Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 28274 del 05/03/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 28274 Anno 2014
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: MASSAFRA UMBERTO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
BEN ASSAN KIDRIN N. IL 01/06/1986
avverso la sentenza n. 2028/2011 CORTE APPELLO di VENEZIA, del
08/10/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. UMBERTO
MAS SAFRA;

Data Udienza: 05/03/2014

In fatto e in diritto
Ricorre per cassazione il difensore di fiducia di Ben Assan Kidrin avverso la sentenza
emessa in data 8.10.2012 dalla Corte di Appello di Venezia che confermava quella in data
10.5.2011 del Tribunale di Verona che aveva condannato il predetto alla pena di mesi
otto di reclusione ed C 3.000,00 di multa per il reato di cui all’art. 73 comma 5 0 dPR
309/1990 (eroina).
Deduce la violazione di legge e la carenza di motivazione in reazione all’art. 129 c.p.p.
Il ricorso è inammissibile essendo le censure mosse aspecifiche e manifestamente

E’ palese l’estrema genericità delle censure mosse che non esplicitano in alcun modo le
ragioni dei vizi rappresentati. Peraltro, il richiamo all’art. 129 c.p.p. è del tutto
inappropriato dal momento che trattasi di sentenza confermativa di altra di condanna.
Consegue l’inammissibilità del ricorso e, con essa, la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende di una
somma che, alla luce dei principi affermati dalla Corte costituzionale nella sentenza n.
186 del 2000, sussistendo profili di colpa, si ritiene equo determinare in euro 1.000,00 in
favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
DICHIARA INAMMISSIBILE IL RICORSO E CONDANNA IL RICORRENTE AL PAGAMENTO DELLE SPESE
PROCESSUALI E AL VERSAMENTO DELLA SOMMA DI MILLE EURO ALLA CASSA DELLE AMMENDE.
Così deciso in Roma, il 5.3.2014

infondate.

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