Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 28273 del 08/03/2016


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 28273 Anno 2016
Presidente: GENTILE MARIO
Relatore: CERVADORO MIRELLA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
MASSA MAURO N. IL 22/09/1963
avverso la sentenza n. 7343/2009 CORTE APPELLO di TORINO, del
28/01/2014
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 08/03/2016 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. MIRELLA CERVADORO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per,

Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv.

Data Udienza: 08/03/2016

4

Udita la requisitoria del sostituto procuratore generale, nella persona del dr.Antonio
Birritteri, il quale ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile.

Ritenuto in fatto

Con sentenza del 28.1.2014, la Corte d’Appello di Torino in parziale riforma della
decisione di primo grado dichiarava non doversi procedere nei confronti di Massa
Mauro per il reato di ricettazione di cui al capo a) per essere il reato estinto per
intervenuta prescrizione, e riduceva la pena inflitta per il reato di riciclaggio sub b) ad
anni due e mesi otto di reclusione e C 3000,00 di multa.
Ricorre per cassazione il difensore dell’imputato deducendo: 1) inosservanza di
norme penali e processuali, e mancanza, illogicità e contraddittorietà della motivazione
ai sensi dell’art.606, co.1, lett.b) ed e) c.p.p. in riferimento al mancato accoglimento
delle eccezioni processuali formulate in relazione al mancato accoglimento dell’istanza
di rinvio e all’eccezione di inutilizzabilità degli accertamenti tecnici non ripetibili svolti
senza le garanzie difensive, dei rilievi effettuati dalla Polstrada di Asti nonché della
deposizione del teste Chimenti che in quanto ausiliario del P.M. era incompatibile con
l’ufficio del testimone; 2) l’ inosservanza ed errata applicazione di norme della legge
penale e mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione ai sensi
dell’art.606 lett. b) ed e) c.p.p. in punto responsabilità con riferimento a tutte le
osservazioni contenute nei motivi d’appello sia in ordine all’elemento materiale del
reato che sotto il profilo dell’elemento psicologico del reato, nonché in relazione alla
stessa provenienza del motore dell’autovettura in questione.
Chiede pertanto l’annullamento della sentenza.

Considerato in diritto

1.11 primo motivo di ricorso è manifestamente infondato. La Corte d’Appello di
Torino ha ritenuto palesemente infondata l’eccezione, in quanto il difensore non aveva
giustificato il suo impedimento. Il motivo d’appello sul punto era, d’altra parte, del
tutto generico, così come l’omologo motivo di ricorso, che nulla dice, né tantomeno
allega, in relazione all’impedimento in questione. A ciò aggiungasi che risulta dagli atti
che l’avv.Rattazzi fu sostituito all’udienza di discussione dall’avv.Gaetano con delega
del medesimo.

1

2. Nessuna doglianza è stata avanzata in appello circa l’incompatibilità del teste
Chimenti, in quanto ausiliario del p.m. La censura è pertanto inammissibile. Anche gli
ulteriori motivi di ricorso sono manifestamente infondati oltre che privi del requisito di
specificità. Il Tribunale e la Corte hanno correttamente respinto l’eccezione sollevata
dalla difesa sulla non ripetibilità degli accertamenti effettuati dalla polizia giudiziaria,
rilevando che come riferito dall’ispettore Colmo e come emerge dal fascicolo
fotografico in atti, l’attività della polizia giudiziaria è consistita unicamente in semplici
rilievi tecnici, e cioè nella rimozione della targhetta metallica riportante la sigla del

gruppo propulsore e nella pulitura del mastice. Si è in presenza quindi di una semplice
constatazione e raccolta di dati materiali, rientrante nei rilievi tecnici di cui all’art.348
c.p.p. e non nel diverso ambito degli accertamenti tecnici di cui all’art.360 c.p.p. La
motivazione della Corte territoriale, che va necessariamente integrata con quella,
conforme nella ricostruzione dei fatti, di primo grado, si appalesa completa, priva di
vizi logici, del tutto aderente alle premesse fattuali acquisite in atti, compatibile con il
senso comune, e ai principi di diritto enunciati da questa Corte, sia in punto
responsabilità (dall’istruttoria dibattimentale è risultato che Massa Mauro a gennaio
2001 portò a riparare un’autovettura Audi S4 Avant di color giallo fortemente
incidentata, nonché successivamente i vari pezzi di ricambio tra cui frontale completo,
cofano, paraurti, fanali, parafanghi, motore, cambio e airbag, provenienti dalla vettura
Audi S4 Avant di color grigio provento di furto in danno della concessionaria Audi di
Botto Marco snc), che in punto pena (ridotta a seguito della concessione delle
generiche), e al diniego di restituzione del mezzo.
Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.
Ai sensi dell’articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara
inammissibile il ricorso, l’imputato che lo ha proposto deve essere condannato al
pagamento delle spese del procedimento, nonché – ravvisandosi profili di colpa
(v.Corte Cost. sent.n.186/2000), nella determinazione della causa di inammissibilità al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di mille euro, così
equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
process li e della somma di euro mille alla Cassa delle ammende.
Cos’ elib-rato, in data 8.3.2016.
Il onsig iere estensore

Il Presidente

motore e incollata sullo stesso, targhetta che occultava il sottostante numero del

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