Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 28273 del 05/03/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 28273 Anno 2014
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: MASSAFRA UMBERTO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
DURANTE LUIGI N. IL 12/01/1975
avverso la sentenza n. 5176/2011 TRIB.SEZ.DIST. di BAGHERIA, del
17/02/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. UMBERTO
MASSAFRA;

Data Udienza: 05/03/2014

In fatto e in diritto
Propone impugnazione (originariamente denominata “appello” ma poi correttamente qui
trasmessa ai sensi dell’art. 568, 5° comma c.p.p., trattandosi di sentenza inappellabile ai
sensi dell’art. 593, 3° comma c.p.p.) il difensore di fiducia di Durante Luigi avverso la
sentenza emessa in data 17.2.2012 dal Tribunale di Palermo-Sezior distaccata di
Bagheria che condannava il predetto alla pena di C 5.000,00 di teMer il reato di .12A
guida senza patente di un’autovettura.
Si duole dell’eccessività della pena irrogata e della mancata concessione delle attenuanti

Il ricorso è inammissibile essendo le censure mosse manifestamente infondate.
Il diniego delle impetrate attenuanti generiche e l’entità della pena sono stati
congruamente e correttamente motivati.
Peraltro, la concessione o meno delle attenuanti generiche è un giudizio di fatto lasciato
alla discrezionalità del giudice, sottratto al controllo di legittimità, tanto che “ai fini della
concessione o del diniego delle circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a
prendere in esame, tra gli elementi indicati dall’art. 133 cod. pen., quello che ritiene
prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un
solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all’entità del reato ed alle
modalità di esecuzione di esso può essere sufficiente in tal senso” (Cass. pen. Sez. II, n.
3609 del 18.1.2011, Rv. 249163).
Inoltre, si rammenta che la determinazione della misura della pena tra il minimo e il
massimo edittale rientra nell’ampio potere discrezionale del giudice di merito, il quale
assolve il suo compito anche se abbia valutato intuitivamente e globalmente gli elementi
indicati nell’art. 133 c.p.: tale valutazione, infatti, rientra nella sua discrezionalità e non
postula una analitica esposizione dei criteri adottati per addivenirvi in concreto (Cass.
pen. Sez. II, n. 12749 del 19.3.2008, Rv. 239754).
Consegue l’inammissibilità del ricorso e, con essa, la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende di una
somma che, alla luce dei principi affermati dalla Corte costituzionale nella sentenza n.
186 del 2000, sussistendo profili di colpa, si ritiene equo determinare in euro 1.000,00 in
favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
DICHIARA INAMMISSIBILE IL RICORSO E CONDANNA IL RICORRENTE AL PAGAMENTO DELLE SPESE
PROCESSUALI E AL VERSAMENTO DELLA SOMMA DI MILLE EURO ALLA CASSA DELLE AMMENDE.

Così deciso in Roma, il 5.3.2014

generiche.

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