Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 28272 del 08/03/2016


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 28272 Anno 2016
Presidente: GENTILE MARIO
Relatore: CERVADORO MIRELLA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
TRAVERSI MARCO N. IL 06/05/1981
avverso la sentenza n. 1650/2013 CORTE APPELLO di BOLOGNA,
del 10/10/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 08/03/2016 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. MIRELLA CERVADORO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per

Udit i difensor Avv.

Data Udienza: 08/03/2016

Udita la requisitoria del sostituto procuratore generale, nella persona del dr.Antonio
Birritteri, il quale ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile.
Udito il difensore di fiducia avv.Giovanni Della Croce che ha concluso per

Ritenuto in fatto

Con sentenza in data4’0.10.2013, la Corte d’Appello di Bologna, in parziale
riforma della sentenza di primo grado, dichiarava non doversi procedere in ordine alla
contravvenzione di cui agli artt.110 c.p., 4 1.110/75 per essere il reato estinto per
prescrizione, e confermava nel resto la decisione del Tribunale che aveva condannato
Traversi Marco alla pena di anni quattro e mesi sei di reclusione e € 1.100,00 di multa
per il reato di rapina aggravata in concorso, rilevando che nella pena come calcolate
dal primo giudice non era stato calcolato alcun aumento in continuazione per la
contravvenzione prescritta.
Ricorre per cassazione il difensore dell’imputato deducendo: 1) la mancanza e
manifesta illogicità della motivazione ai sensi dell’art.606 lett.e) c.p.p. sia
dell’ordinanza in data 1.10.2013 che dell’impugnata sentenza in relazione al diniego
dell’istanza di rinvio per impegni professionali trasmessa alla Corte ben sette giorni
prima dell’udienza; 2) l’ inosservanza ed errata applicazione di norme della legge
penale e mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione ai sensi
dell’art.606 lett. b) ed e) c.p.p. in punto responsabilità. I giudici d’Appello hanno
operato un ragionamento basato su deduzioni e su elementi equivoci di prova,
giungendo a ritenere come dal ritrovamento di un’impronta dell’indice della mano
destra (impronta attribuita al Traversi) sull’autovettura utilizzata per la perpetrazione
della rapina debba necessariamente dedursi la partecipazione dello stesso all’evento
delittuoso in questione; 3) l’ inosservanza ed errata applicazione di norme della legge
penale e mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione ai sensi
dell’art.606 lett. b) ed e) c.p.p. in ordine alla dichiarata inammissibilità dei motivi
aggiunti dedotti dall’appellante circa l’inutilizzabilità dei rilievi dattiloscopici e della
comparazione tra le impronte, in assenza di un elaborato peritale acquisibile agli atti;
4) l’errata interpretazione della legge penale e mancanza, illogicità e contraddittorietà
delle motivazioni ai sensi dell’art.606 lett.b) ed e) c.p.p.in relazione all’entità della
pena e al diniego delle attenuanti generiche.
Chiede pertanto l’annullamento della sentenza.

l’accoglimento del ricorso.

Considerato in diritto

1.11 primo motivo di ricorso è manifestamente infondato, e privo dei requisiti di
specificità, prescritti dall’art. 581, lett. c), in relazione all’ad 591 lett. c) c.p.p.
La Corte d’Appello ha rigettato l’istanza di rinvio, rilevando che l’istanza era
tardiva e che il difensore di fiducia non aveva dimostrato l’impossibilità di nominare un
sostituto.
L’impegno professionale del difensore in altro procedimento costituisce legittimo

impedimento che dà luogo ad assoluta impossibilità a comparire, a condizione che il
difensore: a) prospetti l’impedimento non appena conosciuta la contemporaneità dei
diversi impegni; b) indichi specificamente le ragioni che rendono essenziale
l’espletamento della sua funzione nel diverso processo; c) rappresenti l’assenza in
detto procedimento di altro codifensore che possa validamente difendere l’imputato;
d) rappresenti l’impossibilità di avvalersi di un sostituto ai sensi dell’art. 102 cod. proc.
pen. sia nel processo a cui intende partecipare sia in quello di cui chiede il rinvio.
Questa Corte ha già chiarito, con giurisprudenza che va qui ribadita, che l’obbligo
di comunicare prontamente, ex art. 420 ter, co.5 c.p.p., il legittimo impedimento a
comparire, per concorrente impegno professionale, si intende puntualmente
adempiuto dal difensore quando questi, non appena ricevuta la notificazione della
fissazione dell’udienza nella quale intenda far valere il legittimo impedimento, verifichi
la sussistenza di un precedente impegno professionale davanti a diversa autorità
giudiziaria cui deve accordare prevalenza. Ne consegue che la tempestività della
comunicazione predetta va determinata con riferimento al momento in cui il difensore
ha conoscenza dell’impedimento (v.Cass.Sez. VI, Sent. n. 24235/2015 Rv. 264130;
Sez.V, Sent.n. 27174/2014 Rv. 260579), e ciò in quanto le esigenze proprie
dell’esercizio della libera professione forense devono armonizzarsi con quelle
dell’ordinato ed efficace esercizio della giurisdizione. La destinazione in ruolo di un
processo che non venga poi trattato per impedimento professionale del difensore
determina infatti uno stallo del tutto antieconomico dell’ordinata e proficua gestione
giudiziaria; se invece l’impedimento viene comunicato prontamente, il presidente o il
giudice, esercitando altrettanto tempestivamente (ciò desumendosi dalla ricordata
finalità della norma e dovendosi ritenere configurabile quantomeno una legittima
aspettativa del difensore a conoscere anticipatamente la sorte della propria richiesta al
fine di organizzare il proprio lavoro) i poteri organizzativi monocratici che l’art. 468
c.p.p. loro riconosce, possono anticipare o differire la trattazione del processo de quo e
inserire nell’udienza originariamente prevista la trattazione di altro procedimento.
Orbene, nel nostro caso, risulta dagli atti che la richiesta di rinvio è certamente
tardiva, in quanto pervenuta il 24.9.2013, solo sette giorni prima dell’udienza
(1,.10.2013), quando tra l’altro nessuna integrazione del ruolo era più possibile.

2

Nella richiesta di rinvio, allegata al ricorso, sono elencati i seguenti cinque
procedimenti, tutti pendenti avanti al Tribunale di Foggia: proc.n.1262/11 nei confronti
di Barra Daniele, libero, e Macchiarulo Alberto, detenuto per altra causa (rinvio al
1.10.2013 da udienza del 28.5.2013), proc.n.401/12 nei confronti di Moccia Filippo e
Grieco Ruggiero, liberi (rinvio al 1.10.2013 da udienza del 9.7.13), proc.n.9507/13 nei
confronti di Notarangelo Angelo, detenuto agli arresti domiciliari, e Desantis Cosimo,
libero (comunicazione all’avv. Santangelo Francesco, difensore di entrambi, e a Mari
Carlo – codifensore di Notarangelo – del 9.9.2013), proc.n.11457/12 nei confronti di

Francesco in data 12.7.2013), proc.n.1944/11 DDA nei confronti di Azzarone
Liberantonio, sottoposto ad obblighi, difeso dall’avv.Santangelo Francesco, Raduano
Marco, detenuto agli arresti domiciliari, difeso dagli avvocati Santangelo e Chiariello,
Vescera Gianpiero, detenuto, difeso dall’avv.Francesco Santangelo (rinvio al 1.10.2013
dall’udienza del 17.9.2013).
Dall’istanza di rinvio, e dalla documentazione ad essa allegata, si evince
chiaramente che, per tutti i procedimenti, le date di rinvio erano conosciute dalla
difesa ben prima della presentazione dell’istanza (per tre dei procedimenti indicati
erano già note da oltre due mesi prima), che alcuni imputati erano difesi non solo
dall’avv.Santangelo ma anche da altro difensore, che il difensore ha omesso di
indicare a quale tra i procedimenti elencati intendeva presenziare, e le ragioni per le
quali era impedito di nominare un sostituto, considerato che per alcuni dei detti
procedimenti non era l’unico difensore.
La decisione della Corte d’Appello non è quindi in alcun modo censurabile; nè nel
motivo di ricorso sono precisate le ragioni circa la non tardività dell’istanza, anche
rispetto agli impegni sopravvenuti alla notifica della citazione in appello.
2. Il ricorso è inammissibile anche con riferimento agli ulteriori motivi.
Solo formalmente, infatti, vengono evocati vizi di legittimità: in concreto le
doglianze sono articolate sulla base di rilievi che tendono ad una rivalutazione del
merito delle statuizioni della Corte territoriale, e sono privi della specificità, prescritta
dall’art. 581, lett. c), in relazione all’art 591 lett. c) c.p.p. non solo per la loro
genericità, come assoluta indeterminatezza di quanto dedotto, ma anche per la
mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate della decisione impugnata e quelle
poste a fondamento dell’impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni
del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità (Cass.Sez.IV,
Sent.n.5191/2000 Rv.216473).
La motivazione della Corte territoriale, che va necessariamente integrata con
quella, conforme nella ricostruzione dei fatti, di primo grado, si appalesa completa,
priva di vizi logici, del tutto aderente alle premesse fattuali acquisite in atti,
compatibile con il senso comune, e ai principi di diritto enunciati da questa Corte, i

Raduano Marco, detenuto agli arresti domiciliari (comunicazione all’avv. Santangelo

particolare in relazione all’utilizzabilità del “fascicolo della dimostrazione dattiloscopica”
acquisito al dibattimento dopo l’audizione dell’ispettore Culnnone; i rilievi di
comparazione delle impronte sono atti ben ripetibili, nè sulle dichiarazioni
dell’Ispettore Culnnone vi era divieto di testimonianza, in quanto la verifica
dattiloscopica materialmente eseguita dall’agente scelto Greco è poi stata sottoposta a
verifica e sottoscritta dall’ispettore Culmone, e pertanto da lui legittimamente
consultata nel corso della deposizione (v.pag.5 della sentenza impugnata). Nonché in
relazione al giudizio di responsabilità, in quanto non vi è dubbio che l’impronta lasciata

ben 23 punti di convergenza tra le impronte v.pagg.6 e 7), e gli orari tra il furto
dell’auto e la rapina, nonché la vicinanza dei luoghi dei commessi reati, sono tali da
consentire alla Corte di ragionevolmente affermare che gli stessi autori del furto dopo la sottrazione dell’auto – si sono portati nella vicina via Candriano per
commettere la rapina alla banca (v.pag.9). Il Traversi ha già riportato plurime
condanne per reati della stessa indole, e la rapina per cui è processo è stata
commessa con gravi modalità; dal comportamento processuale non è stato poi ritenuto
desumibile alcun effettiva resipiscenza. La determinazione della pena ed il diniego delle
attenuanti generiche si fondano su congrui, pertinenti e logici elementi di valutazione
(v.pagg.9-11 della sentenza).
Ai sensi dell’articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara
inammissibili i ricorsi, l’imputato che lo ha proposto deve essere condannato al
pagamento delle spese del procedimento, nonché – ravvisandosi profili di colpa
(v.Corte Cost. sent.n.186/2000), nella determinazione della causa di inammissibilità al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di mille euro ciascuno,
così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
li e della somma di euro mille alla Cassa delle ammende.
erato, in data 8.3.2016.
iere estensore
Cervad o

Il Presidente
Mario Gentile

sull’autovettura utilizzata per la rapina appartenga all’imputato (in considerazione di

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