Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 28271 del 05/03/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 28271 Anno 2014
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: MASSAFRA UMBERTO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
LICAIOLI BERNARDO N. IL 04/11/1983
avverso l’ordinanza n. 167/2011 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
20/09/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. UMBERTO
MASSAFRA;

Data Udienza: 05/03/2014

In fatto e in diritto
Ricorre per cassazione con atto personalmente sottoscritto (e nemmeno autenticato)
Lucaiolimir Bernardo avverso l’ordinanza emessa in data 20.9.2012 dalla Corte di Appello
di Napoli che dichiarava inammissibile l’istanza di riparazione per ingiusta detenzione
perché tardivamente presentata.
E’ stata depositata una memoria difensiva ad opera dell’Avvocatura generale dello Stato
nell’interesse del Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Infatti, come premesso, il ricorso risulta sottoscritto personalmente dalla parte
richiedente, per giunta privo di autentica del difensore.
Orbene, in tema di riparazione per l’ingiusta detenzione, è inammissibile il ricorso per
cassazione proposto con atto sottoscritto dalla parte senza la rappresentanza di un
avvocato iscritto nell’albo speciale della Corte di cassazione a norma dell’art.613 c.p.p.,
giacché l’unica deroga a tale disposizione generale è quella prevista dall’art.571, comma
primo, c.p.p. che riconosce al solo imputato la facoltà di proporre personalmente
l’impugnazione. (Cass. pen. Sez. U, Ord. n. 34535 del 27.6.2001, Rv. 219613)
Più specificamente, è stato altresì affermato che

in subiecta materia il ricorso per

cassazione avverso la decisione della Corte d’appello deve essere proposto, a pena di
inammissibilità, da un difensore iscritto nell’albo speciale della cassazione, e non può
essere sottoscritto personalmente dall’interessato, persino a nulla rilevando che la
sottoscrizione sia autenticata in calce da un difensore iscritto nel predetto albo (Sez.
IV, n. 13197 del 22.2.2008, Rv. 239602).
Consegue l’inammissibilità del ricorso e, con essa, la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende di una
somma che, alla luce dei principi affermati dalla Corte costituzionale nella sentenza n.
186 del 2000, sussistendo profili di colpa, si ritiene equo determinare in euro 500,00 in
favore della cassa delle ammende.
Le sopra indicate ragioni formali dell’inammissibilità inducono a ravvisare giusti motivi
per la compensazione integrale delle spese di questo giudizio tra le parti.
P.Q.M.
DICHIARA INAMMISSIBILE IL RICORSO E CONDANNA IL RICORRENTE AL PAGAMENTO DELLE SPESE
PROCESSUALI E AL VERSAMENTO DELLA SOMMA DI CINQUECENTO EURO ALLA CASSA DELLE AMMENDE.
COMPENSA INTERAMENTE TRA LE PARTI LE SPESE DI QUESTO GIUDIZIO.

Così deciso in Roma, 5.3.2014

Il ricorso è inammissibile.

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