Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 28270 del 27/06/2016


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 28270 Anno 2016
Presidente: BLAIOTTA ROCCO MARCO
Relatore: CAPPELLO GABRIELLA

SENTENZA
sul ricorso promosso da:
TATARELLI Giovanni n. 08/08/1980
avverso l’ordinanza n. 411/2016 DEL TRIBUNALE LIBERTA’ ROMA in
data 31 marzo 2016
visti gli atti;
fatta la relazione dal Cons. dott. Gabriella CAPPELLO;
sentite le conclusioni del Procuratore Generale, in persona del dott. Pietro
GAETA, il quale ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;
udito per il Tatarelli l’Avv. Giuseppe Caputo del foro di Velletri il quale ha
insistito per l’ accoglimento del ricorso.

Data Udienza: 27/06/2016

Ritenuto in fatto
1. Con ordinanza pronunciata a norma dell’art. 310 codice di rito, il Tribunale di
Roma ha rigettato l’appello proposto nell’interesse di TATARELLI Giovanni, avverso il
provvedimento con il quale il Tribunale cittadino, dopo averlo condannato in
abbreviato per un’ipotesi di detenzione e spaccio di cocaina alla pena di anni tre,
mesi sei e giorni venti di reclusione, aveva rigettato l’istanza di revoca o sostituzione

2. In particolare, il Tribunale della libertà ha ritenuto che, con l’istanza ex art. 310
cod. proc. pen., la parte avesse introdotto elementi di valutazione nuovi rispetto a
quelli rassegnati nell’istanza ex art. 299 cod. proc. pen. rigettata dal giudice del
merito, atteso che l’istanza era stata formulata con una memoria difensiva, con la
quale si era chiesto riconoscersi l’ipotesi di cui al comma 5 dell’art. 73 citato,
dell’attenuante di cui al successivo comma 7 e, in subordine, la concessione delle
circostanze attenuanti generiche, oltre al minimo della pena.
3. L’indagato ha proposto ricorso a mezzo di difensore, formulando un unico
motivo, con il quale ha dedotto violazione di legge in relazione alla applicazione del
principio dell’effetto devolutivo dell’impugnazione, in base al quale il Tribunale ha
ritenuto preclusa l’analisi della permanenza delle esigenze cautelari, atteso che tale
principio va ritenuto anche in relazione al contenuto decisorio del provvedimento
impugnato, cosicché, nel caso di specie, il tema delle esigenze cautelari deve
ritenersi introdotto dallo stesso giudice di merito che ha concluso per la loro
permanenza.
Sotto altro profilo, la parte ha rilevato che, prima della decisione impugnata, era
stata depositata la relazione di un neurologo e che, tra la decisione del giudice del
merito e di quello dell’appello cautelare, l’imputato era stato sottoposto ad un
ricovero d’urgenza e ad una serie di accertamenti diagnostici, entrambi fatti nuovi
sopravvenuti, mai oggetto di accurato scrutinio, sempre nell’ottica della permanenza
delle esigenze cautelari, e non sotto il diverso e non dedotto motivo della
incompatibilità della detenzione domiciliare con le condizioni di salute.
Considerato in diritto
1. Il ricorso va rigettato.
2. La cognizione del giudice d’appello cautelare, a differenza di quanto previsto per
il riesame, quale mezzo totalmente devolutivo, è limitata ai punti cui si riferiscono i
motivi di gravame e a quelli ad essi strettamente connessi, pur non essendo
condizionata dalle deduzioni in fatto e dalle argomentazioni in diritto poste a base
della decisione impugnata (cfr. Sez. 3 n. 28253 del 09/06/2010, Rv. 248135; Sez. 1
n. 46262 del 18/11/2008, Rv. 242065). Essa è pertanto circoscritta entro il limite
segnato non solo dai motivi dedotti dall’impugnante, ma anche dal “decisum” del
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della misura degli arresti domiciliari.

provvedimento gravato, sicché con l’appello non possono proporsi motivi nuovi
,

rispetto a quelli avanzati nell’istanza sottoposta al giudice di primo grado, né al
giudice “ad quem” è attribuito il potere di estendere d’ufficio la sua cognizione a
questioni non prese in esame dal giudice ”

a quo” (cfr. Sez. 3 n. 30483 del

28/05/2015, Rv. 264818). In altri termini, in tali ipotesi il controllo demandato al
Tribunale adito non è quello di riesaminare la sussistenza delle condizioni legittimanti
il provvedimento restrittivo, ma solo la correttezza e adeguatezza dell’ordinanza
gravata, con riferimento ad eventuali allegati nuovi fatti, preesistenti o sopravvenuti,
idonei a modificare apprezzabilmente il quadro probatorio o ad escludere la
sussistenza di esigenze cautelari, ciò in ragione dell’effetto devolutivo della
impugnazione e della natura autonoma del provvedimento impugnato (cfr. Sez. 3 n.
43112 del 07/04/2015, Rv. 265569).
Nel caso all’esame, il Tribunale ha esaminato il provvedimento impugnato sotto il
profilo della permanenza delle esigenze cautelari, avuto riguardo ai motivi che hanno
sostenuto l’istanza ex art. 299 codice di rito, rigettata dal giudice di merito, rilevando
l’infondatezza, alla luce dell’intervenuta condanna, di tali elementi.
3. Con il ricorso, la parte si è limitata a richiamare gli elementi di novità addotti,
tutti riconducibili alle condizioni di salute dell’imputato, valutati dal Tribunale
investito dell’appello cautelare solo ai fini della compatibilità di esse con il regime
detentivo domiciliare, ma non ai diversi fini della della loro eventuale incidenza sul
quadro cautelare.
4. Il motivo è infondato per un duplice ordine di ragioni. Da un lato, la parte ha
introdotto in sede d’appello cautelare elementi non esaminati in sede di richiesta di
revoca o sostituzione della misura in atto e non valutabili per la prima volta in sede
di gravame, per effetto del principio devolutivo parziale che connota il rimedio
impugnatorio; dall’altro, in ogni caso, il ricorrente non ha minimamente specificato in
che termini le condizioni di salute, valutate dal Tribunale di Roma ai fini della
compatibilità con il regime domiciliare, possano riflettersi sulla attenuazione o
elisione delle esigenze cautelari.
6. Al rigetto segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Deciso in Roma il 27 giugno 2016.
Il Consigliere est.

Il Presidente

Gabriella Cappello

Rocco Marco Blaiotta

,

CORTE SUPREMA Di CASSA71{»41

IV Sezione Penale

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