Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2827 del 09/10/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 2827 Anno 2016
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: ANDRONIO ALESSANDRO MARIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
RASTELLI FRANCO N. IL 03/05/1960
avverso la sentenza n. 2352/2013 CORTE APPELLO di L’AQUILA,
del 14/04/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALESSANDRO MARIA
ANDRONIO ;

Data Udienza: 09/10/2015

ì

RITENUTO IN FATTO
1. – La Corte d’appello dell’Aquila ha parzialmente confermato la sentenza del
Tribunale di Teramo, con la quale l’imputato era stato condannato, in relazione al reato
di cui agli artt. 81, secondo comma, cod. pen. e 2 del di. n. 463 del 1983, convertito,
con modificazioni, dalla legge n. 638 del 1983, perché, con più azioni esecutive di un
medesimo disegno criminoso, aveva omesso di versare le ritenute previdenziali e
assistenziali operate sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti relative alle mensilità dal

mensilità di febbraio 2008, con la formula “perché il fatto non sussiste”, e ha
rideterminato la pena in 4 mesi e 13 giorni di reclusione ed euro 440,00 di multa.
2. — Avverso la sentenza l’imputato ha proposto, tramite il difensore, ricorso per
cassazione, deducendo, la mancanza e la manifesta illogicità della motivazione quanto
all’avvenuta corresponsione delle retribuzioni ai lavoratori.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. – Il ricorso è inammissibile.
Lo stesso ricorrente ammette che l’avvenuto pagamento delle retribuzioni ai
lavoratori dipendenti è stato ritenuto provato dalla Corte d’appello sulla base della
testimonianza del funzionario accertatore e dei modelli Dm 10 inerenti il periodo in
contestazione.
È allora sufficiente richiamare la giurisprudenza di questa Corte (ex plurimis, sez.
3, 4 marzo 2010, n. 14839; 7 ottobre 2009, n. 46451), secondo cui i modelli Dm 10
hanno natura ricognitiva della situazione debitoria del datore di lavoro e, dunque, la
loro compilazione e presentazione equivale all’attestazione all’ente di aver corrisposto
le retribuzioni in relazione alle quali non sono stati versati i contributi, in mancanza di
specifici elementi in contrario. Correttamente, dunque, la Corte d’appello ha ritenuto
sussistente il reato, in presenza del presupposto dell’effettivo pagamento delle
retribuzioni cui le ritenute previdenziali si riferiscono – circostanza confermata dal
funzionario accertatore – e a fronte di mere indimostrate asserzioni difensive di segno
contrario.
4. – Il ricorso, conseguentemente, deve essere dichiarato inammissibile. Tenuto
conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che,
nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il
ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla
declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc.

maggio 2007 al novembre 2008. La Corte d’appello ha assolto l’imputato quanto alla

pen., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma,
in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in € 1.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di € 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 9 ottobre 2015.

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