Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2827 del 05/12/2013


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 2827 Anno 2014
Presidente: FERRUA GIULIANA
Relatore: DE MARZO GIUSEPPE

SENTENZA
sul ricorso proposto da
Massarino Alessandro, nato a San Daniele del Friuli il 22/09/1980
awerso la sentenza del 05/11/2012 della Corte d’appello di Trieste R.G. n. 1321/2010
visti gli atti, il prowedimento impugnato ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione svolta dal Consigliere Dott. Giuseppe De Marzo;
udito il Procuratore Generale, in persona del Dott. Oscar Cedrangolo, che ha concluso per
l’inammissibilità del ricorso.

Ritenuto in fatto
1. Con sentenza del 05/11/2012 la Corte d’appello di Trieste ha confermato la decisione di
primo grado, che aveva condannato Alessandro Massarino alla pena ritenuta di giustizia in
relazione al reato di lesioni commesso in danno di Giovanni Ovan e al risarcimento del
danno, liquidato in euro 7.000,00.
La Corte territoriale ha rilevato: a) che il primo referto del 02/08/2007 aveva rilevato
l’esistenza di dolore all’articolazione temporo — mandibolare destra, con contusione al volto
da riferite percosse; b) che il giorno seguente le radiografie non avevano riscontrato alcuna
frattura e che il referto non aveva indicato una prognosi sulla durata della malattia, ma
aveva inviato il paziente al medico curante per rivalutazione e proseguimento delle cure; c)
che, a seguito della prescrizione medica del 03/12/2007 del medico curante, a fronte del
persistere del dolore, la successiva visita specialistica del 17/12/2007 aveva accertato una
lussazione condilo mandibolare, con limitata escursione del movimento di apertura del cavo
orale; d) che si erano succedute visite, sedute di massoterapia e prestazioni medico
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Data Udienza: 05/12/2013

ortodontiche, cui era seguita la certificazione specialistica del 21/07/2008, attestante la
scomparsa della sintomatologia dolorosa, dopo terapie mediche, e la persistenza di lieve
ipomobilità dei movimenti di apertura della mandibola; e) che, infine, la documentazione
medico — legale offerta dalla parte civile aveva rilevato la limitazione funzionale di taluni
movimenti della mandibola e la lieve dislocazione della ATM sinistra, da porsi in correlazione
causale con il violento pugno al volto infetto dall’imputato, tanto da dar luogo ad un danno
biologico permanente nella misura del 3%, da sommare al periodo di inabilità temporanea.
Alla stregua di tali elementi e tenuto conto non solo delle conseguenze biologiche, ma anche

impugnata ha ritenuto che il risarcimento liquidato dal giudice di prime cure fosse addirittura
inadeguato per difetto, pur prendendo atto della mancata impugnazione sul punto della
parte civile.
2. Nell’interesse del Massarino è stato proposto ricorso per cassazione, con il quale si
lamenta manifesta illogicità della motivazione in ordine al collegamento causale tra
l’aggressione subita — che, peraltro, aveva riguardato la parte destra del volto della vittima —
e le conseguenze dannose, concernenti la parte sinistra.

Considerato in diritto
1. Il ricorso è inammissibile.
Va premesso che la critica avente ad oggetto la valorizzazione delle sole dichiarazioni
dell’Ovan, il quale ha correlato le lesioni registrate all’aggressione sofferta, non considera
che le regole dettate dall’art. 192, comma 3, cod. proc. pen. non si applicano alle
dichiarazioni della persona offesa, le quali possono essere legittimamente poste da sole a
fondamento dell’affermazione di penale responsabilità dell’imputato, previa verifica,
corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e
dell’attendibilità intrinseca del suo racconto, che, peraltro, deve in tal caso essere più
penetrante e rigorosa rispetto a quello cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi
testimone (Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012, Bell’Arte, Rv. 253214).
Ciò posto, la sentenza impugnata, con motivazione che non esibisce alcuna manifesta
illogicità, ha dato conto in modo puntuale, nei termini sopra riassunti, della successione
temporale degli accertamenti e dei trattamenti medici seguiti, senza soluzione di continuità,
all’episodio del 25/11/2007 e delle conclusioni raggiunte dal consulente di parte, in tal modo
delineando i presupposti fattuali del giudizio relativo alla sussistenza del nesso eziologico tra
l’aggressione e le conseguenze registrate.
La lieve dislocazione dell’ATM sinistra — che, peraltro, rappresenta, come emerge dalla
decisione di secondo grado, solo uno degli effetti lesivi — non rivela alcuna contraddittorietà
rispetto al fatto che il pugno dell’imputato attinse la persona offesa sulla destra del volto,
alla luce della particolare violenza del colpo (l’Ovan ha ricordato, infatti, che il Massarino
prese la rincorsa prima di sferrare il colpo; il teste De Filipppo ha chiarito che il Massarino,

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di quelle non patrimoniali e della afflizione conseguente al patimento derivato, la sentenza

dopo avere colpito l’Ovan con un pugno, l’aveva sbattuto contro il banco “con una buona
violenza, tanto da farlo quasi cadere per terra”: pag. 3 della sentenza impugnata).
In tale contesto argomentativo, il ricorso si presenta privo di specificità, poiché, senza
confrontarsi con la valutazione unitaria di tali elementi valorizzati dalla Corte territoriale, si
limita a criticare l’assenza del percorso logico, invece presente nel corpo della decisione, che
giunge razionalmente a collegare con certezza al pugno la prognosi di oltre 23 giorni e la
lussazione condilo — mandibolare.
2. Alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen, la condanna del

delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo
determinare in euro 1.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma il 05/12/2013

Il Componente estensore

Il Presidente

ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa

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