Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 28268 del 27/06/2016


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 28268 Anno 2016
Presidente: BLAIOTTA ROCCO MARCO
Relatore: CAPPELLO GABRIELLA

SENTENZA
sul ricorso promosso da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE D’APPELLO
DI FIRENZE
nei confronti di:
PAPERINI Gianluca n. 18/10/1974
avverso l’ordinanza n. 3433/2015 DEL GIP PRESSO IL TRIBUNLE DI
LIVORNO del 30/10/2015
visti gli atti;
fatta la relazione dal Cons. dott. Gabriella CAPPELLO;
lette le conclusioni del Procuratore Generale, in persona del dott. M. Francesca LOY, la quale ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.

Data Udienza: 27/06/2016

..

Ritenuto in fatto
1. Il GUP presso il Tribunale di Livorno ha applicato a PAPERINI Gianluca
la pena concordata di anni uno e mesi due di reclusione ed euro 1.300,00 di
multa, previa riqualificazione del fatto contestato (art. 73 co. 1 d.P.R:
309/90) in un’ipotesi di cui all’art. 73 co. 5 d.P.R. 309/90.
2. Contro la sentenza ha proposto ricorso il Procuratore Generale presso la Corte
d’appello di Firenze, deducendo vizio della sentenza per erronea riqualificazione

giuridica del fatto, tenuto conto che nell’imputazione era stata contestata la condotta
di detenzione di 217 grammi di marijuana e che gli accertamenti tossicologici esperiti
avevano evidenziato un quantitativo di THC di 33301 milligrammi, utile a
confezionare 1332 dosi medie singole.
3. Il Procuratore Generale presso questa Corte ha rassegnato proprie conclusioni
scritte, con le quali ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.

Considerato in diritto
1. Il ricorso è inammissibile.
2. Il provvedimento impugnato è esente da censure, avendo il giudice dato atto
dell’accordo cui le parti sono pervenute, ratificandolo previa verifica della correttezza
della riqualificazione operata preventivamente.
Il ricorrente si duole di tale riqualificazione, dissentendo sulla riconducibilità della
condotta nell’alveo dei fatti di minima offensività, così obliterando, tuttavia, quelli
che, per orientamento consolidato di questa Corte, sono i limiti delle censure
deducibili in sede di legittimità avverso la sentenza di patteggiamento.
Si è, infatti, chiarito che, in tema di patteggiannento, l’accordo tra l’imputato e il
pubblico ministero costituisce un negozio giuridico processuale recettizio che, una
volta pervenuto a conoscenza dell’altra parte e quando questa abbia dato il proprio
consenso, diviene irrevocabile e non è suscettibile di modifica per iniziativa
unilaterale dell’altra, in quanto il consenso reciprocamente manifestato con le
dichiarazioni congiunte di volontà determina effetti non reversibili nel procedimento
e, pertanto, né all’imputato né al pubblico ministero è consentito rimetterlo in
discussione (Sez. 4, n. 38070 del 11/07/2012 Rv. 254371; Sez. 1 n. 48900 del
15/10/2015, Rv. 265429).
Pertanto, una volta che l’accordo tra le parti sia intervenuto, anche previa
riqualificazione del fatto in un’ipotesi di lieve entità di cui al co. 5 dell’art. 73 citato,
l’annullamento della sentenza è consentito solo qualora la pena concordata si
configuri come illegale e il risultato finale del calcolo non risulti conforme ai parametri
edittali vigenti, o appaia evidente la sussistenza di una causa di non punibilità ex art.
129 cod. proc. pen. [cfr. Sez. F. n. 38566 del 26/08/2014, Rv. 261468, in un caso in
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o

cui era stata applicata la circostanza attenuante di cui all’art. 73, comma quinto,
d.P.R. n. 309 del 1990 in epoca antecedente alla modifica normativa introdotta
dall’art. 2 D.L. n. 146 del 2013 (conv. in legge n. 10 del 2014), che ha trasformato il
fatto di lieve entità da circostanza attenuante in ipotesi autonoma di reato; Sez. 1, n.
6898 del 18/12/1996, Rv. 206642; Sez. 2 n. 7683 del 27/01/2015, Rv. 263431).
Ciò vale anche per il Procuratore Generale, al quale, nonostante la
sovraordinazione gerarchica e la titolarità di un autonomo potere di impugnazione,
non può essere riconosciuto un potere che non spetta alle parti (cfr. Sez. 4 n. 38070
del 11/07/2d2 Rv. 254371).

Dichiara inammissibile il ricorso.
Deciso in Roma il 27 giugno 2016.

P.Q.M.

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