Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 28267 del 27/06/2016


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 28267 Anno 2016
Presidente: BLAIOTTA ROCCO MARCO
Relatore: CAPPELLO GABRIELLA

SENTENZA
sul ricorso promosso da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI
CHIETI
nei confronti di:
PELLEGRINI DI MICHELE Gianluca n. 01/03/1976
avverso l’ordinanza n. 97/2016 DEL GIUDICE DELL’UDIENZA PRELIMINARE DI CHIETI del 26/01/2016
visti gli atti;
fatta la relazione dal Cons. dott. Gabriella CAPPELLO;
lette le conclusioni del Procuratore Generale, in persona del dott. Mario PINELLI, il quale ha concluso per l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza
impugnata, con ogni conseguente statuizione.

Data Udienza: 27/06/2016

Ritenuto in fatto
1. Il GIP presso il Tribunale di Chieti, letta l’imputazione contenuta nella
richiesta di rinvio a giudizio formulata dal Pubblico Ministero a carico di
PELLEGRINI DI MICHELE Gianluca, per un’ipotesi di cui all’art. 73 co. 1
d.P.R. 309/90, ha disposto, fuori dall’udienza preliminare, la restituzione
degli atti al P.M. perché procedesse ai sensi degli artt. 550 e 552, previa

309/90.
2. Il provvedimento è stato impugnato in sede di legittimità dal Pubblico Ministero
che ne ha dedotto l’abnormità, siccome provvedimento non impugnabile, rilevando
che la riqualificazione del fatto da parte del GIP è avvenuta fuori dai casi consentiti,
con conseguente indebita regressione del procedimento e inammissibile stasi dello
stesso, ed essendo in tal modo preclusa all’organo requirente ogni possibilità di
futura contestazione suppletiva dell’originaria imputazione, dovendo il GIP procedere
in udienza preliminare e solo all’esito di essa delibare sulla qualificazione giuridica del
fatto.
3. Il Procuratore Generale presso questa Corte ha rassegnato proprie conclusioni
scritte, con le quali ha chiesto l’annullamento senza rinvio del provvedimento
impugnato.
Considerato in diritto
1. Il ricorso è fondato.
2. Il provvedimento impugnato è abnorme, in quanto adottato in virtù di un potere
esercitato fuori dei casi consentiti che ha determinato un’indebita regressione del
procedimento.
In coerenza con il principio di legalità, il giudice può, in ogni fase processuale, dare
al fatto contestato una diversa definizione o qualificazione giuridica, riconducendo
così la fattispecie concreta allo schema legale, in forza della valenza generale della
regola contenuta nell’art. 521, comma 1, c.p.p., così come gli spetta il potere di
“ridurre” l’imputazione e di prosciogliere l’imputato, qualora ritenga in radice
insussistente il fatto contestato. Tale potere, tuttavia, deve essere esercitato, in
presenza dei relativi presupposti, nel rispetto dei principi e della ordinata sequenza
logico-cronologica degli atti del procedimento indicati dalle Sezioni Unite di questa
Corte [cfr. Sez. U, n. 5307 del 20 dicembre 2007 Ud. (dep. 01/02/2008), Rv.
238240] e di quanto disposto dagli artt. 425 e 429 c.p.p., essendo preclusa la
restituzione degli atti al pubblico ministero ai sensi dell’art. 33

sexies c.p.p.,

mediante un provvedimento irritualmente adottato a seguito della modificazione della
regiudicanda prospettata dal Procuratore della Repubblica nella richiesta di rinvio a
giudizio e non suscettibile di impugnazione (Sez. 5, n. 15051 del 22/02/2012,
2

riqualificazione del fatto quale ipotesi p. e p. dall’art. 73 co. 5 d.P.R.

Rv.252475; Sez. 1 n. 10666 del 27/01/2015, Rv. 262694). Ove si ammettesse tale
possibilità, si precluderebbe al pubblico ministero la possibilità di insistere sulla
originaria imputazione ricorrendo alle contestazioni suppletive previste dagli artt. 516
c.p.p. e segg., (unico rimedio a lui concesso nel caso di “riduzione” della
contestazione), poiché il rifiuto di celebrazione opposto dal giudice confliggerebbe
con la previsione dell’art. 521

bis c.p.p., produttiva, potenzialmente, di una

situazione di stallo (Sez. 5, n. 31975 10 luglio 2008).
Qualora, quindi, il pubblico ministero abbia esercitato l’azione penale contestando
un reato che richieda l’udienza preliminare, il giudice non può rifiutare la

fatto e disponendo la regressione del procedimento, non consentita ai sensi dell’art.
33 sexies c. p. p.
3. S’impone, pertanto, l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata e la
trasmissione degli atti al giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Chievo per
l’ulteriore corso.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata senza rinvio e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale
di Chieti per l’ulteriore corso.
Deciso in Roma il 27 giugno 2016.
Il Consigliere est.

Il Presidente

Gabriella Cappello

Rocco Marco Blaiotta

2
1“.4.)

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CORTE SUPREMA Di CAWA.7.1012
W Sezione Penale

celebrazione dell’udienza stessa, operando una diversa qualificazione giuridica del

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