Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 28266 del 27/06/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 4 Num. 28266 Anno 2016
Presidente: BLAIOTTA ROCCO MARCO
Relatore: CAPPELLO GABRIELLA

SENTENZA
sul ricorso promosso da:
IACOVO Pierangelo n. 08/07/1989
avverso l’ordinanza n. 8/2016 DEL TRIBUNALE della LIBERTA’ di
CATANZARO in data 14/01/2016
visti gli atti;
fatta la relazione dal Cons. dott. Gabriella CAPPELLO;
sentite le conclusioni del Procuratore Generale, in persona del dott. Pietro
GAETA, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito l’Avv. Cesare Badolato del foro di Cosenza, anche in sostituzione del
co-difensore avvocato Vito Caldiero del foro di Paola, il quale ha chiesto
che il ricorso venga dichiarato inammissibile o in subordine rigettato.

Data Udienza: 27/06/2016

Ritenuto in fatto
1. Con ordinanza pronunciata a norma dell’art. 309 codice di rito, il Tribunale di
Catanzaro ha accolto la richiesta di riesame presentata dalla difesa dell’indagato
IACOVO Pierangelo, annullando nei suoi confronti l’ordinanza in data 04 gennaio
2016 del GIP presso il medesimo Tribunale, applicativa nei suoi confronti della
misura cautelare della custodia in carcere in relazione ai delitti di cui all’art. 74 d.P.R.

cod. pen. e 2 e 7 I. 895/67, agli artt. 81 e 110 cod. pen. e 23 I. 110/75, agli artt. 81,
110 e 648 bis cod. pen
La gravità indiziaria nei confronti dell’indagato era stata ravvisata in base all’esito
di una perquisizione operata in data 20.11.2014 presso tre casolari siti in Cetraro
(all’interno dei quali erano state rinvenute armi, sostanza stupefacente e
documentazione con annotazioni), delle dichiarazioni rese a s.i.t. da soggetti
informati sui fatti e del risultato delle intercettazioni telefoniche tra gli indagati.
Quanto alle esigenze cautelari, erano state ritenute quelle di cui alle lett. c) e a)
dell’art. 274 cod. proc. pen.
In particolare, il coinvolgimento nella vicenda dell’indagato, avvalsosi della facoltà
di non rispondere in sede di interrogatorio di garanzia, era stato ricollegato alla
annotazione “PIER” sul manoscritto rinvenuto in sede di perquisizione dei casolari,
dalla quale si era tratta la identificazione del predetto come soggetto coinvolto nei
traffici illeciti dei coindagati ONORATO e dei fratelli IANNELLI, in compagnia dei quali
era stato visto proprio in quei luoghi da persone sentite a s.i.t., essendo pure emerso
il rapporto di solidarietà che lo legava a Fabrizio IANNELLI.
Il giudice del riesame ha però ritenuto che l’insieme di tali elementi non fosse
idoneo a fondare la necessaria, qualificata probabilità di colpevolezza, essendo
emersa unicamente la circostanza che l’indagato era stato visto presso la abitazione
dei fratelli IANNELLI, posta vicino ai casolari, circostanza che, pur idonea a fondare la
convinzione che lo IACOVO fosse soggetto vicino ai fratelli IANNELLI, nei cui locali
era stato rinvenuto il materiale incriminante, ha ritenuto però insufficiente a
delinearne un ruolo associativo.
A tal fine, secondo quel giudice, non soccorrerebbe neppure l’annotazione sul “libro
mastro” rinvenuta in sede di perquisizione, attesa la genericità del nome “PIER”,
essendo possibile la sua riferibilità ad altro soggetto.
Quanto al contenuto delle conversazioni telefoniche, esso è stato ritenuto
suscettibile di spiegazione alternativa, essendo lo IACOVO bracciante agricolo e, con
riferimento alla preoccupazione manifestata da IANNELLI in merito all’arresto dello
IACOVO (relativamente ad altra vicenda processuale), il Tribunale ha ritenuto che ciò
fosse spiegabile alla luce del rapporto di amicizia esistente tra i due, svalutando il
2

309/90, agli artt. 110, 81 cpv. cod. pen. e 73 e 80 d.P.R. 309/90, agli artt. 81, 110

significato di alcune parole rivolte da IANNELLI Fabrizio a TUNDIS Francesca,
compagna dello IACOVO, allorché il primo aveva detto alla seconda di non poter più
seguire le vicende dell’amico, avendo lui stesso i suoi “problemi”.
3.

Il Pubblico Ministero ha proposto ricorso per cassazione, censurando il

provvedimento di annullamento sotto vari profili e rilevando quanto segue.
Il Tribunale adito per il riesame non avrebbe tenuto nella dovuta considerazione il
contributo dichiarativo di COSTANTINO Giancarlo Enzo che aveva riferito di avere
visto, prima della perquisizione, nei luoghi d’interesse, l’indagato insieme ai fratelli
IANNELLI, soggetti vicini al clan MUTO e, in una occasione, il predetto IACOVO

riferito della frequentazione dell’abitazione dei predetti fratelli da parte dell’indagato,
di ONORATO e di Valentino BIANCO, soggetti che, secondo il dichiarante, non
godevano di buona reputazione ed erano soliti tenere atteggiamenti prepotenti ed
arroganti.
Tali elementi fonderebbero la gravità indiziaria in ordine alla disponibilità dei locali
perquisiti anche in capo allo IACOVO, soggetto che, peraltro, nel luglio 2015 è stato
arrestato perché ritenuto responsabile di una coltivazione illecita di cannabis indica
rinvenuta in sei serre nelle campagne di Spezzano Albanese, circostanza che ne
denoterebbe l’inserimento negli ambienti criminali dediti al narcotraffico, come
risulterebbe anche dalle numerose conversazioni di costui con Fabrizio IANNELLI in
occasione dell’arresto del primo, a loro volta dimostrative del vincolo di solidarietà
tra i due indagati.
In particolare, il ricorrente ha sottolineato la rilevanza del dato rappresentato dal
numero dei contatti telefonici tra gli indagati (tale da far individuare una media di 5,4
telefonate fatte dall’indagato a Fabrizio IANNELLI ogni giorno in un periodo
circoscritto di 70 giorni) e la illogicità di una spiegazione che riconduca detti contatti
al solo rapporto di amicizia, considerato che lo stesso Tribunale ha ravvisato in una di
tali conversazioni l’interesse di IANNELLI per l’arresto di IACOVO, ritenendo il
ricorrente che tale interesse, in uno con la preoccupazione per la difesa
dell’arrestato, depongano piuttosto per un rapporto di solidarietà criminale e di
cointeressenza nell’illecito traffico di droga.
Tali elementi, secondo il ricorrente, costituiscono la necessaria chiave di lettura
dell’annotazione (“PIER”) rinvenuta sul libro mastro della contabilità di cui sopra si è
detto, annotazione posta accanto a cifre di somme di denaro, tenuto anche conto che
detta annotazione compare subito dopo quelle “MICH” e “FABR”, rispettivamente
attribuibili ai fratelli Michele e Fabrizio IANNELLI.
Considerato in diritto
1. I motivi sono fondati.
2. La decisione incorre nel vizio dedotto, con il quale sostanzialmente il ricorrente
ha denunciato una valutazione atomistica e “parcellizzata” degli elementi indiziari
esaminati.

3

insieme al nipote di Franco MUTO; ma anche quelle di STELLA Luigino che aveva

Difetta invero, nell’ordinanza impugnata, una considerazione unitaria dei plurimi
elementi, pur richiamati nel provvedimento, dai quali l’accusa ha preteso trarre un
grave quadro indiziario a carico dell’indagato, solo all’esito della quale può condursi il
giudizio di eventuale insufficienza degli stessi.
Sul punto, questa Corte ha più volte precisato che, ai fini della configurabilità dei
gravi indizi di colpevolezza necessari per l’applicazione di misure cautelari personali,
è illegittima la valutazione frazionata e atomistica della pluralità di elementi indiziari
acquisiti. Un corretto percorso ermeneutico, infatti, presuppone dapprima
l’accertamento del maggiore o minore livello di gravità e precisione dei singoli indizi,

e unitario, tendente a dissolverne la relativa ambiguità e a inserirli in una lettura
complessiva che di essi chiarisca l’effettiva portata dimostrativa e la congruenza
rispetto al tema d’indagine prospettato dall’accusa nel capo di imputazione (Sez. 1 n.
16548 del 14/03/2010, Rv. 246935; principio anche più di recente ribadito in Sez. F.
n. 38881 del 30/07/2015, Rv. 264515 proprio in tema di reato associativo; ancora
Sez. 1 n. 39125 del 22/09/2015. Rv. 264780).
Al contrario, il Tribunale catanzarese ha ritenuto che i singoli elementi fossero
suscettibili ciascuno di una lettura alternativa, tale da ridurre la portata indiziaria di
essi, senza tuttavia offrire un giudizio valutativo unitario e, soprattutto, senza
verificare se quella rilevata ambiguità dei singoli elementi fosse suscettibile di un
superamento alla luce di una lettura unitaria degli stessi.
Inoltre, il Tribunale ha sminuito il valore indiziante dei contatti telefonici intercorsi
tra l’indagato e i fratelli IANNELLI, ritenendo esistente una spiegazione alternativa di
essi (generiche ragioni di lavoro), senza tuttavia fornire alcuna ragionevole
spiegazione in ordine al considerevole numero di essi rispetto al circoscritto lasso
temporale in cui furono registrati.
La valutazione atomistica dei plurimi elementi accertati non ha poi consentito al
Tribunale di valutare debitamente la portata indiziaria di quello correlato al
nominativo trovato sulla contabilità sequestrata.
L’ordinanza deve quindi essere annullata per un nuovo esame che tenga conto del
principio di diritto richiamato.
P.Q.M.
Annulla il provvedimento impugnato con rinvio al Tribunale del riesame di
Catanzaro.
Deciso in Roma il 27 giugno 2016.
Il Consigliere est.

nella Cappello

Il Presidente

Rocco Marco Blaiotta
<1A~ ciascuno isolatamente considerato; e, in un secondo momento, il loro esame globale CORTE SUPREMA DI CASM7.1055; IV Sezione Penale

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA