Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 28266 del 13/06/2014


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 28266 Anno 2014
Presidente: GIORDANO UMBERTO
Relatore: BONI MONICA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
GRASSO ROSARIO N. IL 11/04/1947
avverso l’ordinanza n. 792/2013 TRIB. LIBERTA’ di MESSINA, del
07/11/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MONCA BON, II.

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yittto vi 4,<.),_ Data Udienza: 13/06/2014 Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza in data 7 novembre 2013 il Tribunale di Messina, costituito ai sensi dell'art. 310 cod. proc. pen., confermava l'ordinanza del G.I.P. del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto del 13 settembre 2013, che aveva respinto la sua richiesta di sostituzione della misura coercitiva della custodia cautelare in carcere con gli arresti domiciliari. A fondamento della decisione rilevava che era rimasto immutato il giudizio di pericolosità sociale reclusione per il delitto di omicidio ed i connessi reati concernenti le armi, tenuto conto della sua personalità e dell'incapacità di autocontrollo, dimostrata dalle stesse modalità di commissione dei fatto violento ascrittogli. 2. Avverso detta ordinanza propone ricorso per cassazione il Grasso a mezzo del suo difensore, il quale lamenta con un unico motivo violazione di legge e mancanza e manifesta illogicità della motivazione in relazione al disposto degli artt. 275, 284 e 299 cod. proc. pen.. Il Tribunale del riesame aveva fatto ricorso ad argomenti carenti e tali da integrare il vizio di motivazione apparente, perché ha eluso le questioni prospettate dalla difesa con l'atto di appello; non ha considerato che il residuo pericolo di recidivazione poteva essere assicurato con gli arresti domiciliari, tenuto conto dello stato di incensuratezza, dell'assenza di altre pendenze giudiziarie, della sua estraneità a circuiti malavitosi, dell'efficacia deterrente esplicata dal periodo di detenzione già sofferto, del corretto comportamento processuale tenuto sin dall'immediatezza del fatto con la spontanea presentazione alle forze dell'ordine e la piena ammissione delle proprie responsabilità e l'assenza di elementi indicativi della probabile inosservanza delle prescrizioni inerenti la misura domiciliare. Inoltre, non è stato valutato il peculiare contesto di maturazione dell'omicidio, caratterizzato dalla matrice individuale e familiare e dai fattori emotivi che l'hanno ispirato, tanto che anche in sede di cognizione gli è stata irrogata una sanzione mite per effetto dell'esclusione della circostanza aggravante dell'aver agito per futili motivi e del riconoscimento della provocazione. Considerato in diritto Il ricorso è infondato e va respinto. 1.L'impugnazione investe soltanto il profilo delle esigenze cautelari e della loro permanenza con immutata intensità, oltre che quello dell'adeguatezza della misura in esecuzione. dell'imputato, già condannato in primo grado alla pena di anni dodici di 1.111 Tribunale del riesame con motivazione analitica, puntuale ed immune da vizi logici ha esternato le ragioni della ritenuta persistenza con immutata intensità del pericolo di recidivazione specifica, ancorato a precisi dati di fatto desunti dagli atti processuali. In particolare, ha posto in luce la gravità oggettiva dell'azione omicidiaria per come ricostruita anche dalla sentenza di condanna, emessa in primo grado, nonché la personalità aggressiva ed impulsiva dell'imputato, come desumibile dal contesto di commissione dell'omicidio ascrittogli. decisamente negativo sulla personalità del Grasso, perché ritenuti in modo del tutto coerente con le premesse dimostrativi di un'inclinazione omicidiaria, della facilità del ricorso a forme molto gravi di sopraffazione fisica, dell'attitudine concreta a compiere azioni violente estreme ed incontrollate nei confronti di eventuali oppositori, anche se legati alla sua cerchia familiare. Per contro, il ricorso si limita a prospettare elementi già considerati dai giudici dell'appello cautelare, i quali con motivazione esente da vizi logici e giuridici, hanno illustrato le ragioni per le quali l'esigenza cautelare del pericolo di recidivazione specifica non possa ritenersi attenuata e tutelabile con gli arresti domiciliari in relazione all'estrema gravità del fatto, alle sue caratteristiche oggettive ed alla personalità dell'indagato, rivelata dall'azione omicidiaria. Ha quindi valorizzato gli indici rivelatori indicati dall'art. 274 c.p.p., lett. c), sicchè nessun profilo di illegittimità può fondatamente ravvisarsi nell'ordinanza impugnata In modo esauriente ed altrettanto logico i giudici del riesame hanno ritenuto che un quadro oggettivo così allarmante e un giudizio di personalità così negativo per l'assenza di freni inibitori, l'inusitata aggressività e per la banalità del contesto di maturazione dell'omicidio, fossero in assoluto inconciliabili con la prognosi di autolimitazione, di autocontrollo, di spontaneo adeguamento alle prescrizioni imposte, necessaria per la concessione degli arresti domiciliari: per contro, l'assenza di precedenti e di pendenze, la confessione resa ed il periodo di custodia già soffertto non assumono valenza decisiva per contraddire le corrette e pertinenti argomentazioni del provvedimento impugnato, rispettoso dei principi di diritto in tema di esigenze cautelari e dell'orientamento interpretativo espresso da questa Corte (Cass. sez 4, n. 11179 del 19.01.2005, Miranda ed altri, rv. 231583; sez. 4, n. 34271 del 3.07.2007, Cavallari, rv. 237240; sez. 6, n. 12404 del 4.04.2005, rv. 231323; sez. 3, n. 1995 del 23.04.2004, rv. 228882; sez. 5, n. 45950 del 19.12.2005, rv. 233222; sez. 1, n. 30561 del 15.07.2010, Miccelli, rv. 248322) circa la possibilità di valutare le circostanze del fatto nella loro 2 Ar-- Tali elementi sono stati valorizzati per desumerne un giudizio Trasmessa copia ex art. 23 n. i ter L. 8-8-95 n. 332 1 1116 2014' Roma, lì obiettività quali dati sintomatici di pericolosità sociale e concreta capacità a delinquere e circa l'ininfluenza in sé dello stato di incensuratezza. Il ricorso va dunque respinto con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P. Q. M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle ulteriori provvedimento al Direttore dell'istituto penitenziario, ai sensi dell'art. 94, co. 1-ter, disp. att. c.p.p.. Così deciso in Roma, il 13 giugno 2014. spese processuali. Dispone trasmettersi, a cura della cancelleria, copia del

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