Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 28266 del 03/05/2013


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 28266 Anno 2013
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: CORTESE ARTURO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
CAMPAGNA VITTORIO N. IL 02/01/1953 parte offesa nel
procedimento
c/
CIANCIO ADRIANO N. IL 08/06/1952
.3.C.Teto
. 3296/2011 GIP TRIBUNALE di SALERNO, del
avverso OCIV:i.,.e ‘,/
04/04/2011

7

sentita la relazione fatta dal Consigliere Do.tt., AUURO CORTESE;
lette le conclusioni del PG Dott. AGI° – 1-#01-t C A S-Trk_ O )
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Udit i difensor Avv.;

Data Udienza: 03/05/2013

Fatto

Diritto
11 ricorso è fondato.
Nonostante, invero, che il Campagna si fosse, in sede di denuncia, espressamente appellato, per il
caso di archiviazione, all’art. 408 cpp., il provvedimento impugnato è stato emesso de plano senza
che alla persona offesa risulti effettuata la doverosa comunicazione della richiesta di archiviazione
presentata dal P.M. e, quindi, consentita la possibilità di esercitare il diritto di proporre eventuale
opposizione.
La prefata omissione, incidendo sul diritto di partecipazione al giudizio, è lesiva del principio del
contraddittorio assicurato alla persona offesa ai sensi dell’art. 408, comma 3, cpp., nonché dei
successivi artt. 409 e 410 cpp., ed integra nullità deducibile ai sensi della norma di cui all’art. 127,
comma 5, cpp., che riverbera i suoi effetti sul decreto di archiviazione indebitamente emesso
nonostante tale carenza.
Il decreto impugnato, quindi, in quanto elusivo del contraddittorio con la p.o., deve essere annullato
senza rinvio, con trasmissione degli atti al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Salerno per l’ulteriore corso.
P.Q.M.
annulla senza rinvio il decreto impugnato e dispone la trasmissione degli atti al Procuratore della
Repubblica presso il Tribunale di Salerno per l’ulteriore corso.
Così deciso in Roma il 3 maggio 2013
sigerestensore

all Presidente

Con il decreto di cui in epigrafe, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Salerno
disponeva l’archiviazione del procedimento n. 1358/10/21 nei confronti di Ciancio Adriano, su
conforme richiesta del P.M., che aveva rilevato che a carico dello stesso non erano ravvisabili,
neanche in prospettiva investigativa gli estremi del reato denunciato di cui all’art. 368 cp..
Propone ricorso per cassazione il difensore della denunciante persona offesa Campagna Vittorio,
deducendo che il GIP ha illegittimamente pronunciato il decreto, in assenza della comunicazione ad
essa persona offesa, che ne aveva fatto richiesta, della richiesta di archiviazione presentata dal P.M..

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