Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 28264 del 13/06/2014


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 28264 Anno 2014
Presidente: GIORDANO UMBERTO
Relatore: LA POSTA LUCIA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
CREA ETTORE N. IL 04/10/1972
avverso l’ordinanza n. 367/2014 GIP TRIBUNALE di PALMI, del
03/03/2014
se0.W la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIA LA POSTA;
ifttfe/sentite le conclusioni del PG Dott. 2,:k p,

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Data Udienza: 13/06/2014

RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza in data 3.3.2014, il Gip del Tribunale di Palmi, all’esito
dell’udienza di convalida dell’arresto, applicava la misura della custodia cautelare
della custodia in carcere nei confronti di Ettore Crea per i reati di detenzione e
porto illegale di un fucile mitragliatore, privo di caricatore, arma da guerra
clandestina perché con matricola parzialmente punzonata, e di ricettazione dello

2. Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione, ai
sensi dell’art. 311, comma 2, cod. proc. pen., l’indagato, a mezzo del difensore
di fiducia.
Con il primo motivo deduce violazione di legge avuto riguardo alla
configurabilità del reato di cui all’art. 23 comma 3 e 4 legge n. 110 del 1975
relativamente ad un’arma da guerra, quale quella in oggetto. Assume, in specie,
che per le armi da guerra non è prevista l’immatricolazione e l’imposizione dei
numeri e segni di cui all’art. 11 della citata legge che si riferiscono soltanto alle
armi comuni da sparo. Pertanto, non può configurarsi il reato contestato che ha
riguardo alla mancanza di catalogazione e dei segni distintivi di cui al predetto
art. 11.
In secondo luogo, denuncia il vizio di motivazione dell’ordinanza impugnata
relativamente agli elementi indicati dalla difesa in sede di udienza di convalida ai
fini dell’applicazione della misura meno afflittiva degli arresti domiciliari. In
particolare, rileva che il giudice ha valorizzato la circostanza che l’arma era
pronta per essere utilizzata, contraddetta dal fatto univocamente accertato che
era priva del caricatore e di munizionamento.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è fondato nei limiti di seguito indicati.
Occorre ricordare che è stato reiteratamente affermato da questa Corte che,
sulla base dell’inequivoco dato normativo, la condotta incriminata dalla legge n.
110 del 1975, art. 23 è riferibile esclusivamente alle armi comuni da sparo che
sono, d’altronde, le sole immatricolate ai sensi dell’art. 2 (Sez. 1, n. 24052 del
19/05/2009, Letizia, rv. 243982; Sez. 1, n. 10710 del 19/05/1982 Troito; Sez.
5, n. 1429 del 19/12/1984, Cavallaro; Sez. 1, n. 13255 del 01/10/1986,
Distasio; Sez. 1, n. 8966 del 08/06/1987 Ceparano; Sez. 1, n. 10892 del
09/06/1987 Garzo; Sez. 1, n. 6947 del 15/04/1988 Polizzi; Sez. 1, n. 7385 del
09/04/1990, Barone; Sez. 1, n. 9327 del 02/05/1990, Carinci).

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stesso, contestati ai capi a), b) e c) della provvisoria imputazione.

Ne consegue che nel caso in esame il fatto di detenzione e porto di arma
clandestina di cui alla legge n. 110 del 1975, art. 23 non è configurabile e,
pertanto, l’ordinanza impugnata deve essere annullata senza rinvio,
limitatamente ai reati di cui al capo A e, per l’effetto, deve essere ordinata la
formale scarcerazione del Crea per tale titolo.
E’, invece, palesemente inammissibile il secondo motivo del ricorso, atteso
che, come è noto, il ricorso ai sensi dell’art. 311 comma 2 cod. proc. pen. può
essere proposto solo per violazione di legge e non per il vizio di motivazione.

applicata il giudice ha valorizzato anche altre circostanze di fatto, come la gravità
della condotta e la personalità dell’indagato.
Resta, quindi, ferma la misura cautelare della custodia in carcere per gli altri
reati.
La cancelleria dovrà provvedere all’adempimento prescritto dall’art. 94,
comma 1 ter, disp. att. cod. proc. pen..

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata limitatamente ai reati di cui al
capo A (art. 23 comma 3 e 4 legge n. 110 del 1975) e, per l’effetto, ordina la
formale scarcerazione di Crea Ettore per tale titolo, ferma restando la custodia
cautelare per gli altri reati.
Manda alla cancelleria per la comunicazione al Procuratore generale della
repubblica in sede per gli adempimenti di cui all’art. 626 cod. proc. pen..
Dichiara inammissibile nel resto il ricorso.
Dispone trasmettersi a cura della cancelleria copia del provvedimento al
Direttore dell’istituto penitenziario ai sensi dell’art. 94, comma 1 ter, disp. att.
cod. proc. pen..

Così deciso, il 13 giugno 2014.

Peraltro, all’evidenza, ai fini della valutazione della adeguatezza della misura

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