Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 28263 del 13/06/2014


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 28263 Anno 2014
Presidente: GIORDANO UMBERTO
Relatore: LA POSTA LUCIA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
KOLA ALBAN N. IL 19/06/1985
avverso l’ordinanza n. 513/2013 TRIB. LIBERTA’ di PERUGIA, del
21/01/2014

y

ta la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIA LA POSTA;
te/sentite le conclusioni del PG Dott. A- e,
ric,0)
7

Data Udienza: 13/06/2014

RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza in data 21.1.2014 il Tribunale di Perugia, costituito ex art.
310 cod. proc. pen., rigettava l’appello proposto dal Kola Alban avverso il
provvedimento con il quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di
Terni aveva respinto la richiesta di revoca o sostituzione della misura cautelare
della custodia in carcere applicata al predetto in relazione ai reati di tentato

2. Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso l’indagato, a mezzo del
difensore di fiducia.
Con il primo motivo di ricorso denuncia la violazione di legge ed il vizio della
motivazione in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza a carico
dell’indagato, avendo il tribunale fondato la valutazione esclusivamente sulla
ritenuta attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa, senza esaminare le
deduzioni difensive in ordine alla versione fornita dal ricorrente.
Con ulteriore motivo di ricorso si denuncia la violazione di legge in ordine
alla sussistenza delle esigenze cautelari, in specie, del pericolo di reiterazione del
reato, avendo il tribunale motivato con formule di stile. Rileva che non risultano
a carico dell’indagato precedenti penali specifici.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso, ad avviso del Collegio, deve essere dichiarato inammissibile.
1. Quanto ai rilievi mossi con il primo motivo di ricorso, deve essere ribadito
che il vaglio di legittimità demandato a questa Corte non può non arrestarsi alla
verifica del rispetto delle regole della logica e della conformità ai canoni legali
che presiedono all’apprezzamento dei gravi indizi di colpevolezza, prescritti
dall’art. 273 cod. proc. pen. per l’emissione dei provvedimenti restrittivi della
libertà personale, senza poter attingere l’intrinseca consistenza delle valutazioni
riservate al giudice di merito.
Le doglianze del ricorrente relative alla valutazione della sussistenza di un
compendio indiziario connotato della necessaria gravità sono manifestamente
infondate, atteso che nell’ordinanza impugnata con motivazione, compiuta ed
articolata, immune dai vizi denunciati ed ancorata alle circostanze di fatto
accertate, il tribunale, pur tenuto conto delle deduzioni difensive, ha evidenziato
quanto emerso dalla descrizione dei fatti contenuta nella notizia di reato, dagli
esiti della indagini e dal contenuto della denuncia della persona offesa. Questa
aveva riferito di un diverbio avuto per motivi di viabilità con l’indagato il giorno

omicidio aggravato e detenzione e porto illegale di una pistola.

prima e del pedinamento da parte del Kola e di un altro soggetto che avevano
puntato la pistola alla sua tempia ed avevano poi sparato verso terra colpendolo
alla coscia. Tanto trovava, altresì, conferma nella individuazione fotografica della
persona offesa, nella allegata documentazione sanitaria i e nelle circostanze
riferite dal testimone Ftoni in ordine al diverbio avvenuto il giorno precedente,0
nel fatto che l’indagato era stato trovato al momento del fermo in possesso della
chiave di un’autovettura del tipo di quella indicata dalla vittima.
2. Del tutto generiche sono le censure relative alla sussistenza delle

avendo, peraltro, il tribunale ha motivato compiutamente sul punto richiamando
la gravità della condotta posta in essere e la personalità dell’indagato che ha
agito per futili motivi legati alla viabilità e che risulta gravato da procedimenti
pendenti con condanna di primo grado per violazioni in materia di stupefacenti
ed evasione. Il ricorso sul punto, quindi, è volto esclusivamente ad una
inammissibile rivalutazione.
Alla declaratoria di inammissibilità segue per legge, ai sensi dell’art. 616
cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali
ed al versamento della somma ritenuta congrua di euro 1.000,00 (mille) in
favore della cassa delle ammende.
La cancelleria dovrà provvedere all’adempimento prescritto dall’art. 94,
comma 1 ter, disp. att. cod. proc. pen..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di mille euro alla cassa delle
ammende.
Dispone trasmettersi a cura della cancelleria copia del provvedimento al
direttore dell’istituto penitenziario ai sensi dell’art. 94, comma 1 ter, disp. att.
cod. proc. pen..

Così deciso, il 13 giugno 2014.

esigenze cautelari, in specie sotto il profilo del pericolo di reiterazione del reato,

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