Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 28262 del 13/06/2014


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 28262 Anno 2014
Presidente: GIORDANO UMBERTO
Relatore: BONI MONICA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
FLORIO SEBASTIANO (RINUNCIANTE) N. IL 30/08/1980
avverso l’ordinanza n. 9482/2013 TRIB. LIBERTA’ di NAPOLI, del
17/01/2014
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MONICA BONI;
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Uditi difensor ‘vv.;

Data Udienza: 13/06/2014

Ritenuto in fatto

1. Con ordinanza in data 17 gennaio 2014 il Tribunale di Napoli, costituito ai
sensi dell’art. 310 cod. proc. pen., pronunciando in sede di rinvio accoglieva
l’appello proposto dal Procuratore della Repubblica avverso l’ordinanza del G.I.P. del
Tribunale di Napoli del 12/2/2011 ed applicava nei confronti dell’indagato
Sebastiano Florio la misura cautelare della custodia in carcere perché gravemente
indiziato dei delitti di detenzione illegale e porto di arma comune da sparo.

predetti reati, secondo quanto già rilevato dal precedente provvedimento annullato
dalla Corte di Cassazione ed adeguata la misura applicata in relazione al mancato
rinvenimento dell’arma, impiegata dal Florio nel tentato omicidio in danno del
fratello, oggetto di separato procedimento, dell’irrilevanza del contesto familiare nel
quale era maturato il delitto, della ritenuta incapacità da parte dell’indagato di
controllare i propri impulsi tale da autorizzare la prognosi negativa sul rispetto delle
prescrizioni interenti una meno afflittiva misura.
2.Avverso detta ordinanza propone ricorso per cassazione l’indagato
personalmente, il quale ne ha chiesto l’annullamento per:
a) inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità in quanto
l’ordinanza in questione non era stata mai notificata al difensore sicchè doveva
ritenersi ancora pendente il termine per l’impugnazione;
b) vizio di motivazione in merito alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari ed
all’adeguatezza della misura applicata: il Tribunale aveva basato la propria
valutazione su argomenti generici senza tenere conto del fatto che il fratello,
vittima del tentativo di omicidio, si era trasferito altrove e che il mancato
rinvenimento dell’arma era dipeso dal fatto che la stessa era stata gettata in un
lago dopo che esso ricorrente se ne era impossessato, avendola sottratta al fratello
nel corso della lite.
3. Con nota pervenuta il 3 giugno 2014 il ricorrente ha dedotto che nelle more
della trattazione del procedimento era intervenuta la definizione del procedimento
con applicazione di pena a richiesta delle parti e concessione della sospensione
condizionale.

Considerato in diritto

Il ricorso è inammissibile per sopravvenuta carenza d’interesse.
1.11 ricorrente ha documentato che, successivamente alla proposizione del
ricorso e prima della celebrazione della relativa udienza innanzi a questa Corte, ha
definito il procedimento mediante sentenza di patteggiamento, resa dal G.U.P. del
1

Il Tribunale riteneva integrato il quadro di gravità indiziaria in ordine ai

Tribunale di S. Maria Capua Vetere in data 5/2/2014, divenuta irrevocabile
l’11/4/2014. In tale sede egli ha ottenuto l’applicazione, su conforme richiesta delle
parti, di pena condizionalmente sospesa, sicchè, ai sensi dell’art. 275 cod. proc.
pen., comma 2-bis, la custodia cautelare non può più essere eseguita. Ne discende
anche la sopravvenuta mancanza di qualsiasi interesse ad ottenere decisione sulla
perdurante applicazione di tale misura.

Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza d’interesse.
Così deciso in Roma, il 13 giugno 2014.

P. Q. M.

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