Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 28261 del 15/06/2016


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 28261 Anno 2016
Presidente: BLAIOTTA ROCCO MARCO
Relatore: PEZZELLA VINCENZO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI
L’AQUILA
nei confronti di:
SCAFURI LORENZO N. IL 09/06/1969
avverso la sentenza n. 2745/2014 TRIBUNALE di TERAMO, del
30/03/2015
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. VINCENZO
PEZZELLA;
lette/sepAite le conclusioni del PG Dott. ba.A11-L.,m0

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Data Udienza: 15/06/2016

RITENUTO IN FATTO

1. Il GM del Tribunale di Teramo, con sentenza del 30.3.2015 pronunciando
nei confronti di SCAFURI LORENZO, gli applicava ex artt. 444 e ss. cod. proc.
pen., la pena di mesi 4 di arresto ed euro 2000,00 di ammenda, sostituita in
giorni 128 di lavori di pubblica utilità, ex art. 186 comma 9 bis CDS; dichiarava
nulla a provvedere in ordine alla confisca in quanto l’autovettura era appartenente a persona estranea al reato, disponeva la non menzione, ed applicava la sazione accessoria della sospensione della patente di guida per anni 1 e mesi 4.
comma 2 lett. c) e 2 sexies CDS, per aver guidato in orario notturno, ossia alle
ore 23,00, l’autovettura Toyota Yaris tg. CX206AX in stato di ebbrezza in conseguenza dell’uso di bevande alcoliche, desunto dagli operanti, dapprima, dall’alito
fortemente vinoso, difficoltà di espressione verbale, linguaggio sconnesso, e in
seguito accertato mediante utilizzo di apparecchiatura ALCOTEST 7110, in dotazione, evidenziando un tasso alcolemico pari a 1,70 g/I e, dopo 23 minuti, pari a
1,93 superiore alla soglia di 1,50 g/I previsto dall’art. 379 CDS mod. D.L.
117/2007, in Alba Adriatica il 27/9/2013.
2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione, il Procuratore Generale presso la Corte di appello di L’Aquila deducendo, l’unico motivo
di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come
disposto dall’art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen.:
• Violazione di legge in relazione all’art. 186 comma 2 lett. c) D.L.vo 285/92
e 606 lett. b) cod. proc. pen.
IL PG ricorrente si duole che la sentenza impugnata abbia erroneamente,
omesso di raddoppiare la sanzione amministrativa accessoria dela sospensione
della patente di guida, pur avendo ritenuto di non confiscare il veicolo perché di
proprietà di terzi estranei al reato, mentre l’art. 186 comma 2 lett. c) prevede
che laddove il veicolo appartenga a persona estranea al reato, la durata della sospensione della patente di guida è raddoppiata.
Chiede, pertanto, l’annullamento in parte qua della sentenza impugnata, con
i provvedimenti conseguenti.
2. Il P.G. presso questa Corte Suprema ha rassegnato ex art. 611 cod. proc.

pen. le proprie conclusioni scritte.
Il Procuratore ritiene la fondatezza del ricorso proposto dal P.G. presso la
Corte d’Appello di L’Aquila avverso la sentenza d’applicazione delle pena, nella
parte in cui non ha disposto il raddoppio della sospensione della patente di guida,
obbligatorio ex artt. 186 comma 2 lett. c) CdS.

2

Lo Scafuro era stato ritenuto responsabile del il reato p. e p. dall’art. 186

Nel caso di specie essendo stata applicata la sanzione amministrativa per la
durata di anni 1 e mesi 4, la stessa, non applicata nel minimo, non può essere
rideterminata in sede di legittimità, dovendovi provvedere il giudice di merito.
Chiede, pertanto, l’annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla durata della sospensione della patente di guida, con rinvio per la nuova determinazione.

1. Il ricorso è fondato e va accolto, con conseguente annullamento della
sentenza impugnata limitatamente alla durata della sospensione della patente di
guida, con rinvio al Tribunale di Teramo.

2. Nel caso in esame l’accordo sulla pena ratificato dal giudice concerneva il
reato di cui all’art. 186, co. 2 lett. c) e co. 2 sexies cod. strada, disposizione che
stabilisce che la condanna comporta la sanzione amministrativa accessoria della
sospensione della patente di guida per un periodo da uno a due anni. E la norma
di cui all’art. 186 C.d.S., comma 2 quater, (come sostituito dal D.L. 3 agosto
2007, n. 117, art. 5, comma 1, lett. a), convertito nella L. 2 ottobre 2007, n.
160), stabilisce espressamente che le disposizioni relative alle sanzioni accessorie di cui al citato art. 186, commi 2 e 2 bis, si applicano anche in caso di applicazione della pena su richiesta delle parti.

3. Ribadito che con la sentenza applicativa di pena concordata dalle parti resa ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., in riferimento al reato in contestazione il
giudice deve applicare le sanzioni amministrative accessorie previste dalla legge
come conseguenza del predetto reato, occorre soffermarsi sulla questione dedotta dal PG ricorrente, che impone di procedere alla esatta individuazione dei limiti
edittali relativi alla durata della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida,
L’articolo 186, co. 2, lett. c) CDS prevede che all’accertamento del reato
consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione
della patente di guida da uno a due anni, ma se il veicolo appartiene a persona
estranea al reato, la durata della sospensione della patente è raddoppiata. Nel
caso che ci occupa, pertanto la durata della sospensione della patente doveva
essere compresa dal minimo di due ad un massimo di quattro anni, giacché l’autovettura utilizzata dall’imputato Scafuri Lorenzo risulta ex actis appartenente a
persona estranea al reato.

3

CONSIDERATO IN DIRITTO

IL PG ricorrente evidenzia dunque, giustamente, che il giudicante, applicando la sospensione della patente di guida per anni uno e mesi quattro, ha determinato la durata della sanzione amministrativa accessoria di che trattasi, in misura inferiore al minimo di legge.

4. Tanto rilevato, deve osservarsi che nel caso che ci occupa, non essendo

stata la sanzione de quo applicata nella misura minima (anni uno), seppure non

questa Corte in quanto il provvedimento in questione sarebbe incompatibile con
la sua cognizione di mera legittimità, rendendosi necessario un giudizio che
comporti valutazioni di merito.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla durata della sospensione della
patente di guida, con rinvio al Tribunale di Teramo.
Così deciso in Roma il 15 giugno 2016
Il

sigliere

sore

Il Presidente

raddoppiata, la rettifica della stessa non può essere operata direttamente da

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