Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 28261 del 13/06/2014


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 28261 Anno 2014
Presidente: GIORDANO UMBERTO
Relatore: BONI MONICA

Data Udienza: 13/06/2014

SENTENZA

sul conflitto di competenza sollevato da:
GIP TRIBUNALE ROVERETO nei confronti di:
TRIBUNALE PISTOIA
con l’ordinanza n. 200/2014 GIP TRIBUNALE di ROVERETO, del
04/03/2014
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MONICA BONI,
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Ritenuto in fatto
1. Con sentenza emessa 1’8 maggio 2013 il Tribunale di Pistoia declinava la
competenza per territorio a prendere cognizione del reato di truffa, contestato
all’imputato Rosario Verderame, ritenendo competente il Tribunale di Rovereto, nel
cui circondario l’imputato aveva la residenza, secondo quanto prescritto dall’art. 9
cod. proc. pen., comma 2.
2. Con ordinanza resa il 4 marzo 2014 il G.I.P. del Tribunale di Rovereto

competenza, proposta dal locale Procuratore della Repubblica, in riferimento al
procedimento nr. 250/14 r.g.n.r. a carico dello stesso imputato per il reato di truffa,
indicando quale giudice competente il Tribunale di Pistoia, che si era già spogliato
della competenza.

Considerato in diritto

1.11 conflitto negativo, ammissibile in rito, per avere entrambi i giudici
coinvolti ricusato di prendere cognizione del procedimento penale, promosso a
carico dello stesso imputato in ordine al medesimo fatto di reato, con ciò
determinando la stasi del procedimento superabile soltanto mediante una decisione
di questa Corte ai sensi dell’art. 32 cod. proc. pen., deve essere risolto con
l’affermazione della competenza del Tribunale di Pistoia.
2. Quanto alla regola di determinazione della competenza, a carico del
Verderame è stata elevata l’accusa di truffa in danno di Stefano Serra per avere
incamerato la somma di 1.764,00 euro, versata dalla parte lesa per l’acquisto di
due stufe, pubblicizzate e messe in vendita su una rete telematica di scambi
commerciali, senza avere mai consegnato gli oggetti per i quali il pagamento era
stato effettuato, così conseguendo ingiusto profitto con pari danno per l’acquirente.
2.1 E’ noto che, secondo il costante insegnamento della giurisprudenza di
legittimità, che si ritiene di dover confermare, il delitto di truffa contrattuale non
consente di individuare in via preventiva e generalizzata con criteri suscettibili di
applicazione generalizzata, valevoli per ogni fattispecie concreta, il momento di
consumazione, dipendendo esso dal contenuto dell’accordo negoziale raggiunto
dalle parti contraenti e dalle peculiari modalità pattuite quanto a tempi e luoghi per
l’adempimento delle prestazioni corrispettive, il che dà conto anche della diversità
di soluzioni offerte dalle pronunce di questa Corte, aderenti alle caratteristiche
fattuali dei casi risolti. Tenuto comunque conto della natura istantanea del delitto di
truffa, la sua consumazione postula il danno della vittima e si verifica, non già nel
momento della conclusione del contratto e dell’assunzione dell’obbligazione, quanto
piuttosto allorchè l’agente, che ha posto in essere la condotta artificiosa e
1

disponeva la trasmissione a questa Corte della denuncia di conflitto negativo di

ingannatoria, acquisisca l’indebito vantaggio con pari pregiudizio per il disponente,
ossia quando il soggetto passivo subisca in via definitiva una perdita patrimoniale
(Cass. sez. F, n. 31497 del 26/07/2012, Abatematteo, rv. 254043; sez. 2, nr.
18859 del 24/1/2012, Volpi, 252821; sez. 2, n. 20025 del 13/04/2011, Pg in proc.
Monti e altri, rv. 250358; sez. 2, n. 31044 del 11/07/2008, Miano, rv. 240659; sez.
U, n. 18 del 21/06/2000, Franzo e altri, rv. 216429).
2.2 Tanto premesso in punto di diritto, si tratta di verificare ove sia stato
consumato il delitto ascritto all’imputato alla luce dei principi sopra esposti e

versamento del corrispettivo avvenne mediante il circuito telematico e ricarica della
carta “postapay” nella disponibilità dell’imputato, senza sia stato possibile
individuare con esattezza il luogo nel quale costui ha acquisito il denaro versato
dalla controparte, ossia ove si fosse trovato l’utilizzatore dello strumento di
pagamento ricaricabile nel momento in cui era pervenuto il pagamento.
2.3 E’ altresì stato dimostrato che il Verderame alla data di consumazione
della truffa, 18 gennaio 2011, non era più residente in Pomarolo, provincia di
Trento, per essere stato cancellato dall’anagrafe di quel comune per irreperibilità
sin dal 16/12/2010, senza che in seguito sia stato individuato il luogo ove egli
aveva stabilito la nuova residenza; non è dunque possibile fare ricorso quale criterio
di determinazione della competenza per territorio al luogo di residenza
dell’imputato, secondo quanto prescritto dall’art. 9 cod. proc. pen., comma
secondo, dovendo applicare il criterio sussidiario dettato dal comma terzo della
stessa norma. E’ dunque competente l’autorità giudiziaria ove ha sede l’ufficio del
pubblico ministero che per primo ha iscritto la notizia di reato nell’apposito registro,
che nel caso è individuabile nella Procura della Repubblica presso il Tribunale di
Pistoia.
Per le considerazioni svolte va dichiarata la competenza del Tribunale di
Pistoia.

P. Q. M.

dichiara la competenza del Tribunale di Pistoia, cui dispone trasmettersi gli
atti.
Così deciso in Roma, il 13 giugno 2014.

richiamati da entrambi i provvedimenti dei giudici in conflitto; è certo che il

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