Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 28260 del 15/06/2016
Penale Sent. Sez. 4 Num. 28260 Anno 2016
Presidente: BLAIOTTA ROCCO MARCO
Relatore: PEZZELLA VINCENZO
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
KARGARZADEH ANTONELLO N. IL 28/11/1984
avverso la sentenza n. 595/2014 GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE
di MATERA, del 23/06/2015
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. VINCENZO
PEZZELLA;
lette/s~ le conclusioni del PG Dott. Euu2A10 Rerz-na—to,../ Q1(2
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CitéeéP d~ Ce' r,kea -t Data Udienza: 15/06/2016 , RITENUTO IN FATTO 1. Il GUP del Tribunale di Matera, pronunciando nei confronti dell'odierno
ricorrente KARGARZADEH ANTONELLO, con sentenza del 23.6.2015, applicava
allo stesso ex art. 444 cod. proc. pen., effettuato l'aumento per l'art. 186 co. 2
sexies CDS, concessegli le circostanze attenuanti generiche, con la diminuzione
per il rito, la pena di giorni 80 di arresto ed C 400,00 di ammenda, con pena sospesa e con sospensione della patente di guida per il periodo di anni uno, per il
reato di cui all'art. 186 co. 2 lett. b) e co. 2sexies D.L.vo 285/92, come mod.
dalla L. 125/08, perché circolava alla guida dell'autovettura BMW tg. DK459YK in stato di ebbrezza, risultando un tasso alcolemico pari a 0,98 g/I e 1,05 g/I, così
come accertato dai militari della Compagnia dei Carabinieri di Policoro, con
l'aggravante di aver commesso il fatto dopo le ore 22,00 e prima delle ore 7,00;
in Policoro (MT) il 21.7.2013.
2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione, a
mezzo del proprio difensore, Kargarzadeh Antonello, deducendo i motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto
dall'art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen.
Con un primo motivo, il ricorrente deduceva violazione di legge in quanto
il GUP, in sede di commisurazione della sanzione accessoria, sospensione della
patente di guida, la determinava in quella di anni uno, applicando così il massimo della stessa. La decisione, in ordine alli applicazione della detta sanzione amministrativa, apparirebbe inosservante del precetto normativo, art. 186 comma 2 lett. b) e
co. 2sexies CDS, in quanto si sostiene che, ai fini dell'applicazione della sanzione
massima, sarebbe necessario il rilievo di un tasso alcolemico compreso fra 0,8 e
1,5 g/I, cosa non verificatasi nel caso di specie.
Rileva, pertanto, come il giudice di prime cure, seppur avesse un potere
discrezionale nell'applicazione della sanzione accessoria, non abbia operato secondo quanto più volte chiarito da questa Corte di legittimità circa la necessità di
dover congruamente motivare la quantificazione della sanzione.
Inoltre nel provvedimento impugnato si richiamerebbe ed applicherebbe
nel dispositivo della sentenza l'art. 186 c.d.s. lett. c), parametrando sullo stesso
la sanzione accessoria e commettendo dunque un grave errore inficiante la sentenza.
Con un secondo motivo, il ricorrente deduceva vizio motivazionale, in quanto sarebbe stato applicato l'art. 186 co. 2 lett. c) CDS, mentre veniva contestato
in imputazione l'ipotesi di cui al comma 2 lett. b. 2 i,
k Con un terzo motivo si deduceva violazione di legge in relazione all'art. 45
co. 6 e 186 co. 2 lett. b) D.L.vo 285/92 ed agli artt. 3 e 24 della Costituzione e
veniva sollevata questione di legittimità costituzionale.
Il ricorrente rilevava che a seguito della sentenza 113 del 18.6.2015 della
Corte Costituzionale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 45
comma 6 del D.L.vo 285/92 laddove non prevedeva che tutte le apparecchiature
impiegate nell'accertamento delle violazioni dei limiti di velocità fossero sottopo- Ora anche l'accertamento del tasso alcolemico costituirebbe dato tecnico al
pari del rilievo di velocità a mezzo di autovelox.
Pertanto, si paleserebbe necessario sottoporre al vaglio della Corte Costituzionale la questione di legittimità costituzionale dell'art. 186 D.L.vo 285/92 laddove non prevede che tutte le apparecchiature impiegate per i rilievi etilometrici
siano sottoposte a periodiche verifiche di funzionalità e taratura. Chiede, pertanto, l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata; quanto al provvedimento di sospensione della patente di guida ne chiede la sospensione sino alla definizione del giudizio; subordinatamente, chiede l'annullamento
della stessa; in estremo subordine la riduzione della stessa; al contempo solleva
questione di legittimità costituzionale per violazione degli artt. 3 e 24 Cost. in relazione all'art. 186 e 186 co. 2 lett. b) CDS nella parte in cui non prevede che
tutte le apparecchiature impiegate nell'accertamento delle violazioni al CDS, apparecchiature etilometriche siano sottoposte a verifiche periodiche di funzionalità
e taratura. 3. Il Procuratore Generale di questa Corte depositava memorie, ex art. 611
cod. proc. pen. rilevando la fondatezza del ricorso limitatamente alla statuizione
relativa alla sanzione amministrativa della sospensione della patente di guida.
Riteneva infatti che l'imputazione atteneva l'ipotesi di cui al comma 2 lett.
b), mentre per la determinazione si faceva riferimento alla successiva lett. c).
Inoltre l'entità della sanzione base nella misura massima, veniva indicata senza
specifica motivazione, in difformità dell'orientamento giurisprudenziale di legittimità. Pertanto, concludeva per l'annullamento del provvedimento impugnato
perché il giudice, unicamente, determinasse nella misura tra sei mesi e un anno
la durata della sospensione di guida ritenuta congrua, spiegandone le ragioni
qualora ritenesse di discostarsi dal minimo previsto per legge. 3 ste a verifiche periodiche di funzionalità e taratura. 4. In data 10.6.2016 veniva presentata una memoria di replica nell'interesse del ricorrente con cui si ribadivano le ragioni sottese al ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso va accolto unicamente per l'annullamento della sanzione amministrativa della sospensione della patente di guida, in conformità a quanto richiesta dal P.G. di questa Corte. zione all'imputazione correttamente riferentesi all'art. 186 co. 2 lett. b) e
21sexies del CDS in quanto il tasso alcolemico rilevato era pari a g. 0,98 g/I e g.
1,05 g/l.
Quanto alla sola irrogazione della sanzione amministrativa accessoria, invece, il GUP materano è incorso in un evidente errore laddove, come si evince
dal dispositivo, ha fatto erroneamente riferimento al disposto dell'art. 186 co. 2
lett. c) CDS. ed avendo come riferimento la sanzione di anni due.
Peraltro, non può non essere rilevato come, non può non essere rilevato
come, individuata detta "sanzione base", il GUP ha altrettanto erroneamente
provveduto alla sua diminuzione prima "ex art. 62 bis c.p." e poi "ex art. 444
c.p.p." (quanto al rapporto tra pena criminale e sanzione amministrativa si possono richiamare le sentenze. S.U. 8488/98 e la recente sez. 4 n. 17826/14 —
quanto alla riduzione per il patteggiamento sez. 4 n. 34222/12 che ha ribadito
come sia illegittima la riduzione della sanzione amministrativa accessoria della
sospensione della patente di guida in caso di applicazione della pena su richiesta
delle parti per il reato di guida in stato di ebbrezza, in quanto la disposizione di
cui all'art. 222, comma secondo bis, CDS - prevedendo che, nel caso di patteggiamento, la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente
fino a quattro anni è ridotta fino ad un terzo - riguarda esclusivamente il caso di
sospensione della patente per omicidio colposo commesso con violazione delle
norme sulla disciplina della circolazione stradale e non concerne, invece, l'ipotesi
di patteggiamento per i reati di cui all'art. 186 CDS.
Il giudice del rinvio dovrà, dunque, avere come riferimento la misura della
sospensione della patente da sei mesi ad un anno, non riducibile né in ragione
delle circostanze attenuanti generiche e nemmeno del rito prescelto, e dare conto in motivazione del perché ritenga eventualmente di irrogarla in una misura
superiore al minimo edittale (si veda sul punto, ex multis, la sentenza di questa
Corte n. 35839/2013 che ha ribadito come, in tema di guida in stato di ebbrezza,
il giudice, nel caso in cui intende fissare la durata della sospensione della patente
di guida in misura notevolmente superiore al minimo o addirittura nel massimo,
4 2. Va rilevato che, come si evince ex actis, la pena è stata richiesta in rela- deve, anche in una sentenza di "patteggiamento", congruamente motivare l'esercizio del suo potere discrezionale sul punto).
3. I restanti motivi si palesano infondati e pertanto il ricorso, nel resto, va rigettato, rimanendo in piedi, pertanto, il ratificato accordo tar le parti.
In particolare, manifestamente infondata è la proposta questione di legittimità costituzionale, peraltro priva di rilevanza in sede di patteggiamento.
La situazione dell'alcooltest si palesa invero del tutto diversa rispetto a
previsto e disciplinato nel suo funzionamento per il rilievo dello stato di ebrezza.
L'indicazione in sede normativa del metodo scientifico per la rilevazione
del tasso alcolemico mediante il ricorso al cosiddetto alcoltest non introduce una
prova legale ma si giustifica in relazione alla necessità di dotare il giudice di indici di valutazione caratterizzati dal minor grado possibile di soggettività ed arbitrarietà (sez. 4, n. 2195 del 10.12.2014 dep. il 16.1.2015, Bosso, rv. 261777)
Costituisce peraltro giurisprudenza consolidata di questa Corte
l'affermazione che, in tema di guida in stato di ebbrezza, allorquando l'alcoltest
risulti positivo costituisce onere della difesa dell'imputato fornire una prova contraria a detto accertamento quale, ad esempio, la sussistenza di vizi dello strumento utilizzato, oppure l'utilizzo di una errata metodologia nell'esecuzione
dell'aspirazione, non limitandosi a richiedere il deposito della documentazione attestante la regolarità dell'etilometro (sez. 4, n. 42084 del 4.10.2011, Salamone,
rv. 251117). Non è sufficiente, in altri termini, la mera allegazione della sussistenza di difetti o della mancata omologazione dell'apparecchio (così sez. 4, n.
17643 del 24.3.2011, Neri, rv. 250324, nella cui motivazione la Corte ha precisato che l'art. 379 Reg. esec. Cod. strada si limita ad indicare le verifiche alle
quali gli etilometri devono essere sottoposti per poter essere adoperati ed omologati, ma non prevede alcun divieto la cui violazione determini l'inutilizzabilità
delle prove acquisite).
Senza dimenticare, va ancora una volta ribadito, che nel caso che ci occupa siamo di fronte ad una sentenza di applicazione della pena ex artt. 444 e
ss. cod. proc. pen.
P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla durata della sospensione
della patente di guida, con rinvio al Tribunale di Matera.
Rigetta il ricorso nel resto.
Così deciso in Roma il 15 giugno 2016
Il onsigliere Est nsore Il Presidente quella dell'autovelox, trattandosi nel primo caso dello strumento normativamente