Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 28260 del 13/06/2014


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 28260 Anno 2014
Presidente: GIORDANO UMBERTO
Relatore: LA POSTA LUCIA

SENTENZA

sul conflitto di competenza sollevato da:
TRIB. VERBANIA nei confronti di:
TRIBENALE DI BUSTO ARSIZIO
con l’ordinanza n. 136/2014 TRIBUNALE di VERBANIA, del
10/02/2014
senta la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIA LA POSTA;
I e/sentite le conclusioni del PG Dott. /4 .4), 14,01A cik k4
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eLz. (-y< (30-■.oc,'N2_\ Data Udienza: 13/06/2014 RITENUTO IN FATTO 1. Nel procedimento nei confronti di Giuseppe Erminio Riccardo Botteselle, imputato del reato di cui all'art. 648 cod. pen., perché acquistava beni provenienti dal delitto di cui all'art. 216 comma 1 e 2 r.d. n. 267 del 1942 di società dichiarata fallita dal Tribunale di Busto Arsizio, il Tribunale di Verbania, in data 10.2.2014, ha disposto la trasmissione degli atti a questa Corte rilevando la innanzi al quale il Botteselle è stato citato in relazione al medesimo fatto p con il decreto di citazione diretta emesso dal Procuratore della &pubblica di Busto Arsizio il 5.4.2013, prodotto dal difensore dell'imputato. CONSIDERATO IN DIRITTO Per aversi un conflitto di competenza occorre la coesistenza di volontà contrastanti di due o più giudici di prendere o ricusare la cognizione del medesimo reato con conseguente paralisi del procedimento. Il conflitto nella specie sussiste, in quanto due giudici ordinari contemporaneamente procedono per il medesimo fatto loro deferito, la cui risoluzione è demandata a questa Corte. Si verifica, infatti, il conflitto positivo di competenza nelle ipotesi di duplicazione del processo innanzi a giudici di diverse sedi giudiziarie, uno dei quali è incompetente, per la sola circostanza che due giudici prendono cognizione dello stesso reato, non essendo necessaria, come invece per il conflitto negativo, l'opposta dichiarazione declinatoria della rispettiva competenza da parte dei giudici medesimi (Sez. 1, n. 2931 del 14/12/1970, Spina, rv. 88012). Nel caso di specie deve tenersi conto ch9 ai fini della determinazione della competenza territoriale per il delitto di ricettazione solo qualora non possa / determinarsi il luogo in cui è stato commesso il reato - che deve essere individuato in quello in cui il bene sia stato ricevuto - devono trovare applicazione le regole suppletive di cui all'art. 9 cod. proc. pen., fermo restando, però, che non può farsi ricorso a quella prevista nel primo comma di detta disposizione per individuare nel luogo in cui l'agente è stato sorpreso nel possesso del bene medesimo quello in cui è avvenuta parte dell'azione criminosa (Sez. 2, n. 42423 del 22/10/2009, Manuzzi, rv. 244854). Orbene, in mancanza di specifici rilievi ed osservazioni dei giudici che procedono e delle parti private, deve rilevarsi che, sulla base delle imputazioni indicate nei rispettivi decreti di citazione a giudizio, l'autorità giudiziaria di Busto Arsizio procede per competenza principale, essendo indicato il fatto commesso in 2 sussistenza del conflitto positivo di competenza con il Tribunale di Busto Arsizio Sesto Calende, mentre il Tribunale di Verbania è stato investito secondo il criterio sussidiario della residenza dell'imputato (Dormelletto), di cui al comma 2 art. 9 cod. proc. pen.. Pertanto, applicando il richiamato criterio, deve essere dichiarata la competenza del Tribunale di Busto Arsizio cui devono essere trasmessi gli atti. P.Q.M. trasmettersi gli atti. Così deciso, il 13 giugno 2014 Il Consigliere estensore Dichiara la competenza del Tribunale di Busto Arsizio cui dispone

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