Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2826 del 30/11/2012


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 2826 Anno 2013
Presidente: SIRENA PIETRO ANTONIO
Relatore: GRASSO GIUSEPPE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE D’APPELLO
PRESSO CORTE D’APPELLO DI VENEZIA
nei confronti di:
1) FRISON IVAN N. IL 27/06/1972 * C/
avverso la sentenza n. 8086/2010 GIUDICE UDIENZA
PRELIMINARE di PADOVA, del 31/01/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere tt. GIUSEPPE GRASSO;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott.
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Data Udienza: 30/11/2012

FATTO E DIRITTO

1. Il G.U.P. del Tribunale di Padova con sentenza del 31/1/2012, all’esito di
richiesta delle parti ai sensi dell’art. 444, cod. proc. pen., applicò nei confronti di
Frison Ivan, imputato del reato di cui all’art. 186, comma 2, lett. c) del codice
della strada, la pena dalle stesse concordata.
2. Il Procuratore Generale presso la Corte d’Appello di Venezia proponeva ricorso
violazione della lett. c) del predetto art. 186, non era stata disposta la confisca
dell’autovettura condotto dall’imputato.
3. La censura è fondata.
3.1. Come noto è sottratta alla disponibilità delle parti l’applicazione e
quantificazione della sanzione amministrativa prevista dalla legge (oltreché,
peraltro, di quelle accessorie), trattandosi di àmbito decisionale devoluto
Integralmente al giudice (cfr., fra le tante, Cass. Sez. IV, 17/12/2010, n. 2631;
11/11/2010, n. 114; 21/9/2007, n. 38552; 6/6/2007, n. 36150).
Pur avendo oggi acquisita, con la riforma operata con la L. 29/7/2010, n. 120,
veste di sanzione amministrativa accessoria, siccome posta a sussidio di
sanzione penale che punisce condotta che continua ad essere incriminata senza
soluzione di continuità, la stessa è di obbligatoria applicazione, ove il predetto
mezzo sia di proprietà dell’imputato (cfr. Sez. IV, sentenza n. 45365 del
25/11/2010).
La natura di sanzione amministrativa fa escludere che il divieto di cui al comma 1
dell’art. 445, cod. proc. pen., afferente alle pene accessorie, possa ad essa
estendersi.
4. Ciò posto, la sentenza deve essere annullata sul punto, che resta estraneo al
patto. Poiché

l’autovettura è di proprietà dell’imputato, siccome si trae

inequivocamente dal capo d’imputazione, della stessa si può disporre confisca in
questa sede, ai sensi dell’art. 620, lett. I), cod. proc. pen., previo annullamento
sul punto della sentenza gravata.
P.Q.M„

per cassazione denunziando, con l’unico motivo esposto a sostegno, che, in

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla omessa sanzione
amministrativa accessoria concernente il veicolo in sequestro, e dispone la
confisca dello stesso.
in Roma il 30/11/2012

Il Presidente

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CORTE, SUPROAA Di CASSAZIOI
Penale
IsJ Sedone CANCSUORI.A.

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