Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 28257 del 13/06/2014


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 28257 Anno 2014
Presidente: GIORDANO UMBERTO
Relatore: BONI MONICA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
AGO STINIS DANILO N. IL 18/04/1990
avverso l’ordinanza n. 1190/2013 GIP TRIBUNALE di UDINE, del
15/07/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MONICA BONI;
lette/se-41444e le conclusioni del PG Dott. PG,t ( Pem en
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a<21 a,. Yulék eiV AJLAir° Data Udienza: 13/06/2014 Ritenuto in fatto 1.Con ordinanza resa il 15 luglio 2013 il G.I.P. del Tribunale di Udine rigettava l'istanza proposta da Roberto Agostinis, diretta ad ottenere la restituzione nel termine per proporre opposizione avverso il decreto penale di condanna, emesso in data 30/4/2013 dallo stesso giudice. A fondamento della decisione rilevava che l'istante doveva addebitare alla propria mancanza di diligenza l'omessa conoscenza del provvedimento non tempestivamente impugnato, in quanto la compiuta notificazione del decreto, gli avrebbe imposto di attivarsi per acquisire notizie riguardanti il procedimento penale in corso, sicchè non ricorrevano il caso fortuito o la causa di forza di maggiore. 2. Avverso detta ordinanza propone ricorso per cassazione l'interessato personalmente per inosservanza o erronea applicazione della legge penale in relazione al disposto dell'art. 175 cod. proc. pen., comma 2, e vizio di motivazione: il G.I.P. aveva respinto la propria istanza per l'insussistenza del caso fortuito o della causa di forza maggiore, dimostrando di avere inteso applicare il testo normativo dell'art. 175 cod. proc. pen. antecedente la riforma attuata col D.L. 17/2005, convertito nella legge nr. 60/2005; per contro, la formulazione attualmente vigente della norma accorda la restituzione in termini al contumace, salvo che non risulti dimostrata l'effettiva conoscenza del procedimento o del provvedimento e che abbia inteso rinunciare volontariamente a comparire o a proporre impugnazione, condizioni non sussistenti nel caso in esame, essendo al contrario dimostrato che, a causa del ritardo col quale il difensore d'ufficio, indicato quale proprio domiciliatario su suggerimento della polizia giudiziaria all'atto del compimento del sequestro, gli aveva riferito dell'avvenuta notificazione del decreto penale di condanna, egli non ne aveva avuto tempestiva notizia in modo da poter proporre tempestiva opposizione. 3. Con requisitoria scritta del 30 gennaio 2014 il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione. Dr. Nicola Lettieri, ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata, condividendo i motivi di gravame. 4. Con memoria depositata nelle more della trattazione del ricorso, il ricorrente ha ulteriormente illustrato i motivi di gravame. Considerato in diritto. Il ricorso è fondato e merita accoglimento. 1.L'impugnato provvedimento ha motivato il rigetto dell'istanza rilevando che la notifica del decreto penale è stata regolarmente effettuata presso il difensore 1 elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio, che aveva ricevuto regolare d'ufficio ex art. 161 c.p.p., comma 1, luogo ove l'imputato aveva eletto domicilio; da tale presupposto ha ricavato argomenti per escludere che l'omessa conoscenza del decreto penale di condanna da parte del suo destinatario fosse imputabile a caso fortuito o forza maggiore. In tal modo ha valutato la fattispecie alla stregua di un parametro normativo incongruo e non sussistente alla luce della formulazione allora vigente dell'art. 175 cod. proc. pen., comma 2. 1.1La disciplina introdotta dalla L. 22 aprile 2005, n. 60, di conversione del D.L. 21 febbraio 2005, n. 17, ha modificato l'art. 175 sopra citato nel senso che al diritto alla restituzione nel termine rispettivamente per impugnare o per proporre opposizione, salvo che lo stesso abbia avuto effettiva conoscenza del procedimento o del provvedimento ed abbia volontariamente rinunciato a comparire, ovvero a proporre impugnazione o opposizione. Con un significativo mutamento di prospettiva il legislatore ha previsto che l'istanza di restituzione nel termine per l'esercizio di facoltà processuali, comprese quelle impugnatorie, non tempestivamente estrinsecate, sia accolta se tempestiva e se corredata dalla specificazione di situazioni di fatto, ostative alla difesa o alla proposizione del gravame, ad eccezione che non sia dimostrata la riconducibilità dell'inerzia processuale ad un atto volontario o doloso dell'interessato. Compete comunque al giudice, richiesto di ammettere l'imputato o il condannato contumace alla restituzione nel termine, di condurre ogni opportuno accertamento per verificare se, a prescindere dalla regolarità della notificazione del titolo esecutivo, il suo destinatario ne abbia avuto effettiva conoscenza mediante la comunicazione di un atto formale, contenente gli estremi identificativi del provvedimento, che lo ponga nelle condizioni di avere consapevolezza dell'atto, del suo contenuto e della possibilità di attivare i rimedi processuali e, in caso negativo, le relative cause (Cass., sez. 1, 11/4/2006, Zaki Aziz, alias Joudar Khalil, cit; sez. 1, nr. 20036 del 9/5/ 2006, El Aidoudi, rv. 233864; sez. 1, nr. 14272 del 9/2/2006, Coppola, rv. 233516). Resta escluso che l'apprezzamento dei presupposti applicativi dell'istituto sia affidato a quanto "risulta dagli atti", secondo l'originaria previsione contenuta nel D.L. 21 febbraio 2005, n. 17, essendo piuttosto richiesto al giudice il compimento di ogni "necessaria verifica". Il regime così previsto dall'art. 175, senza avere modificato la disciplina ed il valore legale delle notificazioni, che mantengono immutata la loro efficacia e la presunzione di conoscenza dell'atto che comportano, si è limitato ad escluderne la valenza dimostrativa assoluta ed impone al giudice di verificare l'effettività della conoscenza dell'atto stesso e la consapevole rinuncia a comparire, oppure ad impugnare; ha, quindi, introdotto una vera e propria inversione dell'onere probatorio, nel senso che non grava sull'imputato dimostrare di avere ignorato l'esistenza del procedimento o del provvedimento senza sua 2 secondo comma riconosce al contumace o al destinatario di un decreto penale il colpa, ma è il giudice a dover investigare, sulla base degli atti di causa, se l'imputato abbia avuto effettiva conoscenza del procedimento o del provvedimento e se abbia volontariamente rinunciato ad esercitare le facoltà che l'ordinamento gli riconosce. E di tale verifica si deve rendere puntuale e logica motivazione, che dia conto della considerazione delle circostanze dedotte dall'interessato e delle ragioni della loro infondatezza (Cass., sez. 1, nr. 10297 del 21/2/2006, Halilovic, rv. 233515; sez. 1, nr, 7403 del 2/2/2006, n. 7403, Russo, rv. 233137; sez. 1, n. 24 del 14/12/2011, Hachni, rv. 251683). domicilio presso il difensore d'ufficio da parte dell'imputato ha ritenuto che tale atto volontario, se effettuato in fase preprocessuale nel contesto del compimento di attività di polizia giudiziaria, quale una perquisizione e/o un sequestro, cui sia seguita la notificazione a tale difensore del provvedimento non impugnato, non può ritenersi di per sé idonea a dimostrare l'effettiva conoscenza del procedimento o della decisione conclusiva in capo all'imputato, salvo che la conoscenza non sia dimostrata in altro modo, oppure che non risulti l'attivazione del legale con il mantenimento di contatti con l'assistito e l'effettiva instaurazione del rapporto professionale (Cass. sez. 1, n. 8225 del 10/02/2010, Zamfir, rv. 246630; sez. 6, n. 19781 del 05/04/2013, Nikolic e altro, rv. 256229; sez. 4, n. 991 del 18/07/2013, Auci, rv. 257901). 1.3 L'ordinanza impugnata non rispetta i principi di diritto sopra enunciati, essendosi basata sui dati formali dell'avvenuta elezione di domicilio da parte del ricorrente e della regolarità del procedimento notificatorio del decreto penale di condanna, sebbene fosse stata dedotta e dimostrata la tardiva conoscenza del provvedimento per le modalità prescelte dal legale d'ufficio di comunicarne all'Agostinis l'avvenuta emissione e notificazione, conoscenza potutasi realizzare in un momento tale da non aver consentito di predisporre una tempestiva opposizione. Né è condivisibile, alla luce della disciplina dell'art. 175 e della linea interpretativa richiamata, sostenere che sarebbe stato onere dell'imputato effettuare verifiche periodiche presso il domiciliatario per assumere notizie sull'andamento del procedimento, dal momento che l'assunzione della decisione contenuta nel decreto penale di condanna sfugge al potere di previsione del suo destinatario, dipendendo da scelte esclusive del magistrato inquirente e del G.I.P. che accolga la sua richiesta. Va soltanto aggiunto che l'ulteriore novellazione del secondo comma dell'art. 175 citato, apportata dalla recentissima legge nr. 67 del 28 aprile 2014, art. 11, comma sesto, non muta il parametro processuale di riferimento, dal momento che prescrive "l'imputato condannato con decreto penale che non ha avuto tempestivamente conoscenza del provvedimento è restituito, a sua richiesta, nel 3 1.2 La giurisprudenza di legittimità in riferimento alle situazioni di elezione di termine per proporre opposizione, salvo che non vi abbia volontariamente rinunciato". Va quindi disposto l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio al G.I.P. del Tribunale di Udine per il rinnovato esame dell'istanza, da condursi alla luce dei rilievi esposti. P. Q. M. di Udine. Così deciso in Roma, il 13 giugno 2014. annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al G.I.P. del Tribunale

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