Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 28257 del 13/06/2014
Penale Sent. Sez. 1 Num. 28257 Anno 2014
Presidente: GIORDANO UMBERTO
Relatore: BONI MONICA
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AGO STINIS DANILO N. IL 18/04/1990
avverso l’ordinanza n. 1190/2013 GIP TRIBUNALE di UDINE, del
15/07/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MONICA BONI;
lette/se-41444e le conclusioni del PG Dott. PG,t ( Pem en
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AJLAir° Data Udienza: 13/06/2014 Ritenuto in fatto 1.Con ordinanza resa il 15 luglio 2013 il G.I.P. del Tribunale di Udine rigettava
l'istanza proposta da Roberto Agostinis, diretta ad ottenere la restituzione nel
termine per proporre opposizione avverso il decreto penale di condanna, emesso in
data 30/4/2013 dallo stesso giudice. A fondamento della decisione rilevava che
l'istante doveva addebitare alla propria mancanza di diligenza l'omessa conoscenza
del provvedimento non tempestivamente impugnato, in quanto la compiuta notificazione del decreto, gli avrebbe imposto di attivarsi per acquisire notizie
riguardanti il procedimento penale in corso, sicchè non ricorrevano il caso fortuito o
la causa di forza di maggiore.
2. Avverso detta ordinanza propone ricorso per cassazione l'interessato
personalmente per inosservanza o erronea applicazione della legge penale in
relazione al disposto dell'art. 175 cod. proc. pen., comma 2, e vizio di motivazione:
il G.I.P. aveva respinto la propria istanza per l'insussistenza del caso fortuito o della
causa di forza maggiore, dimostrando di avere inteso applicare il testo normativo
dell'art. 175 cod. proc. pen. antecedente la riforma attuata col D.L. 17/2005,
convertito nella legge nr. 60/2005; per contro, la formulazione attualmente vigente
della norma accorda la restituzione in termini al contumace, salvo che non risulti
dimostrata l'effettiva conoscenza del procedimento o del provvedimento e che abbia
inteso rinunciare volontariamente a comparire o a proporre impugnazione,
condizioni non sussistenti nel caso in esame, essendo al contrario dimostrato che, a
causa del ritardo col quale il difensore d'ufficio, indicato quale proprio domiciliatario
su suggerimento della polizia giudiziaria all'atto del compimento del sequestro, gli
aveva riferito dell'avvenuta notificazione del decreto penale di condanna, egli non
ne aveva avuto tempestiva notizia in modo da poter proporre tempestiva
opposizione.
3. Con requisitoria scritta del 30 gennaio 2014 il Procuratore Generale presso
la Corte di Cassazione. Dr. Nicola Lettieri, ha chiesto l'annullamento con rinvio
dell'ordinanza impugnata, condividendo i motivi di gravame.
4. Con memoria depositata nelle more della trattazione del ricorso, il ricorrente ha ulteriormente illustrato i motivi di gravame. Considerato in diritto. Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
1.L'impugnato provvedimento ha motivato il rigetto dell'istanza rilevando che
la notifica del decreto penale è stata regolarmente effettuata presso il difensore
1 elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio, che aveva ricevuto regolare d'ufficio ex art. 161 c.p.p., comma 1, luogo ove l'imputato aveva eletto domicilio;
da tale presupposto ha ricavato argomenti per escludere che l'omessa conoscenza
del decreto penale di condanna da parte del suo destinatario fosse imputabile a
caso fortuito o forza maggiore. In tal modo ha valutato la fattispecie alla stregua di
un parametro normativo incongruo e non sussistente alla luce della formulazione
allora vigente dell'art. 175 cod. proc. pen., comma 2.
1.1La disciplina introdotta dalla L. 22 aprile 2005, n. 60, di conversione del
D.L. 21 febbraio 2005, n. 17, ha modificato l'art. 175 sopra citato nel senso che al diritto alla restituzione nel termine rispettivamente per impugnare o per proporre
opposizione, salvo che lo stesso abbia avuto effettiva conoscenza del procedimento
o del provvedimento ed abbia volontariamente rinunciato a comparire, ovvero a
proporre impugnazione o opposizione. Con un significativo mutamento di
prospettiva il legislatore ha previsto che l'istanza di restituzione nel termine per
l'esercizio di facoltà processuali, comprese quelle impugnatorie, non
tempestivamente estrinsecate, sia accolta se tempestiva e se corredata dalla
specificazione di situazioni di fatto, ostative alla difesa o alla proposizione del
gravame, ad eccezione che non sia dimostrata la riconducibilità dell'inerzia
processuale ad un atto volontario o doloso dell'interessato. Compete comunque al
giudice, richiesto di ammettere l'imputato o il condannato contumace alla
restituzione nel termine, di condurre ogni opportuno accertamento per verificare se,
a prescindere dalla regolarità della notificazione del titolo esecutivo, il suo
destinatario ne abbia avuto effettiva conoscenza mediante la comunicazione di un
atto formale, contenente gli estremi identificativi del provvedimento, che lo ponga
nelle condizioni di avere consapevolezza dell'atto, del suo contenuto e della
possibilità di attivare i rimedi processuali e, in caso negativo, le relative cause
(Cass., sez. 1, 11/4/2006, Zaki Aziz, alias Joudar Khalil, cit; sez. 1, nr. 20036 del
9/5/ 2006, El Aidoudi, rv. 233864; sez. 1, nr. 14272 del 9/2/2006, Coppola, rv.
233516). Resta escluso che l'apprezzamento dei presupposti applicativi dell'istituto
sia affidato a quanto "risulta dagli atti", secondo l'originaria previsione contenuta
nel D.L. 21 febbraio 2005, n. 17, essendo piuttosto richiesto al giudice il
compimento di ogni "necessaria verifica". Il regime così previsto dall'art. 175, senza
avere modificato la disciplina ed il valore legale delle notificazioni, che mantengono
immutata la loro efficacia e la presunzione di conoscenza dell'atto che comportano,
si è limitato ad escluderne la valenza dimostrativa assoluta ed impone al giudice di
verificare l'effettività della conoscenza dell'atto stesso e la consapevole rinuncia a
comparire, oppure ad impugnare; ha, quindi, introdotto una vera e propria
inversione dell'onere probatorio, nel senso che non grava sull'imputato dimostrare
di avere ignorato l'esistenza del procedimento o del provvedimento senza sua 2 secondo comma riconosce al contumace o al destinatario di un decreto penale il colpa, ma è il giudice a dover investigare, sulla base degli atti di causa, se
l'imputato abbia avuto effettiva conoscenza del procedimento o del provvedimento
e se abbia volontariamente rinunciato ad esercitare le facoltà che l'ordinamento gli
riconosce. E di tale verifica si deve rendere puntuale e logica motivazione, che dia
conto della considerazione delle circostanze dedotte dall'interessato e delle ragioni
della loro infondatezza (Cass., sez. 1, nr. 10297 del 21/2/2006, Halilovic, rv.
233515; sez. 1, nr, 7403 del 2/2/2006, n. 7403, Russo, rv. 233137; sez. 1, n. 24
del 14/12/2011, Hachni, rv. 251683). domicilio presso il difensore d'ufficio da parte dell'imputato ha ritenuto che tale atto
volontario, se effettuato in fase preprocessuale nel contesto del compimento di
attività di polizia giudiziaria, quale una perquisizione e/o un sequestro, cui sia
seguita la notificazione a tale difensore del provvedimento non impugnato, non può
ritenersi di per sé idonea a dimostrare l'effettiva conoscenza del procedimento o
della decisione conclusiva in capo all'imputato, salvo che la conoscenza non sia
dimostrata in altro modo, oppure che non risulti l'attivazione del legale con il
mantenimento di contatti con l'assistito e l'effettiva instaurazione del rapporto
professionale (Cass. sez. 1, n. 8225 del 10/02/2010, Zamfir, rv. 246630; sez. 6, n.
19781 del 05/04/2013, Nikolic e altro, rv. 256229; sez. 4, n. 991 del 18/07/2013,
Auci, rv. 257901).
1.3 L'ordinanza impugnata non rispetta i principi di diritto sopra enunciati,
essendosi basata sui dati formali dell'avvenuta elezione di domicilio da parte del
ricorrente e della regolarità del procedimento notificatorio del decreto penale di
condanna, sebbene fosse stata dedotta e dimostrata la tardiva conoscenza del
provvedimento per le modalità prescelte dal legale d'ufficio di comunicarne
all'Agostinis l'avvenuta emissione e notificazione, conoscenza potutasi realizzare in
un momento tale da non aver consentito di predisporre una tempestiva
opposizione. Né è condivisibile, alla luce della disciplina dell'art. 175 e della linea
interpretativa richiamata, sostenere che sarebbe stato onere dell'imputato
effettuare verifiche periodiche presso il domiciliatario per assumere notizie
sull'andamento del procedimento, dal momento che l'assunzione della decisione
contenuta nel decreto penale di condanna sfugge al potere di previsione del suo
destinatario, dipendendo da scelte esclusive del magistrato inquirente e del G.I.P.
che accolga la sua richiesta.
Va soltanto aggiunto che l'ulteriore novellazione del secondo comma dell'art.
175 citato, apportata dalla recentissima legge nr. 67 del 28 aprile 2014, art. 11,
comma sesto, non muta il parametro processuale di riferimento, dal momento che
prescrive "l'imputato condannato con decreto penale che non ha avuto
tempestivamente conoscenza del provvedimento è restituito, a sua richiesta, nel 3 1.2 La giurisprudenza di legittimità in riferimento alle situazioni di elezione di termine per proporre opposizione, salvo che non vi abbia volontariamente
rinunciato".
Va quindi disposto l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio al
G.I.P. del Tribunale di Udine per il rinnovato esame dell'istanza, da condursi alla
luce dei rilievi esposti. P. Q. M. di Udine.
Così deciso in Roma, il 13 giugno 2014. annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al G.I.P. del Tribunale