Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 28257 del 09/06/2016


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 28257 Anno 2016
Presidente: BLAIOTTA ROCCO MARCO
Relatore: TANGA ANTONIO LEONARDO

SENTENZA

sul ricorso proposto nell’interesse di
RADDI Gennaro, nato ad Agropoli (SA) il 15/02/1986
avverso i provvedimenti del 16/07/2015 e del 18/09/2015, del Presidente del
Tribunale di Vallo della Lucania;
visti gli atti, i provvedimenti impugnati e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Antonio Leonardo Tanga;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
Generale Piero Gaeta, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Data Udienza: 09/06/2016

RITENUTO IN FATTO

1. Con provvedimento del 18/09/2015, il Presidente del Tribunale di
Vallo della Lucania confermava il proprio precedente decreto del 16/07/2015 con
il quale disponeva l’iscrizione al ruolo di volontaria giurisdizione della
impugnazione del decreto di rigetto dell’istanza di ammissione al gratuito

monocratica), rigettando l’istanza depositata in data 18 agosto 2015 con la quale
l’avv. Gaetano Apicella, difensore dell’imputato Raddi Gennaro, aveva chiesto la
revoca del suddetto decreto presidenziale e la rimessione del procedimento al
giudice penale.

2. Avverso tali provvedimenti, propone ricorso per cassazione Raddi
Gennaro, a mezzo del proprio difensore, avv. Gaetano Apicella, lamentando (in
sintesi giusta il disposto di cui all’art.173, comma 1, disp. att. c.p.p.):
I) violazione di legge per abnormità in quanto il provvedimento causa
una indebita stasi processuale.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso è inammissibile.

4.

Ai sensi dell’art.606, comma 3, c.p.p., il ricorso è, infatti,

inammissibile se è proposto per motivi diversi da quelli consentiti dalla legge.
4.1. Il quadro normativo applicabile al caso di specie si completa
mediante il disposto di cui all’art.568 c.p.p. in virtù del quale la legge stabilisce i
casi nei quali i provvedimenti del giudice sono soggetti a impugnazione e
determina il mezzo con cui possono essere impugnati e sono sempre soggetti a
ricorso per cassazione, quando non sono altrimenti impugnabili, i provvedimenti
con i quali il giudice decide sulla libertà personale e le sentenze, salvo quelle
sulla competenza che possono dare luogo a un conflitto di giurisdizione o di
competenza a norma dell’articolo 28.

2

patrocinio di Raddi Gennaro (emesso dal Tribunale Penale in composizione

5. Ciò posto, va ribadito che i provvedimenti (oggi impugnati) con cui
il Presidente del Tribunale, adito in opposizione ex art. 99 D.P.R. 115/2002,
prima dispone la trasmissione del ricorso alla cancelleria civile e poi, a seguito di
istanza del difensore avente ad oggetto la revoca del detto provvedimento e la
rimessione del procedimento al giudice penale, ribadisce la propria disposizione,
non hanno natura decisoria e quindi non sono ricorribili per cassazione, posto
che, come sopra già detto, a norma dell’art. 568 c.p.p. sono ricorribili per
cassazione i provvedimenti che, sebbene non qualificati come sentenza, hanno

5.1. Invero, i provvedimenti in parola non assumono carattere di
definitività nell’ambito del giudizio previsto dall’art.99 D.P.R. 115/2002, nel
senso che essi non sono di ostacolo alla prosecuzione del procedimento poiché il
Giudice civile (delegato all’uopo dal Presidente del Tribunale con il suo primo
provvedimento), al momento della proposizione del ricorso che occupa, aveva
già fissato l’udienza istruttoria per il giorno 08/10/2015 (cfr. sez. 6, n. 30960 del
28/05/2007).
5.2. Anche a voler ipoteticamente ammettere la competenza del
giudice penale (e non di quello civile) a decidere dell’opposizione in questione,
l’eventuale erroneità (aut illegittimità) delle disposizioni presidenziali impugnate
non integra l’abnormità (strutturale/statica o funzionale/dinamica) dei
provvedimenti stessi, che si configurano di conseguenza come inoppugnabili non
ponendosi essi in patente distonia con il sistema processuale, vuoi perchè
trattasi di provvedimenti che costituiscono pur sempre manifestazione dei poteri
fisiologicamente riconosciuti dall’ordinamento al giudice di merito (nella specie al
Presidente del Tribunale), vuoi perchè essi non determinano alcuna
insormontabile stasi del procedimento, il cui sviluppo, in realtà, è già in corso
dinanzi al giudice civile delegato il cui provvedimento decisorio ben potrà, in
ipotesi, essere oggetto di impugnazioni (cfr. anche sez. 6, n. 19209 del
23/04/2015).

6. Per tutte le ragioni indicate il ricorso va dichiarato inammissibile.
6.1. Ai sensi dell’art. 616 c.p.p., con il provvedimento che dichiara
inammissibile il ricorso, il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle
spese del procedimento, nonché -ravvisandosi profili di colpa nella
determinazione della causa di inammissibilità (cfr. Corte costituzionale sentenza
n. 186 del 2000)- al pagamento a favore della Cassa delle ammende di una
somma che si stima equo determinare in C 500,00.

P.Q.M.

3

carattere decisorio e capacità di incidere in via definitiva su diritti soggettivi.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di C 500,00 in favore della cassa delle
ammende

Così deciso il 09/06/2016

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