Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 28256 del 13/06/2014


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Penale Ord. Sez. 1 Num. 28256 Anno 2014
Presidente: GIORDANO UMBERTO
Relatore: BONI MONICA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
POLITO STEFANO CESARE N. IL 01/01/1972
avverso l’ordinanza n. 832/2013 CORTE APPELLO di MILANO, del
01/10/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MONICA BONI;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. rto÷A
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Data Udienza: 13/06/2014

Ritenuto in fatto

1.Con ordinanza, emessa I’l ottobre 2013 la Corte d’appello di Milano,
pronunciando quale giudice dell’esecuzione, rigettava l’istanza di revoca della
confisca disposta ai sensi dell’art. 12-sexies legge nr. 356 del 1992 a carico di
Stefano Cesare Polito con sentenza del G.U.P. del Tribunale di Milano
dell’8/4/2005, confermata in appello con sentenza della Corte di Appello di
Milano del 26/6/2006, irrevocabile il 12/7/2006. A fondamento della decisione
rilevava che l’istanza di revoca non era basata su prove nuove sopravvenute

legittima provenienza dei beni confiscati ed il valore non sproporzionato
rispetto alle condizioni economiche dell’imputato.
2. Avverso detto provvedimento, ha proposto ricorso per cassazione
l’interessato a mezzo del suo difensore, il quale con unico motivo ha dedotto
la violazione dell’articolo 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod.proc.pen. in
relazione all’art. 12-sexies L. nr. 306/92 ed agli artt. 127, 666 cod. proc. pen. per
non avere la Corte di Appello considerato le prove dedotte, nuove e sopravvenute
rispetto al giudizio già definito, corroborate da documentazione e verbali di
informazioni mai acquisiti nella fase di cognizione ed avere definito il procedimento
senza la previa instaurazione del contraddittorio con la difesa, sebbene la questione
proposta non fosse manifestamente infondata e richiedesse l’intervento valutativo
del collegio adito, dal che derivava la nullità assoluta del provvedimento impugnato.
Inoltre, ha rappresentato che l’acquisto dei beni confiscati era avvenuto in
modo legittimo con l’impiego della somma di lire 5.000.000, da ritenersi congrua in
relazione alle dimensioni contenute ed al pessimo stato di conservazione dell’edificio
acquistato, nella disponibilità del ricorrente in base ad una concreta e lecita capacità
economica, personale e familiare, riferita all’anno 1998 e derivante dalla percezione
di redditi pensionistici e da attività lavorativa.
3. Con requisitoria scritta, depositata il 14 gennaio 2014, il Procuratore

rispetto al provvedimento impositivo, dal momento che si contestava la

Generale presso la Corte di Cassazione, dr. Massimo Galli, ha chiesto
dichiararsi inammissibile il ricorso, in quanto l’istanza di revoca aveva
riguardato provvedimento di confisca, disposto con sentenza di condanna
ormai passata in giudicato, a fronte della quale il rimedio esperito è
consentito soltanto in caso di ablazione di beni appartenenti a terzi estranei al
reato.

Considerato in diritto

Il ricorso va qualificato come opposizione.
1.Come fondatamente dedotto nella requisitoria scritta del Procuratore/4._
1

Generale, secondo il più recente e consolidato arresto della giurisprudenza di questa
Corte (v. Cass., sez. III, 19 febbraio 2003 n. 8124, rv. 223464; Cass., sez. I, 6
novembre 2006 n. 3196, Cartesano; Cass., sez. I, 20 settembre 2007, n. 36231,
rv. 237897; Cass., sez. I, 20 febbraio 2008, n. 8785, Galletti, rv. 239142; sez. I,
16 ottobre 2008, n. 41078, Arena, rv. 242195; sez. I, 21 aprile 2010 n. 16806,
Monachino, rv. 247072), il combinato disposto degli artt. 676 cod.proc.pen., comma
1 e art. 667 cod.proc.pen., comma 4, stabilisce l’adozione da parte del giudice
dell’esecuzione dei provvedimenti in materia di confisca e di restituzione delle cose
sequestrate senza formalità, ossia in assenza della fissazione dell’udienza di

contestazione di tali provvedimenti possa proporsi da parte degli interessati
mediante opposizione davanti allo stesso giudice, tenuto a procedere con le forme
dell’incidente di esecuzione di cui all’art. 666 cod.proc.pen., previa fissazione
dell’udienza. Tali conclusioni non sono suscettibili di mutare nel caso in cui il giudice
investito della richiesta di revoca abbia provveduto all’esito dell’udienza camerale,
quindi previa instaurazione del contraddittorio tra le parti, atteso che anche in
questo caso sussiste l’esigenza per l’interessato di fruire di un secondo grado di
merito, nel quale dedurre ed ottenere la delibazione da un giudice dotato di pieni
poteri cognitivi, diverso quindi da quello di legittimità, delle sue censure in un
contesto di riesame del provvedimento contestato.
A questi principi, cui questa Corte ritiene di aderire, il ricorrente non si è
attenuto, sicchè, qualificata la sua impugnazione quale opposizione, va disposta, a
norma dell’art. 568, comma 5, cod. proc. pen., la trasmissione degli atti alla Corte
di Appello di Milano in funzione di giudice dell’esecuzione per il giudizio di
opposizione in base al combinato disposto degli artt. 667, comma 4 e art. 666 cod.
proc. pen..

P. Q. M.
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Qualificato il ricorso cp;Fgré opposizione, dispone trasmettersi gli atti alla Corte
di Appello di Milano.
Così deciso in Roma il 13 giugno 2014.

comparizione delle parti ed all’esito del procedimento “de plano” e che la

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