Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 28256 del 04/02/2016
Penale Sent. Sez. 4 Num. 28256 Anno 2016
Presidente: BLAIOTTA ROCCO MARCO
Relatore: CENCI DANIELE
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ARICH KARIM N. IL 02/02/1984
avverso la sentenza n. 5843/2014 GIP TRIBUNALE di MODENA, del
15/01/2015
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. DANIELE CENCI;
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Uditi difensor Avv.;
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Data Udienza: 04/02/2016
RITENUTO IN FATTO
1.Con sentenza adottata ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen. il G.i.p. del
Tribunale di Modena ha applicato ad Arich Karim, imputato dei reati di tentativo
di furto aggravato e di resistenza a pubblico ufficiale, contestati come commessi
il 5 settembre 2014, la pena concordata tra le parti; senza pena sospesa.
2. Ricorre per cassazione personalmente l’imputato denunziando, con un
ed erronea applicazione della legge penale in
relazione agli artt. 163 cod. pen. e 444 cod. proc. pen., assumendo che la
richiesta di applicazione di pena era stata subordinata alla concessione del
beneficio della sospensione condizionale e che il giudice, in sentenza, pur
recependo correttamente l’accordo tra le parti sulla quantità di pena, aveva
violato la legge, omettendo di ordinare che l’esecuzione della pena restasse
sospesa per cinque anni alle condizioni di legge.
Chiede, in conseguenza, l’annullamento della sentenza.
3. Il P.G. presso la S.C. mediante articolato intervento scritto ex art. 611
cod. proc. pen. ha chiesto dichiararsi inammissibile la richiesta del ricorrente.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è inammissibile.
Come correttamente sottolineato dal P.G., infatti, dagli atti del fascicolo
risulta che ad una prima richiesta di applicazione di pena ex art. 444 cod. proc.
pen. datata 27 ottobre 2014, in effetti subordinata alla concessione del beneficio
della pena sospesa, sulla quale non si era formato il consenso del P.M., ne era
seguita una seconda, datata 28 ottobre 2014 in cui il difensore dell’imputato
osservava che solo “per errore” era stata depositata una richiesta che prevedeva
la pena sospesa ma che tale richiesta doveva “ritenersi ritirata in quanto dipesa
da errore materiale” e che su tale seconda istanza era intervenuto il consenso
della parte pubblica.
A ciò si aggiunga che nel verbale dell’udienza del 15 gennaio 2015, all’esito
della quale è stata adottata la sentenza oggi impugnata, si precisa che la
richiesta è senza beneficio.
2. Consegue dalle considerazioni svolte la declaratoria di inammissibilità del
ricorso e la condanna di Arich Karim, oltre che al pagamento delle spese
processuali, al versamento (non ricorrendo le condizioni di cui alla sentenza della
unico motivo, inosservanza
Corte costituzione n. 186 del 13 giugno 2000) della somma indicata in
dispositivo in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 1.500,00 in favore della cassa delle
ammende.
Così deciso il 04/02/2016