Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 28255 del 29/01/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 4 Num. 28255 Anno 2016
Presidente: BLAIOTTA ROCCO MARCO
Relatore: CENCI DANIELE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
SILVESTRI GIORGIO N. IL 01/04/1954
MINISTERO ECONOMIA E FINANZE
avverso l’ordinanza n. 30/2013 CORTE APPELLO di FIRENZE, del
04/12/2014
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. DANIELE CENCI;
lette/sectite le conclusioni del PG Dott. 4’5(4)3 CO CASsi P-0
STO lL Ai éT33 06L
c1i ,7
1t.oi4′

Udit i dife or Avv.;

Data Udienza: 29/01/2016

RITENUTO IN FATTO

1.La Corte di appello di Firenze ha rigettato la richiesta di riparazione per
ingiusta detenzione avanzata nell’interesse di Giorgio Silvestri, che era stato
sottoposto alla custodia in carcere per 214 giorni, dal 30 settembre 2009 al 10
maggio 2010, in esecuzione di ordinanza del G.i.p. del Tribunale di Firenze in
relazione ad accuse di maltrattamenti in famiglia nei confronti della madre

insussistenza del fatto.
La motivazione per cui è stato negato il riconoscimento dell’indennizzo ex art.
314 cod. proc. pen. consiste – si legge nel provvedimento della Corte di appello nell’avere tenuto, come emerso a dibattimento, condotte fortemente aggressive a
livello sia verbale sia materiale, danneggiando arredi ed oggetti dell’appartamento
ove viveva insieme all’anziana madre, fatti che, benché stimati non sufficienti per
la condanna per il reato di maltrattamenti in famiglia, costituiscono, ad avviso del
giudice della riparazione, elementi che hanno concorso a dare causa, con colpa
grave, alla emissione ed al mantenimento della misura cautelare.

2.Ricorre per cassazione avverso l’ordinanza il difensore di Giorgio Silvestri,
deducendo violazione e/o falsa applicazione della legge penale per asserito
travisamento, da parte della Corte di appello, del concetto di colpa grave di cui
all’art. 314 cod. proc. pen. e per manifesta illogicità della motivazione con
travisamento delle risultanze processuali.
Assume in buona sostanza il ricorrente, mediante ampi richiami di parti
testuali dell’istruttoria svolta innanzi al giudice penale, che a carico dell’imputato
non vi fossero, sin dall’avvio del processo, indizi di colpevolezza e che nessuna
colpa dell’intervenuta detenzione sia ascrivibile allo stesso.

3. Il P.G. nel suo intervento scritto ex art. 611 cod. proc. pen. ha stimato
infondata l’impugnazione, facendo, a suo avviso, l’ordinanza impugnata corretta
applicazione dei principi di diritto in materia, ed ha chiesto il rigetto del ricorso.
L’Avvocatura dello Stato ha depositato il 14 gennaio 2016 memoria con cui
ha chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi il ricorso; con vittoria di spese.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 ricorso è infondato e va rigettato.

convivente Lidia Silvestri: all’esito del processo, l’imputato era stato assolto per

Osserva il Collegio che, mentre il ricorrente, mediante ampi richiami a brani
dell’istruttoria svolta in sede penale, tenta di introdurre un nuovo esame del fatto,
che è precluso in cassazione, la motivazione adottata dalla Corte territoriale
appare congrua, logica e lineare e dà conto dell’attività di ricerca, di selezione e di
adeguata valutazione delle circostanze di fatto idonee ad integrare la sussistenza
delle condizioni preclusive al riconoscimento del diritto fatto valere, sotto il profilo,
appunto, della colpa grave.
Tali condizioni preclusive sono rappresentate, in particolare, secondo quanto

mediante le, pur ridimensionate, dichiarazioni dell’anziana madre e le complessive
testimonianza rese dai vicini di casa (Monacò, Melora e Foddai), dalla psichiatra
(Valtancoli) e dall’assistente sociale (Somigli), oltre che attraverso le stesse,
parziali, ammissioni dell’imputato a proposito di litigi verbali avvenuti con l’anziana
madre, tenuto condotte fortemente aggressive, sia a livello verbale sia materiale,
anche danneggiando arredi ed oggetti dell’appartamento ove viveva insieme alla
mamma. Tali fatti, a prescindere dallo sviluppo nella sede penale di cognizione,
sono stati infatti, ragionevolmente, valutati dalla Corte territoriale, con
motivazione immune da vizi rilevabili in cassazione, elementi che hanno concorso
a dare causa, con innegabile colpa grave, alla emissione ed al mantenimento della
misura cautelare.

2. Discende il rigetto del ricorso, con condanna al pagamento delle spese
processuali ed alla refusione delle spese sostenute dal Ministero resistente.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali, nonché alla rfusione delle spese processuali in favore del Ministero
resistente, che liquida in mille euro.
Così deciso il 29/01/2016.

si legge nell’ordinanza, dall’avere Giorgio Silvestri, come emerso a dibattimento,

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA