Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 28255 del 13/06/2014


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 28255 Anno 2014
Presidente: GIORDANO UMBERTO
Relatore: LA POSTA LUCIA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
ATARIB ABDELILAH N. IL 03/01/1980
avverso la sentenza n. 619/2010 TRIBUNALE di MODENA, del
20/03/2010
sentita la azione fatta dal Consigliere Dott. LUCIA LA POSTA;
lette/seiìtfte le conclusioni del PG Dott. /41
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Uditi difensor.AVv.;

12\
14.–S1

Data Udienza: 13/06/2014

Ritenuto in fatto ed in diritto

1. Con sentenza in data 20.3.2010 il Tribunale di Modena applicava a Atarib
Abdelilah la pena di mesi otto di reclusione, ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., in
relazione al reato di cui all’art. 14, comma 5-ter, T.U. imm., accertato nella stessa data.

2. Propone ricorso per cassazione l’imputato, personalmente, denunciando violazione
di legge ed il vizio di motivazione in ordine alla mancata valutazione della sussistenza di

3. Come è noto, hanno acquisito efficacia diretta nell’ordinamento giuridico interno
gli articoli 15 e 16 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 16 dicembre
2008, 2008/115/CE, ed, inoltre, è sopravvenuta la decisone della Corte di giustizia della
Unione europea, Sezione 1, 28 aprile 2011, nel procedimento C-61/11 PPU, che ha
statuito nel senso che le succitate disposizioni sovraordinate non consentono

la

“normativa di uno Stato membro [..] che preveda l’irrogazione della pena della reclusione
al cittadino di un paese terzo il cui soggiorno sia irregolare per la sola ragione che questi,
in violazione di un ordine di lasciare entro un determinato termine il territorio di tale
Stato, permane in detto territorio senza giustificato motivo”; con la conseguenza che ai
giudici penali degli Stati della Unione spetta “disapplicare ogni disposizione del decreto
legislativo n. 286/1998 contraria al risultato della direttiva 2008/115”, tenendo anche
“debito conto del principio della applicazione della retroattiva della legge più mite il quale
fa parte delle tradizioni costituzionali comuni degli Stati membri”.
La decisione della Corte di giustizia, interpretando in maniera autoritativa il diritto
dell’Unione con effetto diretto per tutti gli Stati membri e le rispettive giurisdizioni, incide
sul sistema normativo impedendo la configurabilità del reato. L’effetto è paragonabile a
quello della legge sopravvenuta (cfr. C. Cost. nn. 255 del 1999, 63 del 2003, 125 del
2004 e 241 del 2005, secondo cui «i principi enunciati nella decisione dalla Corte di
giustizia si inseriscono direttamente nell’ordinamento interno, con il valore di

jus

superveniens, condizionando e determinando i limiti in cui quella norma conserva efficacia
e deve essere applicata anche da parte del giudice nazionale») con portata abolitrice della
norma incriminatrice.
Conseguentemente, a norma dell’art. 2 comma secondo, cod. pen. e degli artt. 129 e
609 comma 2, cod. proc. pen., la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio
in relazione al reato previsto dall’art. 14, comma 5-ter T.U. imm. perché il fatto non è
previsto dalla legge come reato.
P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non è previsto dalle legge
me reato.
Così deciso, il 13 giugno 2014.

causa di proscioglimento, ex art. 129 cod. proc. pen..

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