Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 28254 del 15/06/2016


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 28254 Anno 2016
Presidente: BLAIOTTA ROCCO MARCO
Relatore: PEZZELLA VINCENZO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
DICANDIA FRANCESCO PAOLO N. IL 23/06/1980
avverso la sentenza n. 458/2011 CORTE APPELLO di BARI, del
20/01/2015
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 15/06/2016 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. VINCENZO PEZZELLA
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. E&ilr-c20
che ha concluso per …e ‘arrmweect..~2ez9e ao 9e–e-‘4 c

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Data Udienza: 15/06/2016

RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di Appello di Bari, con sentenza emessa il 20.1.2015, confermava la sentenza emessa nei confronti di DICANDIA FARNCESCO PAOLO dal GUP
del Tribunale di Trani, in data 4 marzo 2010, con cui lo stesso, all’esito di giudizio abbreviato, era stato condannato, in concorso di attenuanti generiche prevalenti sulla contestata recidiva applicata la diminuente del rito, alla pena di mesi
sei di reclusione ed euro 160,00 di multa per il reato di cui ali’ art. 95 del D.P.R.

2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione, a
mezzo del proprio difensore di fiducia, DICANDIA FRANCESCO PAOLO, deducendo i motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall’art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen.:
a. Art. 609, co. 2, cod. proc. pen: riconoscimento della tenuità del fatto
ex art. 131 bis cod. pen. ex art. 2 cod. pen.
Il ricorrente deduce l’applicabilità al caso di specie dell’art. 131 bis cod.
proc. pen. introdotto dal d.lgs. 28/2015, ricorrendo i requisiti per la qualificazione del fatto come tenue: i limiti di pena previsti per il reato non superano la soglia prevista dall’art. 131bis, la particolare tenuità dell’offesa e la non abitualità
del comportamento.
Le variazioni reddituali del nucleo familiare del Dicandia non sarebbero rilevanti, in quanto non hanno determinato il superamento del limite reddituale
che esclude il diritto all’ammissione.
La differenza reddituale tra l’anno 2005, in cui vi era stata la presentazione della domanda, e quello dell’anno successivo sarebbe di lieve entità in quanto
pari ad C 3.000,00.
Erroneamente la corte di appello avrebbe ritenuto che il reddito ammontasse ad C 12.662,65, mentre in realtà ammontava ad C 10.742,00.
Questo errore avrebbe inficiato tutto l’impianto motivazionale perché si è
ritenuto che la variazione non fosse di lieve entità, essendo di pochissimo inferiore al limite reddituale richiesto per l’ammissione al gratuito patrocinio ed inoltre
che vi fosse una notevole differenza con il reddito dichiarato al momento
dell’istanza di ammissione.
Sempre in considerazione dell’errata ritenuta notevole variazione del reddito, veniva negato il riconoscimento dell’attenuante di cui all’art. 62 n.4.
Pertanto la motivazione della sentenza impugnata sarebbe viziata nell’iter
logico argomentativo e ciò non potrebbe impedire il riconoscimento e
l’applicazione dell’art. 131 cod. proc. pen.

2

n. 115/02, in Trani il 20.11.2007, con la recidiva semplice.

Infine, deduce il ricorrente che, nel caso di specie non si tratta di omessa
comunicazione di redditi in fase di presentazione dell’istanza di ammissione, ma
di aver omesso di comunicare una variazione di reddito, in un momento successivo alla presentazione della domanda. Tale variazione non avrebbe comportato
il superamento della soglia prevista per l’ammissibilità al beneficio e, di fatto,
non sarebbe stato perpetrato alcun inganno potenziale o effettivo del destinatario dell’omessa dichiarazione, con la conseguenza che il comportamento
dell’imputato può definirsi inoffensivo o, quantomeno, connotato da scarsa offen-

La concessione delle circostanze attenuanti generiche e l’applicazione del
minimo della pena avvalorano il giudizio sulla non gravità dei fatti addebitati
all’imputato.
Né può ritenersi, il Dicandia un delinquente abituale per l’avvenuta contestazione della recidiva semplice.
b. Art. 606 lett. e) cod. proc. pen.: illogicità e contraddittorietà della motivazione per travisamento del fatto
L’erroneo dato reddituale riportato nella sentenza impugnata inficerebbe
l’intera motivazione.
I giudici di appello hanno ritenuto i redditi attribuiti al nucleo familiare,
dell’importo di C 12.662,65, di pochissimo inferiori ai limiti consentiti per
l’ammissione e di gran lunga superiori al reddito dichiarato in sede di istanza di
ammissione pari ad C 7.852,00.
L’errore avrebbe determinato il mancato riconoscimento dell’insussistenza
dei fatti addebitati ed avrebbe impedito l’applicazione della circostanza attenuante prevista dall’art. 62 n. 4 cod.pen.
c. Art. 606 lett. e) cod. proc. pen.: mancanza della motivazione.
La sentenza impugnata non motiverebbe sulle questioni sollevate con
l’atto di gravame.
Il ricorrente avrebbe dedotto, in appello, che il procedimento per cui vi
era stata l’ammissione al gratuito patrocinio, si sarebbe concluso prima della
scadenza dei termini previsti dall’art. 79 DPR 115/2002, con il rigetto della richiesta di applicazione della pena ex art. 444 cod. proc. pen.
Il nuovo avviso di fissazione dell’udienza preliminare riportava dei numeri
di registro diversi e costituiva un nuovo e diverso procedimento.
Chiede, pertanto, la cassazione della sentenza impugnata, con ogni effetto di legge.

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sività.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Manifestamente infondati sono i motivi di ricorso sub a e sub b.
Quanto al riconoscimento della causa di non punibilità ex art. 131bis cod.
pen. già la sentenza impugnata si era espressa in termini di notevole entità della
variazione di reddito, in termini tali da non poter qualificare il fatto come particolarmente tenue.
In relazione all’importo indicato, emerge ex actis, poi, che era corretto quel-

sione corrisposta al familiare convivente Dicandia Nicola.
Non essendo, tuttavia, il motivo di ricorso sopra illustrato sub c manifestamente infondato, il Collegio non può che prendere atto dell’intervenuta prescrizione e pertanto annullare senza rinvio la sentenza impugnata per l’estinzione
del reato.

2. Pur riscontrata ex actis la presenza di un periodo di sospensione della
prescrizione di 5 mesi e 2 giorni, a causa del rinvio per la discussione chiesto ed
ottenuto dal difensore all’udienza del 2.10.2009 dinanzi al GUP, risalendo i fatti
al 20.11.2007 al 22.10.2015 risulta infatti decorso per ìl reato in imputazione il
termine prescrizionale massimo di sette anni e mezzo.
Alla luce delle pronunzie di merito nemmeno si configura, inoltre, l’evidenza
della prova che consentirebbe l’adozione di una decisione liberatoria nel merito ai
sensi dell’art. 129 cod. proc. pen.

P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione.
Così deciso in Roma il 15 giugno 2016
Il fstsigliere e ensore

Presidente

lo qlatktificato dalla Corte territoriale in 12.662,65 euro, tenuto conto della pen-

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