Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 28254 del 11/06/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 1 Num. 28254 Anno 2014
Presidente: GIORDANO UMBERTO
Relatore: CAIAZZO LUIGI PIETRO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PLEPCI ALFRED N. IL 27/07/1987
avverso la sentenza n. 4321/2013 GIP TRIBUNALE di MODENA, del
14/11/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUIGI PIETRO
CAIAZZO;
lette/enti-le conclusioni del PG Dott. q*,
2″2..C) 04,-k lkook,

k L

Uditi difensor Avv.;007

z

AS.9.141

Data Udienza: 11/06/2014

MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza ex art.444 c.p.p. il GIP del Tribunale di Modena applicava a PLEPCI ALFRED la
pena di un anno, mesi 10 di reclusione ed euro 516,00 di multa, pena sospesa, in ordine ai
delitti in continuazione di ricettazione e detenzione illegale di un fucile calibro 12, reati
accertati il 3.6.2013.

Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore, chiedendone
l’annullamento sia perché non vi era corrispondenza tra la pena indicata nella stessa sentenza

riportata nel dispositivo (un anno e dieci mesi di reclusione ed euro 516,00 di multa), sia
perché il GIP non aveva applicato la pena richiesta dalle parti.
Vi era stata una precedente richiesta di applicazione della pena (nei termini indicati nel
dispositivo della sentenza impugnata), avanzata dal precedente difensore avv. Valentina
Verna, non accolta all’udienza dell’8.10.2013 per un duplice ordine di ragioni: il giudice
riteneva inopportuna la concessione dei benefici di legge, essendo intervenuta una grave
pendenza giudiziaria; d’altra parte il nuovo difensore aveva chiesto un rinvio per poter
avanzare una nuova richiesta di applicazione pena.
Nell’udienza del 14.11.2013 il nuovo difensore, avv. Stefano Giovanardi, aveva depositata una
nuova richiesta di applicazione pena (nella quale era prevista la concessione delle attenuanti
generiche all’imputato, non previste nella richiesta del precedente difensore), ma il GIP aveva
deciso mescolando il contenuto delle suddette istanze.

Il ricorso è manifestamente infondato.
Dagli atti risulta che inizialmente era stata concordata la pena di un anno, dieci mesi di
reclusione ed euro 516,00 di multa, con la sospensione condizionale della pena.
Nell’udienza dell’8.10.2013 il giudice, pur non respingendo formalmente la suddetta richiesta di
applicazione della pena avanzata dalle parti, ha mostrato perplessità sulla concessione
all’imputato del beneficio della sospensione condizionale della pena ed ha rinviato il processo
all’udienza del 14.11.2013, anche per dare modo al nuovo difensore di formulare una nuova
richiesta di applicazione pena.
Nell’udienza del 14.11.2013 il difensore ha effettivamente presentato una nuova richiesta di
applicazione pena, ma dal verbale d’udienza risulta che, alla fine, si è riportato all’istanza di
applicazione pena già agli atti nella misura di anni uno, mesi 10 di reclusione ed euro 516.00 di
multa, con il beneficio della condizionale.
Il Tribunale ha accolto quest’ultima richiesta ed è irrilevante, ai fini della validità della
sentenza, che per errore nell’intestazione della stessa sia stata indicata la nuova proposta di
applicazione pena del difensore, per la quale vi era stata un’implicita rinuncia, nel riportarsi alla
precedente istanza di applicazione pena.

1

come pena concordata (anni 1 di reclusione ed euro 300,00 di multa, pena sospesa) e quella

Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali e, in mancanza di prova circa l’assenza di colpa nella
proposizione dell’impugnazione (Corte Costituzionale, sent. N. 186 del 2000), al versamento
della somma alla Cassa delle Ammende indicata nel dispositivo, ritenuta congrua da questa
Corte.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali

Così deciso in Roma in data 11 giugno 2014
Il Consigliere estensore

Il Presidente

e al versamento della somma di euro 1.000,00 alla Cassa delle Ammende.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA