Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 28253 del 15/06/2016


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 28253 Anno 2016
Presidente: BLAIOTTA ROCCO MARCO
Relatore: PEZZELLA VINCENZO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
IGBINIGIE AGBONZE JESSICA N. IL 10/08/1978
avverso la sentenza n. 7509/2014 TRIBUNALE di NAPOLI, del
26/09/2014
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 15/06/2016 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. VINCENZO PEZZELLA
Udito il Procuratore Generale in persona del Do tt. ke29CLO ‘Pvri-ef2e,xche ha concluso per ,e‘0.7y7„,tessi Q,~zyb Ae-11_ -9e-c‘A Le O
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Data Udienza: 15/06/2016

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1„ Con sentenza del 26.9.2014, JGBINIZIE AGBONZE JESSICA veniva condannata dal GM del Tribunale di Napoli alla pena di euro 3.000,00 di ammenda
per il reato di cui all’art. 116 co. 13 e 18 C.D.S. per avere guidato, in assenza
della prescritta patente di guida, fatto accertato in Napoli Circumvallazione
esterna Secondigliano il 19.10.2012. Nel contempo l’imputata veniva assolta
perché il fatto non sussiste per il reato di cui all’art. 187 dal co. 1 bis C.D.S. per
essersi posta alla guida in condizione di alterazione fisica e psichica correlata

vocato un incidente stradale.

2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione, a mezzo
del proprio difensore di fiducia, IBGINIGIE AGBONZE JESSICA deducendo violazione di legge e difetto di motivazione in relazione agli artt. 163 cod. pen. e carenza di motivazione.

3. Osserva preliminarmente il Collegio come le censure sollevate dalla ricorrente sono infondate in quanto nella sentenza impugnata viene offerta una motivazione logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto -e pertanto immune
da vizi di legittimità- in relazione ai profili dell’odierna doglianza.
Tuttavia, nonostante l’accertamento dell’infondatezza dei motivi d’impugnazione avanzati nell’interesse dell’imputata, deve prendersi atto che, in epoca
successiva all’emissione della pronuncia oggi impugnata, è stata disposta la depenalizzazione del reato di guida senza patente, atteso che la contravvenzione di
cui all’art. 116, comma 13, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, è stata trasformata in
illecito amministrativo dall’art. 1, comma 1, d.lgs. 15 gennaio 2016, n.8, in vigore dal 6 febbraio 2016.
Tale rilievo impone pertanto di provvedere all’annullamento della sentenza
impugnata senza rinvio, perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.

4. Va altresì rilevato come l’art. 8 del citato decreto – legislativo abbia, poi,
introdotto una deroga al principio di irretroattività di cui alla legge 24 novembre
1981, n. 689, art. 1; ha previsto cioè che le disposizioni come quella sopra citata
(che hanno sostituito sanzioni penali con sanzioni amministrative) si applichino
anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del
decreto legislativo purché, a tale data, il procedimento penale non sia stato definito con sentenza o decreto penale irrevocabili.
Orbene, in caso di annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per
non essere il fatto previsto dalla legge come reato, ma solo come illecito ammi-

all’assunzione i sostanze psicotrope o stupefacenti, con l’aggravante di aver pro-

nistrativo, è consolidato il dictum di questa Corte di legittimità secondo cui il giudice non ha l’obbligo di trasmettere gli atti all’autorità amministrativa competente a sanzionare l’illecito amministrativo qualora la legge di depenalizzazione non
preveda norme transitorie analoghe a quelle di cui agli artt. 40 e 41 legge 24
novembre 1981, n. 689 (così Sez. Un, n. 25457 del 29.3.2012, Campagne Rudie,
rv. 252694),
Tuttavia nel caso in esame l’art.9 d. Igs. n.8/2016 prevede espressamente
tale obbligo.

Analoga trasmissione non può essere effettuata in relazione alla comunicazione di notizia di reato in quanto si è proceduto con rito ordinario e la stessa
non è stata acquisita agli atti e non è quindi nella disponibilità di questa Corte.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non è previsto dalla legge come reato. Dispone trasmettersi copia della presente sentenza al Prefetto di Napoli.
Così deciso in Roma il 15 giugno 2016
Il

Il Presidente

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Rocco Marco Blaiotta
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Copia della presente sentenza va, pertanto, trasmessa al Prefetto di Napoli.

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