Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 28253 del 11/06/2014


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 28253 Anno 2014
Presidente: GIORDANO UMBERTO
Relatore: BONITO FRANCESCO MARIA SILVIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
FERRETTI SILVIO N. IL 26/08/1951 parte offesa nel procedimento
FIENI DANIELA N. IL 05/11/1954 parte offesa nel procedimento
c/
IGNOTI
avverso il decreto n. 462/2012 GIP TRIBUNALE di LA SPEZIA, del
05/06/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FRANCESCO MARIA
SILVIO BONITO;
lette/g9ntite-1e conclusioni del PG Dott. 6-t • iy—(4Je
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• 2

Uditi difensor Avv.;

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Data Udienza: 11/06/2014

La Corte, ritenuto in fatto e considerato in diritto

1. Ferretti Silvio e Fieni Daniela, a mezzo del difensore di fiducia,
ricorrono per cassazione avverso il decreto di archiviazione del
procedimento penale, a carico di ignoti, emesso dal GIP del
Tribunale di La Spezia in relazione alla denuncia querela dai
ricorrenti sporta per l’incendio di vaste proporzioni registratosi il
15.10.2011 in agro di Torremaggiore, cagione di gravi danni agli
immobili di loro proprietà insistenti nell’area interessata dalle
fiamme.
A sostegno della impugnazione lamenta la difesa lamenta
violazione dell’art. 408 co. 2 c.p.p., con conseguente nullità
dell’atto impugnato ai sensi dell’art. 127 co. 5 c.p.p., sul rilievo che
i ricorrenti, con la denuncia, avevano domandato di essere informati
della eventuale richiesta di archiviazione e che, ciononostante, alle
parti offese non era stato notificato alcun avviso della richiesta di
archiviazione formulata dal P.M..
2. Con motivata requisitoria scritta il P.G. in sede concludeva per
l’annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato con
trasmissione degli atti al Procuratore della repubblica di La Spezia,
dappoichè condivise le doglianze affidate al ricorso.
3. Le conclusioni del P.G. in sede vanno accolte
Con la denuncia querela depositata il dì 11.01.2012 al Procuratore
della repubblica di La Spezia, Ferretti Silvio e Fieni Daniela, nella
qualità di persone offese dal reato denunciato, ebbero a richiedere
di essere informati degli sviluppi del procedimento e della
eventuale richiesta di archiviazione da parte del rappresentante della
pubblica accusa, informazione viceversa non data.
Si è quindi verificata la nullità di cui all’art. 178 c.p.p., lett. c) per
violazione del principio del contraddittorio assicurata, nella
fattispecie data, dal secondo comma dell’art. 488 c.p.p., deducibile,
secondo la costante lezione giurisprudenziale di questa Corte di
legittimità, anche quando, come nel caso di specie, l’archiviazione
sia stata disposta per essere ignoti gli autori del reato (cfr., tra le
molte, Sez. 5^ 28/10/96, Ferrara, rv. 207.467; Sez. 1^ 29/5/02,
Holder, rv. 221.596; Sez. 4^ 18/6/02, Di Mola, rv. 221.827; Sez. 1^
10.4.2008, n. 17823).

1

Il provvedimento impugnato va pertanto annullato senza rinvio, con
trasmissione degli atti al Procuratore della repubblica presso il
Tribunale di La Spezia per l’ulteriore corso.

la Corte, annulla senza rinvio il decreto impugnato e dispone
trasmettersi gli atti al Procuratore della repubblica presso il
Tribunale di La Spezia per l’ulteriore corso.
Così deciso in Roma, il dì 11 giugno 2014.

P. Q. M.

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