Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 28252 del 15/06/2016


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 28252 Anno 2016
Presidente: BLAIOTTA ROCCO MARCO
Relatore: PEZZELLA VINCENZO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
SCIACCA ORONZO N. IL 22/11/1951
avverso la sentenza n. 1393/2014 TRIBUNALE di CATANIA, del
20/02/2015
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 15/06/2016 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. VINCENZO PEZZELLA
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
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A-f22;
che ha concluso per
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Udito, p a parte civile, l’Avv
it i difensor Avv.

Data Udienza: 15/06/2016

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza del 20.2.2015 Oronzo Sciacca veniva condannato dal GM del
Tribunale di Catania alla pena di euro 4000 di ammenda per il reato di cui all’art.
116 co. 1 e 13 C.D.S. per avere guidato, in assenza della prescritta patente di
guida perché revocata, il veicolo targato ED25733, fatto accertato in Catania il
12.5.2012.
2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione, a mezzo
co. 1 lett. e cod. proc. pen.) sub specie di mancanza ed illogicità della motivazione
in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ed
alla dosimetria della pena, ritenuta eccessiva.
3. Osserva preliminarmente il Collegio come le censure sollevate nell’interesse dello Sciacca sono infondate in quanto nella sentenza impugnata viene of-

ferta una motivazione logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto -e pertanto immune da vizi di legittimità- in relazione ai profili dell’odierna doglianza.
Tuttavia, nonostante l’accertamento dell’infondatezza dei motivi d’impugnazione avanzati dall’imputato, deve prendersi atto che, in epoca successiva all’emissione della pronuncia oggi impugnata, è stata disposta la depenalizzazione del
reato di guida senza patente, atteso che la contravvenzione di cui all’art. 116,
comma 13, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, è stata trasformata in illecito amministrativo dall’art. 1, comma 1, d. Igs. 15 gennaio 2016, n.8, in vigore dal 6 febbraio
2016.
Tale rilievo impone pertanto di provvedere all’annullamento della sentenza
impugnata senza rinvio, perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.
4. Va altresì rilevato come l’art. 8 del citato decreto – legislativo abbia, poi,
introdotto una deroga al principio di irretroattività di cui alla legge 24 novembre
1981, n. 689, art. 1; ha previsto cioè che le disposizioni come quella sopra citata
(che hanno sostituito sanzioni penali con sanzioni amministrative) si applichino
anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del
decreto legislativo purché, a tale data, il procedimento penale non sia stato definito con sentenza o decreto penale irrevocabili.
Orbene, in caso di annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per
non essere il fatto previsto dalla legge come reato, ma solo come illecito amministrativo, è consolidato il dictum di questa Corte di legittimità secondo cui il giudice
non ha l’obbligo di trasmettere gli atti all’autorità amministrativa competente a

del proprio difensore di fiducia, lo Sciacca deducendo vizio motivazionale (art. 606,

sanzionare l’illecito amministrativo qualora la legge di depenalizzazione non preveda norme transitorie analoghe a quelle di cui agli artt. 40 e 41 legge 24 novembre 1981, n. 689 (così Sez. Un, n. 25457 del 29.3.2012, Campagne Rudie, rv.
252694),
Tuttavia nel caso in esame l’art.9 d. Igs. n.8/2016 prevede espressamente
tale obbligo.
Copia della presente sentenza e della comunicazione di notizia di reato va,

P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non è previsto dalla
legge come reato. Dispone trasmettersi copia della presente sentenza e della comunicazione di notizia di reato al Prefetto di Catania.
Così deciso in Roma il 15 giugno 2016
Il C

igliere est sore

Il Presidente

pertanto, trasmessa al Prefetto di Catania

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