Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 28251 del 11/06/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 1 Num. 28251 Anno 2014
Presidente: GIORDANO UMBERTO
Relatore: BONITO FRANCESCO MARIA SILVIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE
DI FERRARA
nei confronti di:
PAONE GIUSEPPE N. IL 27/11/1973
avverso l’ordinanza n. 142/2013 GIP TRIBUNALE di FERRARA, del
06/11/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FRANCESCO MARIA
SILVIO BONITO;
lette/s~ le conclusioni del PG Dott. Pfw-c, (2.

c,S9–j -21 P

£2_0

Uditi difensor Avv.;

Data Udienza: 11/06/2014

La Corte, ritenuto in fatto e considerato in diritto

1. Con ordinanza del 6 novembre 2013 il GIP del Tribunale di
Ferrara, in funzione di giudice dell’esecuzione, ai sensi dell’art. 671
c.p.p. riconosceva il vincolo della continuazione tra i fatti giudicati
con sentenza del GUP del Tribunale di Bologna il dì 8 ottobre 2008
e quelli di cui alla sentenza resa dal GUP del Tribunale di Ferrara il
3 giugno 2008, entrambe irrevocabili.
2. Ricorre per cassazione avverso detto provvedimento il
Procuratore della repubblica di Ferrara denunciandone l’illegittimità
perché preclusa la decisione impugnata dal rigetto di identica
istanza da parte del G.E. in data 3.11.2010, 8.11.2012 e 10.7.2013,
provvedimenti questi tutti allegati al ricorso.
Nel merito lamenta il procuratore ricorrente l’insussistenza dei
requisiti di legge per il riconoscimento invocato.
3. Con argomentata requisitoria scritta il P.G. in sede ha concluso
per l’annullamento del provvedimento impugnato, giacchè
condivise le censure procedimentali del procuratore ricorrente, con
rinvio al giudice territoriale per nuovo esame.
4. Il ricorso è fondato nella sua doglianza di natura processuale,
assorbente di quella di merito.
Ed invero, il provvedimento del giudice dell’esecuzione, una volta
divenuto formalmente irrevocabile, preclude una nuova decisione
sullo stesso oggetto, giacché su di essa si è consolidato il c.d.
“giudicato esecutivo”. Tanto è trasfuso nella regola dettata dal
comma 2 dell’art. 666 c.p.p., in base alla quale deve essere
dichiarata inammissibile la richiesta formulata al giudice
dell’esecuzione che costituisca mera riproposizione di altra istanza
già in precedenza avanzata sui medesimi motivi.
Tale inammissibilità, secondo comune insegnamento, costituisce
espressione del divieto processuale del bis in idem, e si caratterizza,
pertanto, come preclusione processuale rispetto ad un
provvedimento decisorio, peraltro revocabile e pertanto
insuscettibile di passare in giudicato perchè reso “rebus sic
stantibus”, ossia finché non si prospettino nuovi dati di fatto o
nuove questioni giuridiche, per tali intendendosi non solo gli
elementi sopravvenuti, ma anche quelli preesistenti dei quali non si
sia tenuto conto ai fini della decisione anteriore (Cass., Sez. V,
24/02/2010, n. 15341; Cass., Sez. Unite, 21/01/2010, n. 18288).
i

5. Alla stregua di quanto sin qui esposto, l’ordinanza impugnata va
pertanto annullata senza rinvio perché inammissibile la domanda
proposta come innanzi da Paone Giuseppe.
P. Q. M.
la Corte, annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata. Si comunichi
al Procuratore della repubblica presso il Tribunale di Ferrara.
In Roma, addì 11 giugno 2014

Nel caso in esame l’ordinanza del G.E., con la quale in favore
dell’istante è stata riconosciuta la continuazione nei termini
precisati in premessa, era processualmente preclusa da precedenti
giudicati esecutivi che avevano negato ingresso ad identica
domanda in executivis, di guisa che su di essa, ai sensi dell’art. 662
c.p.p., co. 2 avrebbe dovuto il G.E. pronunciare de plano decreto di
inammissibilità

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA