Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 28250 del 11/06/2014


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 28250 Anno 2014
Presidente: GIORDANO UMBERTO
Relatore: CAIAZZO LUIGI PIETRO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
nei confronti di:
PANICO ANTONIO N. IL 06/01/1958
avverso l’ordinanza n. 17007/2013 GIUD. SORVEGLIANZA di
ROMA, del 28/10/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUIGI PIETRO
CAIAZZO;
lette/scatite.le conclusioni del PG Dott.
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Data Udienza: 11/06/2014

RILEVATO IN FATTO

Con ordinanza in data 28.10.2013 il Magistrato di sorveglianza di Roma accoglieva il reclamo
proposto da PANICO ANTONIO e per l’effetto disponeva l’immediata disapplicazione delle
circolari ministeriali vigenti in materia laddove prevedono l’allontanamento dei familiari per la
durata del colloquio fruito senza vetro divisorio dal detenuto in regime previsto dall’art. 41-bis
O.P. con il figlio o il nipote minore di anni dodici, con conseguente annullamento degli ordini di
servizio adottati in conseguenza dalla Casa circondariale di Rebibbia.
Il Magistrato di sorveglianza premetteva che, in base alle vigenti circolari in materia, il

dieci minuti del previsto colloquio con i familiari con i soli figli o nipoti minori degli anni dodici
senza il vetro divisorio, ma previo allontanamento dei familiari adulti che debbono attendere
fuori dalla sala colloqui e non possono presenziare dall’altra parte del vetro.
Panico Antonio aveva proposto reclamo avverso le suddette modalità del colloquio con minori
degli anni dodici, in quanto le stesse generavano turbamento nel minore, il quale rimaneva
solo con un congiunto con il quale non aveva un rapporto assiduo, senza il sostegno della
presenza della madre.
La direzione del carcere aveva fatto presente che l’incontro ravvicinato con il minore era una
facoltà rimessa alla scelta del detenuto, al fine di dare spazio a manifestazioni affettive, ma
non potevano essere derogate le esigenze di prevenzione poste a fondamento del regime
differenziato di cui all’art.41-bis 0.P..
Il Magistrato di sorveglianza riteneva giustificate le precauzioni normalmente adottate
dall’Amministrazione penitenziaria per impedire passaggi di oggetti o veicolazione di messaggi
all’esterno (locale con vetro divisorio e videoregistrazione dei colloqui), ma riteneva che
l’esclusione della presenza della madre o di altre figure tutorie del minore nell’incontro diretto
tra il detenuto e il figlio o il nipote fosse una precauzione sproporzionata rispetto ai fini di
prevenzione del regime speciale di detenzione, tenuto conto della integrale registrazione audio
e video dei colloqui effettuati da detenuti sottoposti al predetto regime.

Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il Ministero della Giustizia, tramite

detenuto sottoposto al regime differenziato di cui all’art.41-bis O.P. può effettuare gli ultimi

l’Avvocatura generale dello Stato, chiedendone l’annullamento per violazione di legge.
L’Amministrazione penitenziaria aveva dettato disposizioni per vietare la presenza degli adulti
ammessi al colloquio, nella parte in cui lo stesso si svolgeva tra il detenuto e il minore con la
possibilità di un contatto fisico, per impedire che il suddetto beneficio fosse di fatto esteso a
tutti i partecipanti al colloquio.
Il diritto soggettivo del detenuto di avere un rapporto senza la presenza di un vetro divisorio
con il figlio o il nipote minore degli anni dodici era salvaguardato dalle disposizioni in vigore,
ma non era ravvisabile alcun diritto soggettivo in capo al detenuto a che il predetto colloquio
dovesse avvenire anche alla presenza di familiari del minore, in quanto sussistevano esigenze
di sicurezza, volte ad impedire ogni contatto diretto del detenuto con i suoi familiari, che vt
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traevano la loro legittimazione dall’art.41-bis /comma 2-quater lettera b, il quale prevede che i
colloqui con i familiari avvengano in locali attrezzati in modo da impedire il passaggio di
oggetti.

CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato.
L’art.41-bis/comma 2-quater 0.P., nella parte in cui regola le modalità dei colloqui con i
familiari, prevede che il detenuto sottoposto allo speciale regime di sorveglianza possa

attrezzati in modo da impedire il passaggio di oggetti. Prevede altresì che i suddetti colloqui
vengono sottoposti a controllo auditivo ed a registrazione, previa motivata autorizzazione
dell’autorità giudiziaria competente.
La Corte E.D.U. ha ripetutamente affermato (cfr. tra le altre sentenza Schiavone/Italia in data
13.11.2007, ricorso n.65039/01) che le restrizioni previste dall’art.41-bis O.P. non violano
l’art. 8 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo, il quale prevede che ogni
persona ha diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, del suo domicilio e della sua
corrispondenza e che non può aversi interferenza di un’autorità pubblica nell’esercizio di questo
diritto a meno che questa ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in
una società democratica, è necessaria per la sicurezza nazionale, per la sicurezza pubblica, per
il benessere economico del paese, per la difesa dell’ordine e per la prevenzione dei reati, per la
protezione della salute o della morale, o per la protezione dei diritti e delle libertà degli altri.
Quindi, non può dubitarsi, in particolare, che le precauzioni adottate sia per impedire che nel
corso del colloquio vi possa essere un passaggio di oggetti (predisposizione di un vetro
divisorio tra il detenuto e i familiari)sia per controllare il contenuto del colloquio (ascoltandolo e
registrandolo, al fine di impedire la trasmissione di messaggi o di ordini all’esterno) siano
conformi al dettato dell’art. 8 CEDU, in quanto espressamente previste dalla legge al fine di
salvaguardare la sicurezza pubblica e prevenire la commissione di reati.
L’amministrazione penitenziaria, con apprezzabile apertura nei confronti delle esigenze dei
minori, ha previsto che costoro, in caso di stretto legame parentale con il detenuto, possano,
negli ultimi dieci minuti del colloquio, avere un incontro diretto con il detenuto, senza la
barriera costituita dal vetro divisorio, mantenendo però la precauzione della registrazione del
colloquio ed impedendo agli altri familiari di partecipare a questa parte del colloquio che si
svolge senza il vetro divisorio.
Nell’ordinanza impugnata si afferma che le specifiche disposizioni del DAP nella
regolamentazione dei colloqui con detenuti sottoposti allo speciale regime di cui all’art.41-bis
0.P., sebbene siano particolarmente restrittive (ma le restrizioni, come si è visto, sono
espressamente previste dalla legge), rispondono anche alla finalità perseguita
dall’Ordinamento Penitenziario di mantenere, migliorare o ristabilire le relazioni dei detenuti e
degli internati con le famiglie (art.28 0.P.).
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usufruire di un colloquio al mese da svolgersi ad intervalli di tempo regolari ed in locali

È stata però ritenuta ingiustificata e illegittima la disposizione amministrativa che prevede
l’allontanamento dei congiunti per la durata del colloquio fruito dal detenuto con il minore
senza vetro divisorio, in quanto il minore potrebbe subire traumi e disagio in un incontro con il
genitore (o con il nonno) senza la presenza di altri familiari, tenuto conto “che si tratta di
rapporto al di fuori della quotidianità, che si svolge in particolari condizioni, non sempre
comprensibili per i bambini”.
Il provvedimento con il quale il Magistrato di sorveglianza ha disapplicato le disposizioni
ministeriali che prevedono l’allontanamento dei familiari, durante il colloquio fruito dal minore

prevede che detti colloqui si debbono svolgere in locali attrezzati in modo da impedire il
passaggio di oggetti.
La motivazione del provvedimento è anche contraddittoria, poiché prima riconosce che la
suddetta precauzione (presenza di un vetro divisorio) è necessaria e giustificata ai fini della
sicurezza, ma poi ritiene che si possa eliminare, durante il colloquio tra il minore ed il
congiunto detenuto, senza considerare in quale modo resterebbe salvaguardata l’esigenza di
impedire il passaggio di oggetti tra i familiari e il detenuto.
Sotto altro aspetto, si deve considerate che in capo al detenuto reclamante non sussiste alcun
diritto soggettivo in forza del quale possa pretendere che il colloquio con il minore si svolga alla
presenza di altri familiari.
Le esigenze del minore possono essere tutelate con una gradualità dei contatti con il proprio
congiunto detenuto, ma per le esigenze del minore non possono essere eliminare le esigenze di
sicurezza previste per legge.
Pertanto, l’ordinanza impugnata deve essere annullata senza rinvio in quanto illegittima.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata.
Così deciso in Roma in data 11 giugno 2014
Il Consigliere estensore

Il Presidente

senza il vetro divisorio, è illegittimo, perché contrario ad una precisa disposizione di legge che

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