Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2825 del 30/11/2012


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 2825 Anno 2013
Presidente: SIRENA PIETRO ANTONIO
Relatore: GRASSO GIUSEPPE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE D’APPELLO
PRESSO CORTE D’APPELLO DI ROMA
nei confronti di:
1) DUDULICA MARICEL N. IL 05/07/1977 * C/
avverso la sentenza n. 63/2011 TRIB.SEZ.DIST. di ANAGNI, del
30/06/2011
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIUSEPPE GRAVO;
lette/sentite le conclusioni del PG~.
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Uditi dife

4 5.3c4/44AL keq„q rk 4AA 6444

Data Udienza: 30/11/2012

FATUO E DIRITTO

1. Il Tribunale di Frosinone, Sezione Distaccata di Anagni, con sentenza del
30/6/2011, all’esito di richiesta delle parti ai sensi dell’art. 444, cod. proc. pen.,
applicò nei confronti di Dudulica Maricel, imputata del reato di cui all’art. 186,
comma 2, lett. c) del codice della strada, la pena dalle stesse concordata.

2. Il Procuratore Generale presso la Corte d’Appello di Roma proponeva ricorso

violazione della lett. c) del predetto art. 186, non era stata disposta la confisca
dell’autovettura condotto dall’imputato.

3. La censura è fondata.

3.1. Come noto è sottratta alla disponibilità delle parti l’applicazione e
quantificazione della sanzione amministrativa prevista dalla legge (oltreché,
peraltro, di quelle accessorie), trattandosi di àmbito decisionale devoluto
Integralmente al giudice (cfr., fra le tante, Cass. Sez. IV, 17/12/2010, n. 2631;
11/11/2010, n. 114; 21/9/2007, n. 38552; 6/6/2007, n. 36150).
Pur avendo oggi acquisita, con la riforma operata con la L. 29/7/2010, n. 120,
veste di sanzione amministrativa accessoria, siccome posta a sussidio di
sanzione penale che punisce condotta che continua ad essere incriminata senza
soluzione di continuità, la stessa è di obbligatoria applicazione, ove il predetto
mezzo sia di proprietà dell’imputato (cfr. Sez. IV, sentenza n. 45365 del
25/11/2010).
La natura di sanzione amministrativa fa escludere che il divieto di cui al comma 1
dell’art. 445, cod. proc. pen., afferente alle pene accessorie, possa ad essa
estendersi.

4. Ciò posto, la sentenza deve essere annullata sul punto, che resta estraneo al
patto, con rinvio al giudice di merito per disporre la confisca, ove il veicolo risulti
essere di proprietà dell’imputata, senza che possa assumere valenza ostativa la
circostanza che il tribunale abbia, in tal caso, erroneamente disposto il
dissequestro (Cass., Sez. IV, 25/11/2010, n. 45365, ha valutato irrilevante
anche il mancato sequestro).

P.Q.M.

per cassazione denunziando, con l’unico motivo esposto a sostegno, che, in

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla questione concernente la
confisca, con rinvio al Tribunale di Frosinone per l’ulteriore corso.

Così dec o i Roma il 30/11/2012

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