Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 28248 del 11/06/2014


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 28248 Anno 2014
Presidente: GIORDANO UMBERTO
Relatore: CAIAZZO LUIGI PIETRO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE
DI RAVENNA
nei confronti di:
DIOUF SAMBA N. IL 31/08/1959
avverso l’ordinanza n. 204/2012 TRIBUNALE di RAVENNA, del
07/06/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUIGI PIETRO
CAIAZZO;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. e■lit, ut.L., 4″( SA72.

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Uditi difensor Avv.;

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Data Udienza: 11/06/2014

MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza con motivazione contestuale in data 25.6.2010 il Tribunale di Forlì, sez.
distaccata di Cesena, ha condannato DIOUF SAMBA per il reato di cui all’art.186/2 C.d.S. alla
pena di giorni 20 di arresto ed euro 300,00 di ammenda, decretando contestualmente la
sospensione della patente di guida per mesi tre.
Dopo il passaggio in giudicato della suddetta sentenza in data 1.10.2010, lo stesso giudice,
con provvedimento in data 8.10.2010, ha corretto il dispositivo della sentenza aggiungendo

Con sentenza ex art. 444 c.p.p. in data 16.8.2012 (irrevocabile in data 2.10.2012) il Tribunale
di Ravenna ha applicato al predetto Diouf Samba la pena di mesi 10 di reclusione ed euro
3.000,00 di multa per un delitto commesso successivamente al passaggio in giudicato della
predetta sentenza in data 25.6.2010.
Il P.M. di Ravenna ha quindi chiestoal Tribunale di Ravenna, in funzione di giudice
dell’esecuzione, di revocare la sospensione condizionale della pena concessa a Diouf Samba
con la sentenza del 25.6.2010.

Il Tribunale di Ravenna, convocate le parti in camera di consiglio il 7.6.2013, lo stesso giorno
ha pronunciato ordinanza con la quale ha rigettato la suddetta richiesta del P.M., rilevando che
con la sentenza in data 25.6.2010 del Tribunale di Cesena non era stato concesso il beneficio
della sospensione condizionale della pena.

Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica di
Ravenna, chiedendone l’annullamento, in quanto, a seguito del provvedimento in data
8.10.2010 con il quale era stato corretto il dispositivo, la pena inflitta con la sentenza in data
25.6.2010 del Tribunale di Cesena era stata condizionalmente sospesa.

Rileva questa Corte che il ricorso è fondato.
Risulta dagli atti che il dispositivo della sentenza in data 25.6.2010 nei confronti di Diouf
Samba è stato corretto con la procedura prevista per la correzione degli errori materiali, in
quanto era stata omessa la menzione della sospensione condizionale della pena, la cui
concessione risultava dalla stessa motivazione della sentenza, letta contestualmente al
dispositivo.
Ricorrono le condizioni di cui all’art.168/1 n.1 c.p. per la revoca di diritto della sospensione
condizionale della pena concessa con la sentenza in data 25.6.2010, avendo il Diof nei cinque
anni dal passaggio in giudicato della predetta sentenza commesso un delitto per il quale ha
riportato condanna con sentenza in data 16.8.2012, divenuta irrevocabile in data 2.10.2012.
L’ordinanza impugnata, pertanto, deve essere annullata senza rinvio, poiché la revoca della
sospensione condizionale può essere dichiarata da questa Corte, essendo di diritto.
1

che la pena era sospesa (come risultava dalla motivazione contestuale della sentenza).

P.Q.M.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e revoca la sospensione condizionale della pena
concessa a Diouf Samba con la sentenza 25.6.2010 del Tribunale di Forlì, sezione distaccata di
Cesena. Si comunichi al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Qesmeira RA1/0~4

Così deciso in Roma in data 11.6.2014

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