Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 28248 del 04/02/2016


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 28248 Anno 2016
Presidente: BLAIOTTA ROCCO MARCO
Relatore: CENCI DANIELE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
BERNINI MARCO N. IL 21/04/1988
avverso la sentenza n. 6520/2013 CORTE APPELLO di BOLOGNA,
del 08/05/2015
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 04/02/2016 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. DANIELE CENCI
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. f.P. 1PCD’U i
che ha concluso per t, 1 (NiPi-Vr‘r1 ‘ S i 64 tt 1i5
otz g

Udito, per la parte civile, l’ vv
Uditi difensor Avv.

Data Udienza: 04/02/2016

RITENUTO IN FATTO

1.La Corte di appello di Bologna ha integralmente confermato la sentenza
del Tribunale di Piacenza di condanna di Marco Bernini in relazione all’accusa di
essersi posto alla guida di autovettura in stato di ebbrezza in conseguenza
dell’uso di bevande alcoliche, con tasso alcolemico accertato superiore a 1,5
grammi / litro (1,79 – 1,90), provocando un incidente stradale e commettendo il

2. Dalle sentenza di merito si traggono le seguenti informazioni.
Personale della Stazione dei Carabinieri di Sarnnato (PC) è stato inviato, alle
ore 01.10 della notte tra I’l ed il 2 settembre 2011, in località Castelsangiovanni,
essendo stato segnalato un incidente stradale. Giunti sul posto i C.C. notavano,
su una rotatoria, due auto ferme, una delle quali – Alfa Romeo 147 targata
DT1208ZW – di proprietà di Carmen Gennari, madre dell’imputato, aveva
tamponato violentemente quella che la precedeva, in procinto di immettersi nella
rotatoria. L’imputato, all’arrivo dei Militi, era sceso dall’auto, a bordo della quale
vi era anche una ragazza. Marco Bernini, come riferito dalla polizia giudiziaria,
aveva alito vinoso ed occhi lucidi. Invitato a sottoporsi al test per la misurazione
dell’alcool, aderiva di buon grado e, accompagnato presso il Comando provinciale
dell’Arma, eseguiva il test che dava esito positivo: alla prima prova 1,79 grammi
/ litro, alla seconda prova 1,90 grammi /litro.

3. Avverso la decisione della Corte di appello ha presentato tempestivo
ricorso il difensore dell’imputato per ragioni che vengono ricondotte – in rubrica
– ad inosservanza ed erronea applicazione della legge penale ed a mancanza,
contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione.
3.1. Assume, in primo luogo, il ricorrente che la sentenza sarebbe erronea
nel non trarre le conseguenze assolutorie dalle denunziate incongruità nel
verbale dei Carabinieri e nell’esame dell’operante Bartolo Palmieri, che, non
ricordando nulla a proposito della presenza o meno di un’altra persona a bordo e
circa la restituzione dell’auto, non avrebbe fornito alcun contributo utile a
dimostrare la tesi sostenuta dall’accusa. Il segnalato errore ridonderebbe in
mancata applicazione del principio posto dall’art. 530, comma 2, cod. proc. pen.
e, comunque, in mancanza o contraddittorietà della motivazione.
3.2. Si critica la decisione della Corte territoriale, che avrebbe operato,
secondo il ricorrente, per mere presunzioni (che l’auto fosse della mamma
dell’imputato; che, dunque, fosse alla guida l’imputato e non già la fidanzata;
che la contumacia dell’imputato nel processo ed anche l’omessa indicazione della

fatto dopo le 22.00 e prima delle ore 07.00; il 2 settembre 2011.

fidanzata in lista testi costituissero elementi a carico), in tal modo
sostanzialmente invertendo l’onere della prova.
3.3. Si censura la violazione dei principi di presunzione di innocenza e di
favor rei e dell’art. 186 del codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285) per
avere, interpretando erroneamente gli esiti del test alcolemico, non tenendo
conto della curva alcolemica («facendo riferimento a una sorta di fatto notorio ma privo di fondamento scientifico» – così alla p. 7 del ricorso) in rapporto al
tempo di circa un’ora e mezzo trascorso prima della verifica, escluso

tasso inferiore a quello contestato e tale da costituire mero illecito
amministrativo ovvero reato meno grave di quello – erroneamente – ritenuto.
Si conclude chiedendo l’annullamento della sentenza della Corte di appello.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato e va rigettato.
Come emerge dal confronto tra i motivi di appello, la sentenza di secondo
grado ed i motivi di ricorso, esso è incentrato sulla sostanziale riproposizione di
questioni già sottoposte al giudice dell’appello e disattese con motivazione non
illogica né incongrua e che si salda, comunque, con quella del Tribunale,
costituendo doppia valutazione conforme.
In particolare, la motivazione della Corte territoriale non è basata,
difformemente da quanto ritenuto dal ricorrente, su mere presunzioni ma sugli
esiti, criticamente valutati, dell’istruttoria, testimoniale e documentale.
Con particolare riferimento alla possibilità, cui ha fatto riferimento la difesa,
che alla guida dell’auto vi fosse al momento dell’incidente non già l’imputato ma
la fidanzata, essa è rimasta – ha precisato non incongruamente la Corte
territoriale – una mera allegazione difensiva, che non si è nemmeno tentato di
dimostrare nel corso del dibattimento introducendo la ragazza come testimone.
La censura a proposito del fraintendimento da parte della Corte territoriale
di quella che dovrebbe essere la corretta interpretazione dell’andamento della
“curva alcolemica” è, essa stessa, basata su uno pseudo-fatto notorio, peraltro
esposto dalla difesa in termini talmente semplicistici da apparire banalizzanti.
La doppia decisione conforme di condanna portata al vaglio della S.C. è, a
ben vedere, fondata su ragioni giuridicamente significative espresse in un
complessivo tessuto motivazionale privo di difetti o di contraddittorietà della
motivazione o di illogicità evidenti.

3

immotivatamente la possibilità che l’imputato avesse, al momento del fatto, un

2.Discende dalle considerazioni svolte la statuizione in dispositivo, con
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali.

Così deciso il 4/02/2016.

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