Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 28247 del 11/06/2014


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 28247 Anno 2014
Presidente: GIORDANO UMBERTO
Relatore: BONITO FRANCESCO MARIA SILVIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PETRICONE GIOVANNA RINUNCIANTE N. IL 05/03/1966
avverso l’ordinanza n. 744/2013 GIP TRIBUNALE di ROMA, del
29/08/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FRANCESCO MARIA
SILVIO BONITO;
lette/seaéite le conclusioni del PG Dott.
“e52-

Uditi difensor Avv.;

,e

Data Udienza: 11/06/2014

1. Con ordinanza pronunciata il 29 agosto 2013 il GIP del
Tribunale di Roma rigettava la domanda di revoca del sequestro
preventivo, disposto dal P.M. e convalidato dal GIP il 15.3.2012,
dei valori all’attivo delle posizioni relative ai rapporti intestati a
Petricone Giovanna presso Allianz Bank spa, domanda proposta
dalla intestataria stessa di tali valori indagata, unitamente al marito
Luisi Luigi, per i reati di cui agli artt. 646, 648, 648-bis, 648-ter c.p.
e 12 quinquies d.l. 306/1992.
Avverso detta ordinanza ricorreva per cassazione l’interessata,
assistita dai difensori di fiducia, chiedendone l’annullamento perché
viziata da violazione di legge (artt. 323, 321 c.p.p. e 12-quinquies
d.l. 356/1992).
2. Con motivata requisitoria scritta il P.G. in sede chiedeva di
qualificare il ricorso come opposizione ai sensi dell’art. 667 co. 4
c.p.p. con trasmissione degli atti al GIP del Tribunale di Roma.
Nelle more del giudizio la ricorrente, in data 27 maggio 2014, ha
depositato rituale rinuncia al ricorso.
3. La rinuncia al ricorso rende l’impugnazione inammissibile, con
le conseguenze di legge ai sensi dell’art. 616 c.p.p. e liquidazione
equitativa pari ad euro 500,00 della somma da versare alla Cassa
per le ammende.
P. Q. M.
la Corte, dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente
al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 500,00
alla Cassa delle ammende
In Roma, addì 11 giugno 2014

La Corte, ritenuto in fatto e considerato in diritto

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