Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 28246 del 11/06/2014


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 28246 Anno 2014
Presidente: GIORDANO UMBERTO
Relatore: BONITO FRANCESCO MARIA SILVIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
NAZAKAT ALI’ N. IL 01/01/1979
avverso l’ordinanza n. 3535/2013 GIP TRIBUNALE di FERRARA, del
07/10/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FRANCESCO MARIA
SILVIO BONITO;
141e/sentite le conclusioni del PG Dott. 09

lut.c6.—

Q

J-5

12 I

Uditi difensor Avv.;

Data Udienza: 11/06/2014

La Corte, ritenuto in fatto e considerato in diritto

1. Con provvedimento del 7 ottobre 2013 reso all’esito della
relativa udienza, il GIP del Tribunale di Ferrara convalidava
l’arresto di Nazakat Ali e disponeva a suo carico la misura cautelare
della custodia in carcere perché gravemente indiziato del reato di
tentato omicidio del cognato mediante accoltellamento.
A sostegno della convalida rilevava il giudice territoriale che
l’arresto era avvenuto della quasi flagranza del reato contestato,
mentre la gravità indiziaria necessaria per la misura personale era
deducibile dal verbale di arresto e dai verbali di sommarie
informazioni testimoniali, dai quali emergeva che l’indagato aveva
colpito la vittima con un martello e con un coltello cagionando
lesioni potenzialmente letali secondo parere del personale sanitario.
2. Avverso i predetti provvedimenti ricorre per cassazione
l’indagato, assistito dal difensore di fiducia, sviluppando due motivi
di impugnazione in forza dei quali chiede l’annullamento sia del
provvedimento di convalida che della misura cautelare personale.
2.1 Con il primo motivo di ricorso denuncia la difesa ricorrente
violazione dell’art. 391, co. 4 c.p.p., in relazione all’art. 382 c.p.p.,
nonchè difetto di motivazione in relazione all’art. 125 co. 3 c.p.p.,
in particolare osservando: nella fattispecie non ricorrono i requisiti
della “quasi flagranza” giacché verificatisi i fatti di causa prima
delle ore 8.40 ed eseguito l’arresto soltanto alle ore 15.40, dopo le
indagini svolte dalla P.G. nel corso della mattinata mentre
l’indagato si era fatto trasportare in ospedale senza darsi alla fuga;
nulla ha motivato il giudice della convalida su dette circostanze di
fatto, puntualmente evidenziate dalla difesa; la motivazione
impugnata si limita ad affermare apoditticamente la ricorrenza dei
requisiti di legge ed in particolare della “quasi flagranza” di reato.
2.2 Con il secondo motivo di impugnazione denuncia ancora la
difesa ricorrente violazione degli artt. 391 co. 5, 125 co. 3, 273 co.
2, 274 e 292 co. 2 c.p.p., in particolare osservando: il giudice
territoriale ha disposto la misura cautelare in assenza di qualsivoglia
motivazione, dovendosi ritenere quella impugnata, tutt’al più,
motivazione apparente; totalmente e graficamente assente è, inoltre,
la motivazione relativa alle esigenze cautelari.
3. Il ricorso è infondato.

i

3.1 Infondato è, in particolare, il primo motivo di censura.
La quasi flagranza di cui all’art. 382 c.p.p. che, nei casi previsti
dalla legge (artt. 380 e 381 c.p.p.), legittima l’arresto, presuppone
una correlazione tra l’azione illecita e l’attività di limitazione della
libertà che pur superando l’immediata individuazione dell’arrestato
sul luogo del reato, permetta comunque la riconduzione della
persona all’illecito sulla base della continuità del controllo, anche
indiretto, eseguito dagli agenti della sicurezza.
Detto questo in via generale, ricorre poi in particolare lo stato di
quasi flagranza quando la polizia giudiziaria abbia proceduto
all’arresto in esito a ricerche immediatamente poste in essere non
appena avuta notizia del reato, anche se non subito concluse ma
protratte senza soluzione di continuità (tra le tante: Cass., Sez. I,
24/11/2011, n. 6916).
Nel caso di specie, pertanto, correttamente ha considerato il giudice
territoriale ricorrente lo stato di quasi flagranza, difensivamente
contestato, dappoichè, immediatamente dopo l’ accoltellamento
giustificativo dell’arresto, personale della squadra mobile di Ferrara
intercettò l’ambulanza con la quale il Nazakat stava per essere
trasportato in ospedale. Non solo, il predetto, dopo essere stato
medicato, è stato condotto in Questura fino a quando, all’esito degli
accertamenti nel frattempo eseguiti, alle ore 15,15 è stato redatto il
verbale di arresto nel quale si dà correttamente conto della quasi
flagranza del reato di tentato omicidio in danno del cognato in cui è
stato colto l’arrestato.
Né dirimente in senso favorevole alla tesi difensiva si appalesa il
tempo, di alcune ore, trascorso dalla denuncia di reato all’arresto,
sia perché nella immediatezza del fatto il Nazakat è stato condotto
in questura, sia perché impiegato continuativamente per le indagini
richieste dal caso tale lasso temporale, come comprovato dal
verbale di arresto e dalla denuncia di notizia di reato in atti.
3.2 Del pari infondato si appalesa il secondo motivo di censura.
Ed invero è di palese evidenza l’enfatizzazione difensiva della
doglianza motivazionale posto che l’ordinanza impugnata, ancorchè
sinteticamente, contiene la descrizione del fatto, la cornetta ed
argomentata qualificazione della condotta contestata alla stregua del
reato di tentato omicidio mediante accoltellamento sorretto da dolo
diretto di tipo alternativo, le fonti di prova utilizzate (verbale di
arresto, relazione sulla notizia di reato con allegati verbali delle
numerose s.i.t. raccolte nell’imminenza dell’ accadut9, la
confutazione della ricostruzione difensiva.
2

Sintetica ma comunque esaustiva risulta altresì la motivazione posta
a sostegno delle esigenze cautelari e della misura prescelta, quella
più severa, dappoichè valorizzato, con logico argomentare di
merito, insindacabile in questa sede di legittimità, la gravità del
reato.
Al riguardo appare poi opportuno annotare che avverso la misura
cautelare personale per cui è causa, è stata proposta impugnazione
diretta per cassazione ai sensi dell’art. 311 c.p.p., co. 2, eppertanto
esclusivamente per violazione di legge, nel cui ambito è
ricompreso, per costante insegnamento di questa Corte, la
motivazione omessa ovvero apparente (Cass., Sez. I, 17/01/2011, n.
5838).
Orbene, nel caso di specie, per quanto appena esposto, non ricorre
alcuna delle due ipotesi dette, di guisa che non ricorre alcun vizio
riferibile a quello della violazione di legge, l’unico censurabile,
come detto, con l’impugnazione proposta dalla difesa ricorrente.
4. Il ricorso deve pertanto essere rigettato, con la conseguente
condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento
ai sensi dell’art. 616 c.p.p..
P. Q. M.
la Corte, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali. DISPONE trasmettersi a cura della
cancelleria, copia del provvedimento al direttore dell’istituto
penitenziario ai sensi dell’art. 94, comma 1 ter, disp. att. c.p.p..
In Roma, addì 11 giugno 2014

Trasmessa copia ex art. 23
n. I ter L. 8-8-9Q p„, 332
re..11116.1014____.d
Roma,

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