Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 28245 del 30/05/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 1 Num. 28245 Anno 2014
Presidente: GIORDANO UMBERTO
Relatore: BONITO FRANCESCO MARIA SILVIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
ROSMINI FRANCESCO N. IL 26/06/1964
avverso l’ordinanza n. 750/2012 TRIB. LIBERTA’ di REGGIO
CALABRIA, del 07/11/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FRANCESCO MARIA
SILVIO BONITO;
4ette/sentite le conclusioni del PG Dott. G_Là&A,U e
ft- rinuò
(1.- m a” 114,4-‘ 9-3,(49x)e)1-0,”dL 4n./30
12,c) ee4c1 e jf21

e4

Uditi difensor Avv.;

Data Udienza: 30/05/2014

1. Il 17 ottobre 2012 il GIP del Tribunale di Reggio Calabria
disponeva la misura cautelare della custodia in carcere a carico di
Rosmini Francesco, gravemente indiziato del reato di cui all’art.
416-bis c.p. quale capo e promotore della omonima cosca mafiosa
(capo A), del reato di estorsione aggravata ex art. 7 d.l. 306/1992
(capo D) e di quello di interposizione fittizia della figlia nella
titolarità di quote societarie (capo H). La relativa ordinanza veniva
confermata il 9 novembre 2012 dal tribunale in sede di riesame.
Con sentenza del 7 maggio 2013 la quinta sezione di questa Corte
di Cassazione annullava parzialmente tale ultimo provvedimento,
con rinvio al giudice territoriale per il riesame circa la sussistenza di
gravi indizi di colpevolezza a carico dell’indagato per il delitto
associativo.
Con ordinanza pronunciata quindi in sede di rinvio, oggetto del
presente scrutinio di legittimità, il Tribunale di Reggio Calabria
confermava nuovamente l’ordinanza cautelare impugnata, rilevando
che, nelle more del procedimento cautelare, Rosmini Francesco,
con sentenza di primo grado pronunciata il 4 giugno 2013, è stato
riconosciuto colpevole in ordine ai reati ascrittigli ai capi C, R e V
della rubrica e per questo condannato, con la diminuente per il
giudizio abbreviato, alla pena di anni 15 e mesi 4 di reclusione.
Deduceva il giudice a quo che detta sentenza determinava
l’assorbimento del procedimento de libertate, in riferimento alle
previsioni di cui all’art. 273 c.p.p., in quello di merito, giacchè
ormai preclusa in sede cautelare una rivalutazione del quadro
indiziario, ancorchè in costanza di una pronuncia di annullamento
del giudice di legittimità con rinvio su tale punto.
Quanto poi al profilo relativo alle esigenze cautelari, richiamava il
tribunale la particolare disciplina prevista all’art. 275 co, 3 c.p.p. in
riferimento al reato di cui all’art. 416-bis c.p., per poi concludere
che non risultavano acquisite al processo circostanze idonee al
superamento della presunzione di legge in ordine alla ricorrenza
delle esigenze stesse.
2. Ricorre per cassazione avverso detto provvedimento il Rosmini,
assistito dal difensore di fiducia, denunciandone la illegittimità per
violazione degli artt. 273, 309, 310 c.p.p. e 416-bis c.p., in
particolare osservando: l’ordinanza del tribunale ha richiamato il
principio dell’assorbimento avendo a riferimento la nota sentenza
C.Cost. n. 71/96, la quale però si è occupata del solo decreto

La Corte ritenuto in fatto e considerato in diritto

dispositivo del giudizio, dichiarandolo inidoneo ad impedire una
valutazione in sede cautelare, nella fase processuale ex artt. 309 e
310 c.p.p., della sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza;
l’ordinanza impugnata, richiamando il principio di assorbimento
secondo cui la valutazione indiziaria ai fini dell’affermazione della
penale responsabilità precede quella di cui all’art. 273 c.p.p., ha
però omesso di valutare momenti favorevoli per il Rosmini, i quali,
se esaminati, avrebbero portato ad una diversa decisione;
l’ordinanza impugnata ha infatti espresso totale adesione alle
censure di legittimità contenute nella sentenza di annullamento
della precedente decisione del tribunale, sia quanto alla necessità di
adeguatamente dimostrare la partecipazione associativa ed il ruolo
di essa apicale contestato, sia quanto alla constatazione che i
collaboratori di giustizia e gli esiti delle intercettazioni telefoniche
accreditavano una attività dell’indagato, ora imputato, uti singulus;
la corte di legittimità ha quindi delegato al tribunale una valutazione
di merito pur nella operatività del Rosmini uti singulus, per la
valutazione della rilevanza penale dei relativi atti compiuti dallo
stesso; per tale valutazione la difesa, in sede di udienza di rinvio, ha
offerto ai giudici ampia documentazione a riprova della piena
liceità dei comportamenti del Rosmini; non è casuale che il
tribunale nulla opini in proprio circa la ricorrenza di un quadro
indiziario a carico del ricorrente, limitandosi a richiamare la
sentenza, non definitiva, di condanna ed il principio di
assorbimento innanzi evocato; non ha però considerato il tribunale
che la pronuncia di annullamento del giudice di legittimità ha
preceduto quella di condanna (rispettivamente 7.4.2013, 4.6.2013);
né può ritenersi esaustiva la necessità, valorizzata dal giudice di
rinvio, di evitare decisioni dissonanti, giacchè siffatta motivazione
viola i diritti difensivi e quelli della libertà personale, in particolare
gli artt. 3, 12, 24, 27 e 111 Cost.; decisioni dissonanti sono infatti
previste ed ammesse nel nostro ordinamento processuale in
relazione a coimputati del medesimo reato anche se identiche le
condotte; non può ammettersi che una violazione di legge deliberata
dalla suprema corte rimanga priva di effetti; non può infine ignorasi
la presunzione di non colpevolezza.
3. Il ricorso è aseggifegttaitente infondato.
La concreta fattispecie processuale portata all’esame della Corte ha
una sua coerente semplicità.
All’annullamento, da parte del giudice di legittimità, della
ordinanza cautelare personale emessa a carico di Rosmini
Francesco, il giudice di rinvio, investito per un riesame del quadro
indiziario giustificativo della contestazione ai sensi dell’art. 416-bis
2

c.p., ha preso atto che nel frattempo il Rosmini è stato condannato
in prime cure per quelle condotte, ritenendo con ciò superate le
ragioni del riesame indicate dal giudice di legittimità, giacchè la
valutazione di gravità indiziaria in sede cautelare era stata sostituita
da quella probatoria del giudice della cognizione.
Il Tribunale ha in tal modo fatto corretta applicazione del c.d.
“principio di assorbimento”, che rappresenta il punto di equilibrio
circa l’autonomia del provvedimento incidentale di libertà rispetto a
quello di merito. In base ad esso infatti, ove intervenga una
decisione che contenga in sé una valutazione del merito di tale
incisività da assorbire l’apprezzamento dei gravi indizi di
colpevolezza, deve ritenersi precluso il riesame di tale punto da
parte del giudice chiamato a pronunciarsi in sede di impugnazione
proposta avverso i provvedimenti “de libertate”.
Insegna questa corte: “in tema di provvedimenti “de libertate”, la
sopravvenienza di una sentenza di condanna in ordine ai medesimi
fatti per i quali sia stata emessa una misura cautelare esonera il
giudice di rinvio, non solo dall’esame della situazione indiziaria alla
stregua dei principi enunciati nella decisione di annullamento
pronunciata dalla Corte di cassazione, ma anche in ordine
all’esistenza di cause estintive del reato, poiché la decisione
cautelare, inserita nel procedimento incidentale, non può porsi in
contrasto con il contenuto della sentenza, anche non irrevocabile,
emessa nel processo principale, stante la relazione strumentale
esistente tra i due procedimenti” (Cass., Sez. V, 07/05/2008, n.
22235, rv. 240425).
La valutazione nel merito non può pertanto che assorbire quella
relativa ai soli, ancorchè gravi, indizi di colpevolezza, posto che
“l’autonomia della decisione cautelare, inserita nel procedimento
incidentale, non può spingersi – in conformità anche a quanto
enunciato dalla Corte costituzionale con sentenza n. 71 del 1996 sino al punto di porsi in contrasto con il contenuto della sentenza,
anche non irrevocabile, emessa nel processo principale, stante la
relazione strumentale esistente tra i due procedimenti” (Sez. 1,
Sentenza n. 13040 del 2001), essendo di necessità evitare “il
pericolo che vengano ad esistere due pronunce giurisdizionali sul
tema della colpevolezza, l’una incidentale e di tipo prognostico,
l’altra fondata sul pieno merito e suscettibile di passare in giudicato,
tra di loro contrastanti” (Sez. 5, sentenza n. 1709 del 1997).
Al quadro normativo e giurisprudenziale appena sintetizzato
oppone la difesa ricorrente considerazioni giuridiche non sempre
coerenti con la fattispecie (soprattutto nel richiamo ai limiti del
principio dell’assorbimento in costanza di mera citazione a
giudizio, inconferente nel caso in esame) e comunque riferite a
3

4. Alla stregua delle esposte considerazioni il ricorso deve essere
rigettato, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento
delle spese del procedimento ai sensi dell’art. 616 c.p.p..
P. Q. M.
la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali. DISPONE trasmettersi a cura della
cancelleria, copia del provvedimento al direttore dell’istituto
penitenziario ai sensi dell’art. 94, comma 1 ter, disp. att. c.p.p..
In Roma, addì 30 maggio 2014
I Presidente
Il cons. estens.

Trasmessa copia ex art. 23
n. 1 ter L. 8-8-94 p, 332
LU6 Z014Roma, li
principi costituzionali genericamente interpretati se rapportati al
possibile fenomeno processuale di decisioni contrastanti.
Il principio dell’assorbimento innanzi richiamato non viola infatti
alcuno dei principi costituzionali, difensivi e di libertà personale,
evocati dalla difesa, dappoichè gli stessi sono con maggiore
incisività tutelati e garantiti in quella della cognizione ordinaria
rispetto alle fasi cautelari, comunque caratterizzata, come è noto, da
una valutazione allo stato degli atti.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA