Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 28244 del 30/05/2014


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 28244 Anno 2014
Presidente: GIORDANO UMBERTO
Relatore: ZAMPETTI UMBERTO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
RESULI KUITIM N. IL 25/02/1962
avverso l’ordinanza n. 1612/2013 TRIB. LIBERTA’ di BOLOGNA, del
08/01/2014
sentita la relazione fatta dal Consi gliere Dott. UMBERTO ZAMPETTI ;
16,W/sentite le conclusioni del PG Dott. -,41■)70

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Uditi difensor Avv. ; —

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Data Udienza: 30/05/2014

Ritenuto in fatto
1. Con ordinanza in data 08.01.2014 il Tribunale di Bologna, costituito ex art.
309 Cod. proc. pen., rigettava l’istanza di riesame proposta da Resuli Kujtim
avverso l’ordinanza 17.12.2013 del Gip dello stesso Tribunale con la quale era stata
disposta nei suoi confronti la misura cautelare della custodia in carcere.Il Resuli è indagato di duplice tentato omicidio, di rissa aggravata e di porto

In base alla ricostruzione in fatto, una discussione tra albanesi, per questioni
economiche non risolte tra le parti, cominciata dentro un bar, si era trasferita
all’esterno dove il Resuli, raggiunto dalle percosse degli antagonisti, aveva colpito
con un’arma da taglio Sinanaj Altin e Sinanaj Teki, procurando loro ferite al capo ed
al collo.- Rilevava il Tribunale come fosse certo che il ferimento era stato cagionato
dall’indagato Resuli, che aveva ammesso di essersi difeso con un taglierino trovato
occasionalmente su un furgone; non sussisteva però alcuna causa esimente, ben
avendo avuto l’indagato possibilità di sottrarsi; egli poi aveva accettato la sfida,
affrontando i rivali, mentre non era credibile che il taglierino fosse stato trovato del
tutto casualmente.La misura cautelare carceraria si imponeva per la personalità violenta
dell’indagato che aveva anche un precedente per rapina.2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l’anzidetto
indagato che ha motivato l’impugnazione deducendo violazione di legge e vizio di
motivazione, in particolare argomentando -in sintesi- nei seguenti termini :
a) il Tribunale aveva senza ragione disatteso la versione dei fatti resa dal teste
Dukaj Roland che aveva riferito di una violenta aggressione subita dal Resuli la cui
azione, dunque, doveva essere assunta nella legittima difesa o nell’eccesso nella
stessa;
b) in mancanza di accertamento scientifico non si poteva parlare di tentato
omicidio, ma di lesioni aggravate;
c) non era sostenibile il dolo alternativo, ma quello eventuale, incompatibile
con il tentativo;
d) ai fini delle esigenze cautelari non era stato considerato il tempo trascorso
dai fatti, il buon comportamento sociale e l’occasionalità della vicenda.-

1

ingiustificato di un taglierino, fatti commessi in Imola il 15.10.2012.-

Considerato in diritto
1. Il ricorso, manifestamente infondato in ogni sua deduzione, deve essere
dichiarato inammissibile con tutte le dovute conseguenze di legge.2. Va dapprima rilevato come l’impugnazione sia largamente versata in fatto,
proponendo una ricostruzione alternativa non consentita in questa sede di
legittimità. Il ricorso, peraltro, ripropone in questa sede,

sub specie vizi di

legittimità, le stesse questioni già avanzate davanti al Collegio del controllo

E’ palesemente infondato il primo motivo di ricorso [v. sopra, sub ritenuto, al
§. 2.a] che tenta di fornire una diversa lettura dei dati di fatto, in particolare
basandosi sulle dichiarazioni del teste Dukaj. Il Tribunale del riesame, peraltro, ha
analizzato anche le dichiarazioni del predetto, amico dell’indagato, giudicandole
poco attendibili e dando maggior credibilità a quelle dei più numerosi ulteriori testi,
ma soprattutto giustificando sotto vari profili (aver negato l’evidenza) la sua
inattendibilità. Resta insuperata, peraltro, la valutazione giuridica -qui da
convalidare- secondo cui in caso di rissa, e dunque di accettazione della connessa
sfida, esula l’ipotesi della legittima difesa. Tanto esclude anche il prospettato
eccesso nella stessa. Il tutto secondo ben nota e pacifica giurisprudenza su tali
punti (cfr., tra le tante, Cass. Pen. Sez. 5 0 , n. 4402 in data 09.10.2008, Rv.
242596, P.G. in proc. Corrias; ecc.)Anche il secondo motivo di ricorso [v. sopra, sub ritenuto, al §. 2.b] non ha
alcun pregio : la qualificazione giuridica di tentato omicidio ben può essere
sostenuta da elementi sintomatici rivelatori, specie se plurimi, senza necessità di
procedere -ove i dati di generica siano già eloquenti- a perizia medico legale; nella
fattispecie bene è stata ritenuta l’ipotesi maggiore in relazione alla pluralità dei colpi
inferti, alle zone colpite, altamente vitali (capo e collo), alla profondità delle ferite
prodotte, alla natura dello strumento usato.Senza alcun fondamento si rivela anche il terzo motivo di ricorso [v. sopra, sub
ritenuto, al §. 2.c] : è corretta la valutazione del Tribunale secondo cui l’avere
indirizzato i colpi verso zone vitali con forza penetrante è indice di dolo alternativo,
peraltro consona ad un’aggressione furiosa; non può dunque parlarsi di dolo
eventuale. Anche sul punto la giurisprudenza è conforme (cfr., tra le tante, Cass.
Pen. Sez. 1°, n. 11521 in data 25.02.2009, Rv. 243487, D’Alessandro; ecc.)-.Non ha poi alcun pregio la deduzione in tema di esigenze cautelari [v. sopra,
sub ritenuto, al §. 2.d], correttamente ritenute dal Tribunale di competenza sulla
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cautelare e già in tale sede del tutto correttamente risolte.-

Trasmessa copia ex art. 23
n. 1 ter L. B – 8-95n.,332
‘Roma, li

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base della personalità violenta del Resuli e dei suoi rilevanti precedenti penali di
condanna, elementi negativi che non possono in questa sede essere oggetto di
impropria rivalutazione e che comunque correttamente prevalgono nella
valutazione, ben motivata, del giudice del merito cautelare.3. In definitiva il ricorso, manifestamente infondato in ogni sua deduzione,
deve essere dichiarato inammissibile ex artt. 591 e 606, comma 3, Cod. proc. pen.Alla declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione consegue ex lege, in forza del

delle spese del procedimento ed al versamento della somma, tale ritenuta congrua,
di Euro 1.000,00 (mille) in favore della Cassa delle Ammende, non esulando profili
di colpa nel ricorso palesemente infondato (v. sentenza Corte Cost. n. 186/2000).Deve seguire altresì la comunicazione prevista dall’art. 94, comma 1 ter, Disp.

Att. Cod. proc. pen.P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali ed al versamento della somma di Euro 1.000,00 (mille) in favore
della Cassa delle Ammende.- Dispone trasmettersi, a cura della Cancelleria,

copia del presente provvedimento al Direttore dell’Istituto penitenziario ai
sensi dell’art. 94, comma 1 ter, Disp. Att. Cod. proc. pen.Così deciso in Roma il 30 Maggio 2014 Il Consigliere estensore

Il Presidente

disposto dell’art. 616 Cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento

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