Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 28244 del 12/05/2016


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 28244 Anno 2016
Presidente: RAMACCI LUCA
Relatore: DI STASI ANTONELLA

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MARCHESE CARLO, nato a Palermo il 01/07/1956

avverso l’ordinanza del 10/6/2010 del Giudice per le indagini preliminari del
Tribunale di Roma

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Dott.ssa Antonella Di Stasi;
lette le conclusioni del PG che ha chiesto trasmissione atti al GIP e disporne
archiviazione.

Data Udienza: 12/05/2016

RITENUTO IN FATTO

1. La persona offesa Marchese Carlo ha proposto personalmente ricorso per
cassazione avverso l’ordinanza emessa dal Giudice per le indagini preliminari del
Tribunale di Roma in data 10.6.2010, che disponeva l’archiviazione del
procedimento penale n. 9001/07 RG non notizie di reato nei confronti di Tinebra
Giovanni, Leopardi Salvatore e Ardita Sebastiano.

comma 1 lett. b) cod. proc. pen. in relazione all’art. 408 cod. proc. pen. per
omesso avviso della richiesta di archiviazione alla persona offesa che aveva chiesto
di essere informata circa l’eventuale archiviaizone.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso va dichiarato inammissibile.
2. Il ricorrente, che si dichiara persona offesa, propone personalmente ricorso
per cassazione deducendo violazione di legge in relazione all’art. 408 comma 2
cod. proc. pen. per omesso avviso della richiesta di archiviazione formulata dal PM
e chiede l’annullamento dell’ordinanza di archiviazione.
Secondo la consolidata la giurisprudenza di questa Corte “il ricorso, proposto
personalmente dalla persona offesa, è inammissibile, in quanto per la valida
instaurazione del giudizio di legittimità si applica la regola dettata dall’art. 613
cod. proc. pen., secondo cui, fatta eccezione per le parti processuali in senso
tecnico, l’atto di ricorso deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da
difensori iscritti nell’apposito albo (Sez.U, n. 24 del 16/12/1998,dep.19/01/1999,
Rv.212076 e Sez.U, n. 47473 del 27/09/2007,Rv.237854; Sez. 6 n 22025/2012 e
n. 2330/2014; Sez.6,n.8995 del 04/02/2015,Rv.262457).
3.

Consegue, pertanto, sulla base del principio di diritto richiamato,

l’inammissibilità del ricorso perché proposto personalmente dalla persona offesa.
4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen,
non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di
Inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del
ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al
pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, indicata in
dispositivo.

P.Q.M.

2

2. Con il ricorso viene dedotta la seguente censura: violazione dell’art. 606

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese del procedimento e della somma di euro 1.500,00 in favore della Cassa delle
Ammende.
Così deciso il 12/05/2016

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