Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 28243 del 28/05/2014


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 28243 Anno 2014
Presidente: GIORDANO UMBERTO
Relatore: LOCATELLI GIUSEPPE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
SINGH PARVINDER N. IL 20/05/1986
avverso l’ordinanza n. 520/2013 TRIB. LIBERTA’ di ANCONA, del
17/01/2014
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIUSEPPE
LOCATELLI;
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lette/sentite le conclusioni del PG Dott.
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Uditi difensor Avv.; LAY1. 1o

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Data Udienza: 28/05/2014

4

RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 17.1.2014 il Tribunale del riesame di Ancona ,adito
a norma dell’art.310 cod.proc.pen., rigettava l’appello contro l’ordinanza
del 19.12.2013 con la quale il Giudice delle indagini preliminari del
Tribunale aveva respinto la richiesta di revoca o sostituzione della misura
cautelare della custodia in carcere applicata nei confronti di Singh
Parvinder, indagato per i reato di omicidio volontario aggravato per

colpendolo ripetutamente al volto con una spranga di ferro e con un
tira pugni.
Avverso l’ordinanza del Tribunale del riesame in funzione di giudice di
appello, il difensore propone ricorso per cassazione deducendo
violazione dell’art.606 comma 1 cod.proc.pen. in relazione agli artt. 273 e
649 cod.proc.pen. e dell’art.606 lett.E) cod.proc.pen. in quanto: i tre
testimoni sono parenti ed amici stretti della vittima e non sono in grado
di distinguere tra il ruolo attivo di partecipe materiale o morale e la mera
e inconsapevole presenza del ricorrente sul luogo della aggressione ed
alla guida della Fiat Bravo che seguiva a breve distanza l’autovettura Ford
Fiesta; 2) il Tribunale non ha valutato gli elementi nuovi, emergenti in
particolare dall’interrogatorio reso dall’indagato in data 26.11.2013 al
pubblico ministero, da cui risultava che il ricorrente non si era schierato a
favore né dell’una né dell’altra fazione e le emergenze probatorie
risultanti dalle investigazioni difensive con particolare riguardo alle
dichiarazioni rilasciate al difensore da Solazzi Gisleno, titolare del Bar
Nuovo all’esterno del quale avvenne l’aggressione, il quale non ha
riconosciuto l’indagato tra gli aggressori; 3) violazione di legge e vizio
della motivazione in riferimento alla sussistenza delle esigenze cautelari
poiché la gravità del reato non individua di per sé sola il rischio di
reiterazione; insussistenza della volontà di inquinamento probatorio
atteso l’atteggiamento collaborativo manifestato dal ricorrente; mancanza
di motivazione in ordine alla richiesta subordinata di arresti domiciliari.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato.

avere, in concorso con altri, cagionato la morte di Dhaliwal Arvinder

P

LII Tribunale, quale giudice cautelare di appello, ha confermato la
permanente sussistenza di gravi indizi di colpevolezza, già ritenuti nella
ordinanza applicativa della misura custodiale emessa dal Giudice delle
indagini preliminari e confermata dal Tribunale in sede di riesame con
ordinanza del 26.11.2013, costituiti principalmente dalla sommarie
informazioni rese dai testi Sing Gurpal, Sing Parmjit e Sing Maior che
avevano riconosciuto l’indagato come uno degli autori della aggressione,

delle due autovetture a bordo delle quali tutti gli autori della aggressione
mortale si erano allontanati dal luogo dell’omicidio per recarsi altrove.
Le censure svolte dal ricorrente in ordine alla attendibilità dei
testimoni non denunciano vizi di legittimità del provvedimento impugnato
ma introducono valutazioni di merito non ammesse in questa sede.
2. Il Tribunale ha ritenuto che la gravità indiziaria non fosse venuta
meno a seguito delle successive indagini difensive, esprimendo un
giudizio di merito privo di vizi logici e non suscettibile in questa sede di
essere sindacato nel merito.
3. Il Tribunale ha confermato la necessità di mantenimento della
misura di massimo rigore, ritenendo inidonee misure cautelari meno
afflittive, in ragione della estrema gravità del reato contestato e per
esigenze attinenti alle indagini ancora da espletare. La denuncia di
mancanza di motivazione è infondata. Le diverse valutazioni espresse dal
ricorrente circa l’asserita insussistenza di esigenze cautelari integrano
censure di merito non ammesse nel giudizio di legittimità.
A norma dell’art.616 cod.proc.pen. il ricorrente deve essere
condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali.
Dispone trasmettersi, a cura della cancelleria, copia del
provvedimento al direttore dell’ istituto penitenziario, ai sensi dell’art.94
comma 1 ter norme att. cod.proc.pen.

nonché dalla circostanza che il ricorrente era risultato l’intestatario di una

Così deciso il 28.5.2014.

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