Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 28242 del 14/04/2016


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 28242 Anno 2016
Presidente: ROSI ELISABETTA
Relatore: ANDREAZZA GASTONE

SENTENZA
Sul ricorso proposto da :
Italfondiario S.p.a.;

avverso la ordinanza della Corte d’Appello di Palermo in data 03/07/2015;

udita la relazione svolta dal consigliere Gastone Andreazza;

lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale A. Galasso, che ha concluso per l’annullamento con rinvio dell’ordinanza
impugnata;

RITENUTO IN FATTO

1. La Italfondiario S.p.a. ha presentato ricorso nei confronti dell’ordinanza della
Corte d’Appello di Palermo che, decidendo sull’istanza proposta dalla Banca
Monte dei Paschi di Siena, in surroga della propria debitrice Map Making
Consulting Service S.p.a., di revoca del provvedimento di confisca di immobile
su cui risulta accesa ipoteca immobiliare a seguito di mutuo ipotecario concesso
alla predetta Map e non onorato, la ha rigettata.

Data Udienza: 14/04/2016

2.

La ricorrente premette di agire quale procuratore speciale di Sestino

Securitisation S.r.l.; infatti la Banca Monte dei Paschi di Siena ha ceduto alla
Sestino Securitisation tutti i propri crediti per capitale e interessi anche di mora e
la Sestino Securitisation ha, a propria volta, conferito in relazione a tali crediti
procura speciale a Italfondiario S.p.A. per compiere ogni atto utile allo
svolgimento dell’attività di amministrazione, alla gestione incasso e al recupero

Premette altresì che, concesso dal Monte dei Paschi di Siena alla suddetta Map
un mutuo ipotecario in relazione ad immobile venduto a detta Map dalla Capital
Service S.p.a., e, condannati gli autori della edificazione dell’immobile per il
reato di lottizzazione abusiva con confisca conseguente dello stesso, la Map si
era poi resa inadempiente al pagamento delle rate per la restituzione delle
somme mutuate sicché Monte dei Paschi aveva proceduto al pignoramento del
bene presentando poi istanza alla Corte d’appello di Palermo per la revoca della
confisca, nei propri confronti, in qualità di terzo di buona fede titolare di un
diritto reale di garanzia sul bene confiscato.

3. Ciò posto, lamenta con un primo motivo l’erronea applicazione dell’art. 666
c.p.p., laddove la Corte d’appello ha rigettato l’istanza di Monte dei Paschi di
Siena esclusivamente sulla base della circostanza che la ricorrente era titolare di
un diritto reale di garanzia e non di un diritto di proprietà. Al contrario, il terzo di
buona fede titolare di un diritto di garanzia sul bene confiscato nell’ambito di un
procedimento penale al quale sia lui che il debitore sono rimasti totalmente
estranei, è qualificabile come interessato e conseguentemente legittimato a
presentare incidente di esecuzione per neutralizzare gli effetti pregiudizievoli nei
suoi confronti derivanti dalla disposta confisca. Nessun elemento nella norma
consentirebbe di includere nella nozione di interessato unicamente il titolare di
un diritto di proprietà; ed anzi tale assunto sarebbe in contrasto con l’art. 1 del
protocollo addizionale della Convenzione europea dei diritti dell’uomo in materia
di protezione della proprietà laddove la nozione di proprietà, come anche
interpretata dalla Corte europea dei diritti dell’uomo, comprenderebbe anche i
crediti. E la confisca di opere abusivamente lottizzate non potrebbe essere
disposta nei confronti di soggetti estranei alla commissione del reato ed in buona
fede.

4. Con un secondo motivo lamenta la contraddittorietà e la manifesta illogicità
della motivazione e la motivazione apparente, giacché dopo avere accertato la
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dei crediti ceduti.

buona fede del terzo acquirente e nella specie del terzo titolare del diritto reale
di garanzia, la Corte d’Appello non ha illogicamente disposto la revoca della
confisca del bene nei suoi confronti.

5. Con un terzo motivo lamenta la violazione dell’art. 240, comma 3, c.p.;
richiama l’assunto delle Sez. Un. n.9 del 1999 che hanno chiarito che il terzo
titolare di un diritto di credito assistito da garanzia reale non può essere

l’onere della prova relativamente alla titolarità della garanzia e la mancanza di
collegamento del proprio diritto con l’altrui condotta delittuosa; e analogo
principio sarebbe ricavabile anche dal d.l. n. 4 del 2010 che ha modificato l’art. 2
ter, comma 5, della I. n. 575 del 1965, nonché desumibile dalla sentenza della
Corte europea dei diritti dell’uomo nel caso Sud fondi contro Italia. In ogni caso
laddove i terzi siano in buona fede, nei loro confronti non può trovare
applicazione la confisca, essendo la stessa condizionata quanto meno
all’accertamento di profili di colpa della condotta di soggetti sul cui patrimonio la
misura viene ad incidere. E nella specie la Map aveva acquistato immobile dalla
società Capital Service con regolare rogito notarile nel quale risultava tra gli altri
l’atto di concessione rilasciato dal Comune di Palermo prorogato altre due volte e
una seconda concessione edilizia; né poteva avere alcuna conoscenza circa
l’illiceità delle operazioni svolte. Anche l’omesso esercizio della dovuta vigilanza
da parte del Comune di Palermo sull’assetto del territorio in questione per anni,
attestata anche dalla sentenza della Corte di cassazione n. 38738 del 2012,
aveva indubbiamente comportato un affidamento da parte degli acquirenti e dei i
terzi aventi diritto su tali beni.

CONSIDERATO IN DIRITTO
6. L’ordinanza della Corte d’appello di Palermo impugnata ha rigettato l’istanza
di revoca della confisca a suo tempo disposta sull’immobile in oggetto
sostanzialmente ritenendo la parte instante, ovvero la Banca Monte dei Paschi di
Siena, cui è successivamente subentrata la Sestino Securitisation, a sua volta
rappresentata dalla procuratrice speciale Italfondiario S.p.a., non legittimata
posto che l’istituto di credito sarebbe stato semplicemente creditore, sebbene
assistito da garanzia ipotecaria e pignoramento immobiliare, della società
proprietaria dell’immobile con conseguente mancanza di veste, unicamente insita

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pregiudicato dalla confisca penale eseguita su detti beni incombendo su di lui

nel diritto di proprietà o in altra prerogativa dominicale, a richiedere una
declaratoria di inefficacia della confisca suddetta.
Tale assunto non è tuttavia condivisibile.
Questa Corte, nell’affermare, ormai in più di un’occasione (tra le altre, Sez.3, n.
9462/16 del 17/11/2015, Italfondiario S.p.a., non massimata, Sez. 3, n. 42464
del 10/06/2015, Banca Popolare di Marostica, S.a.r.I., Rv. 265392; Sez. 2, n.

assistito da garanzia reale non è legittimato a chiedere la revoca del sequestro
preventivo finalizzato alla confisca mentre il processo è pendente, in quanto il
diritto di sequela, in cui la sua posizione consiste, non esclude l’assoggettabilità
del bene a vincolo, ha allo stesso tempo chiaramente distinto da tale situazione
quella in cui al sequestro sia subentrata la confisca, posto che, esattamente al
contrario di quanto nella sostanza argomentato dal provvedimento impugnato,
“in tale momento il conflitto fra creditore e Stato da potenziale diventa attuale e
concreto e, quindi, idoneo ad essere risolto” ( così, testualmente, anche Sez. 3,
n. 42464 del 10/06/2015, Banca Popolare di Marostica, S.a.r.I., Rv. 265392). E
ciò, naturalmente, sul presupposto che il terzo titolare di un diritto di credito
assistito da garanzia reale (terzo che è tenuto provare i fatti costitutivi della
pretesa fatta valere sulla cosa confiscata, impeditiva o limitativa del potere di
confisca esercitato dallo Stato : tra le altre, Sez. 1, n. 32648 del 16/06/2009,
Rocci Ris, Rv. 244816), non può essere pregiudicato dalla confisca penale,
giacché nessuna forma di confisca può determinare l’estinzione dei diritti reali di
garanzia costituiti sulla cosa, in sintonia col principio generale di giustizia
distributiva per cui la misura sanzionatoria non può ritorcersi in ingiustificati
sacrifici delle posizioni giuridiche soggettive di chi sia rimasto estraneo all’illecito.
Tutto ciò però, ha precisato ancora tale indirizzo, non autorizza appunto il
creditore pignoratizio a chiedere la revoca del sequestro preventivo mentre il
processo penale è pendente, giacché le norme degli artt. 321, comma 3, e 322
bis c.p.p, si riferiscono alla diversa posizione del soggetto che assume di essere
proprietario del bene sequestrato : questi fa infatti valere un diritto (quello di
proprietà) che, in quanto caratterizzato dall’assolutezza, si pone in una
situazione di giuridica incompatibilità con quello vantato dallo Stato che,
attraverso il sequestro finalizzato alla confisca, tende a conseguire lo stesso
risultato e cioè di divenire proprietario — a titolo derivativo — dello stesso bene
rivendicato dal terzo; con la conseguenza che la suddetta situazione può essere
risolta immediatamente senza attendere l’esito del processo penale perché due
diritti assoluti (proprietà) sullo stesso bene sono giuridicamente inconcepibili;
cosicché è del tutto irrilevante attendere l’esito del processo penale perché,
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10471 del 12/02/2014, Italfondiario S.p.a., Rv. 259346), che il creditore

quand’anche l’imputato fosse condannato definitivamente, il giudizio non
potrebbe avere alcun effetto su un bene di proprietà altrui.
Diversa è, invece, la posizione del terzo creditore assistito da un diritto reale di
garanzia, giacché in tal caso il conflitto non è fra due soggetti che reclamano lo
stesso diritto (di proprietà) sullo stesso bene, ma fra un terzo che vanta un
diritto di credito e lo Stato che vanta un diritto di proprietà, seppure all’esito di

sebbene assistito da un diritto reale di garanzia caratterizzato dal c.d.

ius

sequelae, non ha la stessa valenza del diritto dominicale perché il bene continua
a rimanere di proprietà dell’imputato il quale, avendone la disponibilità, ben può
effettuare su di esso negozi giuridici. Ed è proprio per questo che il legislatore, a
tutela del (futuro) diritto ablatorio a favore dello Stato, ha previsto il sequestro
preventivo finalizzato alla confisca che è, appunto, una misura temporanea
tipicamente cautelare che tende ad impedire che l’imputato, nelle more dei
processo, possa disperdere il bene, frustrando, quindi, l’interesse dello Stato a
divenirne proprietario. Ove si consentisse quindi al terzo creditore di anticipare la
tutela del proprio diritto fin dal momento in cui il sequestro è stato disposto, la
pretesa ablatoria dello Stato verrebbe frustrata a monte determinando la
sostanziale impossibilità di disporre il sequestro preventivo su beni gravati da
garanzie reali e di garantire così, anticipatamente, il buon esito della confisca.
Bene può, però, come già anticipato sopra, il titolare del diritto di credito
assistito da garanzia reale su bene sottoposto a sequestro penale far valere il
suo diritto in via posticipata davanti al giudice dell’esecuzione penale a seguito,
come nella specie, della decisione definitiva sulla confisca. Del resto, il giudice
dell’esecuzione, si è ulteriormente precisato, è l’esclusivo titolare del potere di
provvedere alla custodia del bene confiscato e di disporne la vendita,
assicurando, tuttavia, che, all’esito della procedura di liquidazione, sul ricavato il
creditore stesso possa esercitare lo

ius praelationis,

conseguendo quanto

spettantegli, con priorità rispetto ad ogni altra destinazione.

7. Ne deriva che sulla base di detti principi, che qui devono essere ribaditi, il

ricorso è fondato e l’ordinanza deve essere annullata con rinvio alla Corte
d’appello di Palermo che procederà all’esame nel merito della richiesta di revoca
della confisca.

P.Q.M.

un processo penale che si concluda con la condanna dell’imputato: il credito,

Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio alla Corte d’Appello di Palermo

Così deciso in Roma, il 14 aprile 2016

Il Presidente

Il Consiqrestensore

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