Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 28241 del 28/05/2014


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 28241 Anno 2014
Presidente: GIORDANO UMBERTO
Relatore: LOCATELLI GIUSEPPE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
CELA JULIAN N. IL 12/12/1983
avverso l’ordinanza n. 1322/2013 TRIB. LIBERTA’ di VENEZIA, del
12/11/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIUSEPPE
LOCATELLI;
.lettefsentite le conclusioni del PG Dott. 0..c.Q..,, Cu3ko llot

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Data Udienza: 28/05/2014

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RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 18.9.2013 la Corte di assise di appello di Venezia
rigettava le istanze con cui il difensore di Cela Iulian chiedeva la revoca
della ordinanza 5.6.2013, di sospensione dei termini di custodia
cautelare per giorni 221, nonché la scarcerazione del proprio assistito per
decorrenza dei termini massimi di custodia cautelare, e precisamente del
termine massimo per la fase di appello di cui agli artt.303 comma 2 e
304 comma 6 cod.proc.pen., pari al doppio del termine di fase (anni 3)

3.2.2013, prima della pronuncia della ordinanza di sospensione dei
termini.
La vicenda processuale era così ricostruita: con sentenza della Corte
di assise di Vicenza del 4.2.2010 Cea Iulian veniva condannato alla pena
di anni 18 di reclusione per il delitto di omicidio volontario aggravato ed
altro; con sentenza del 17.6.2011 la Corte di assise di appello di Venezia
confermava la decisione del giudice di primo grado in punto di
responsabilità, ma riconosceva la diminuente prevista dall’art.116
cod.pen. riducendo la pena ad anni 12 di reclusione; a seguito di ricorso
del Procuratore generale e degli imputati la Corte di cassazione con
sentenza del 8.1.2013 annullava con rinvio la sentenza 17.6.2011 della
Corte di assise di appello di Venezia per vizio della motivazione con
riguardo al riconoscimento della diminuente prevista dall’art.116
cod.pen., ritenuti assorbiti i motivi di ricorso dell’imputato; con sentenza
del 5.6.2013 emessa nel giudizio di rinvio, la Corte di assise di appello di
Venezia confermava integralmente la sentenza della Corte di assise di
primo grado; contestualmente emetteva ordinanza con la quale
dichiarava la sospensione dei termini di custodia cautelare per giorni 221,
ordinanza appellabile ai sensi dell’art.310 cpp e non impugnata dal
difensore.
La Corte di assise di appello di Venezia rilevava la irrevocabilità della
ordinanza di sospensione dei termini di custodia cautelare per difetto di
impugnazione; esaminava comunque nel merito la richiesta di
scarcerazione rigettandola in quanto:l’ordinanza di sospensione dei
termini di custodia cautelare aveva fatto riferimento ai tempi di redazione
delle precedenti sentenze di primo e secondo grado (116 gg.) ed al

i

decorrenti dalla pronuncia della sentenza di primo grado e scaduti in data

differimento dell’udienza per malattia del difensore comportante un
rinvio per 15 giorni, con la conseguenza che il termine di fase scadeva il
13.6.2013, cioè successivamente alla pronuncia della sentenza di appello
in sede di rinvio emessa il 5.6.2013.Inoltre riteneva che, essendo in
presenza di un sentenza di primo e secondo grado conformi in punto di
responsabilità penale, non si doveva fare riferimento ai termini massimi
di fase ma soltanto ai termini massimi complessivi di durata della
custodia cautelare di cui all’art.303 ult. comma cod.proc.pen., pari ad

termini).
Contro l’ordinanza il difensore proponeva appello a norma dell’art.310
al Tribunale del riesame che con ordinanza del 12.11.2013 lo rigettava.
Avverso l’ordinanza del Tribunale del riesame il difensore propone
ricorso per cassazione deducendo: assoluta carenza di motivazione ed
omessa pronuncia sul punto, nella parte in il Tribunale del riesame si è
limitato ad enunciare che “non si rinviene alcun profilo di illegittimità
della ordinanza 5.6.2013 che doveva comunque essere impugnata in
sede di appello ai sensi dell’art.310 cod.proc.pen.”
CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte preliminarmente rileva la sussistenza di una causa di
inammissibilità dell’impugnazione ai sensi dell’art.591 comma 1 n.1
cod.proc.pen. per sopravvenuta carenza di interesse: dal certificato del
Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria, acquisito agli atti, risulta
che la Corte di assise di appello di Venezia con ordinanza del 7.5.2014
ha disposto la scarcerazione del ricorrente a decorrere dal 21.5.2014.
Nulla sulle spese.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di
interesse.
Così deciso il 28.5.2014.

anni 6 scadenti il 15.10.2013 ( oltre al periodo di sospensione dei

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