Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 28240 del 28/05/2014


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 28240 Anno 2014
Presidente: GIORDANO UMBERTO
Relatore: LOCATELLI GIUSEPPE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
MANARA AGATINO N. IL 29/07/1966
avverso l’ordinanza n. 1077/2013 TRIB. LIBERTA’ di CATANIA, del
02/12/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIUSEPPE
LOCATELLI;
lefte/sentite le conclusioni del PG Dott. Ds cc” (ectuz
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Uditi difensor Avv.;
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Data Udienza: 28/05/2014

RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 8.4.2013 il Giudice delle indagini preliminari del
Tribunale di Catania emetteva ordinanza di custodia cautelare in carcere
a carico di Manara Agatino, indagato del delitto di cui all’art.416 bis
cod.pen., per aver partecipato all’associazione mafiosa Cosa nostra
operante in Catania capeggiata da Santapaola Benedetto,Ercolando Aldo
e Santapaola Vincenzo, in Catania e provincia fino all’aprile 2010. La

ordinanza del 13.5.2013.
Con ordinanza del 5.6.2013 il Giudice delle indagini preliminari del
Tribunale di Catania revocava la misura cautelare da esso disposta sul
rilievo che, dal certificato del Dipartimento dell’Amministrazione
penitenziaria risultava che l’indagato era stato detenuto ininterrottamente
dal 2006 sino al 2010 e che pertanto gli indizi a suo carico, costituiti dalle
dichiarazioni dei collaboratori, risultavano risalenti al 2006, con assenza
di apporti relativamente recenti all’associazione.
Contro l’ordinanza del Giudice delle indagini preliminari il
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catania proponeva
appello al Tribunale del riesame, che con ordinanza del 2.12.2013 lo
accoglieva disponendo il ripristino della misura cautelare.
Avverso l’ordinanza del Tribunale del riesame di ripristino della
custodia cautelare il difensore propone ricorso per cassazione,
formulando i seguenti motivi:il Tribunale ha travisato il ragionamento del
Giudice delle indagini preliminari che aveva ritenuto non sussistenti
attuali esigenze cautelari; natura congetturale del dato secondo cui
Manara avrebbe continuato ad essere a disposizione del sodalizio
criminoso in costanza di carcerazione e dopo il 2010.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato.
Il Tribunale del riesame, premessa la sussistenza di gravi indizi di
colpevolezza circa l’appartenenza di Manara Agatino alla famiglia
catanese di Cosa nostra almeno fino all’anno 2006, ha ritenuto che, dopo
tale data, non era stata dimostrata alcuna interruzione dei rapporti con
l’associazione ma solo il sopravvenuto stato di detenzione dell’imputato,
di per sé inidoneo a recidere il vincolo associativo; inoltre valutava quale

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misura custodiale era confermata dal Tribunale del riesame con

elemento contrario all’ipotizzato allontanamento dal sodalizio criminoso la
circostanza che nel corso di un controllo intervenuto in data 11.5.2010 il
ricorrente era stato controllato in compagnia di due coindagati accusati di
far parte della medesima associazione.
La motivazione del Tribunale del riesame è logicamente e
giuridicamente corretta. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, in
tema di misure cautelari personali, il decorso del tempo dalla

contesto di gravità indiziaria, assume rilievo al fine di superare la
presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari solo se risultino
elementi positivi idonei a dimostrare che l’indagato abbia
irreversibilmente reciso i legami con l’organizzazione criminosa di
appartenenza. (Sez. 2, n. 21106 del 27/04/2006, Guerini ed altro, Rv.
234657). Tale prova non può essere desunta dalla semplice
sopravvenienza dello stato di detenzione, di per sé non idoneo al
superamento della presunzione relativa di sussistenza delle esigenze
cautelari stabilita dall’art.275 comma 3 cod.pen., costituendo
connotazione intrinseca del vincolo associativo di tipo mafioso la piena
conservazione dello stato di affiliato anche in caso di sopravvenuta
detenzione, al cui verificarsi non solo non consegue la fuoriuscita dalla
consorteria mafiosa ma è positivamente prevista l’attivazione di rapporti
solidaristici da parte dei sodali in libertà in favore degli associati ristretti
che mantengono la posizione precedentemente rivestita in ambito
associativo (in senso analogo Sez. 1, n. 11633 del 21/10/1992, P.M. in
proc. Puca ed altri, Rv. 192573).
A norma dell’art.616 cod.proc.pen. il ricorrente deve essere
condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q. M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali. Dispone che copia del presente provvedimento sia trasmesso
al competente Tribunale distrettuale del riesame di Catania perché
provveda a quanto stabilito dall’art.92 norme att. cod.proc.pen.. Manda
alla Cancelleria per gli immediati adempimenti a mezzo fax.
Così deciso il 28.5.2014

commissione del reato associativo di tipo mafioso, per il quale vi è un

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