Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 28240 del 07/04/2016


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 28240 Anno 2016
Presidente: ROSI ELISABETTA
Relatore: LIBERATI GIOVANNI

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Mazzinghi Simone, nato a Pistoia il 6/4/1985
avverso l’ordinanza del 27/12/2014 del Giudice per le indagini preliminari del
Tribunale di Pistoia
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Giovanni Liberati;
letta la requisitoria depositata dal Pubblico Ministero, in persona del Sostituto
Procuratore generale Vito D’Ambrosio, che ha concluso chiedendo il rigetto del
ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 27 dicembre 2014 il Giudice per le indagini preliminari
del Tribunale di Pistoia ha convalidato il provvedimento del Questore di Pistoia
del 24 dicembre 2014, che aveva imposto a Simone Mazzinghi il divieto di
accedere per cinque anni ai luoghi ove si svolgono competizioni di basket e di
calcio, ufficiali e amichevoli, relative a campionati e tornei nazionali, sia
professionistici sia dilettantistici, ed il contemporaneo obbligo di presentazione al
Questore ai sensi dell’art. 6, comma 5, I. 401/89.

2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso l’intimato mediante il suo
difensore-, affidato a due motivi.

Data Udienza: 07/04/2016

2.1. Con un primo motivo ha denunciato violazione di legge penale e vizio di
motivazione, per la compressione del proprio diritto di difesa, in quanto il
provvedimento del Questore gli era stato notificato il 24/12/2014 ed il Pubblico
Ministero ne aveva chiesto la convalida il 25/12/2014, disposta dal Giudice per le
indagini preliminari con l’ordinanza impugnata del 27/12/2014, con
l’impossibilità, conseguente alla chiusura delle cancellerie nei giorni festivi, di
prendere visioni degli atti, esaminare la richiesta del Pubblico Ministero e
presentare memorie.
Ha inoltre lamentato la insufficienza della motivazione della richiesta di
convalida e del conseguente provvedimento del Giudice per le indagini
preliminari, quest’ultimo motivato con riferimento al decreto del Questore, senza
tener conto della propria memoria difensiva, nella quale era stata rappresentata
l’esigenza di dover essere sempre reperibile per ragioni di lavoro. Ha lamentato
l’insufficienza della motivazione anche in ordine al divieto di accedere alle
competizioni calcistiche, non essendo appassionato di calcio e non avendo mai
frequentato gli stadi di calcio.
2.2. Con un secondo motivo ha denunciato violazione di legge con
riferimento agli artt. 3, 4 e 13 Cost. e proposto questione di costituzionalità
dell’art. 4, comma 8, d.l. 119/2014 e, in subordine, dell’art. 6, comma 5 e 8, I.
401/89, per l’indebita ed eccessiva compressione della libertà personale
conseguente alla applicazione della nuova disciplina ai soggetti nei cui confronti
sia già stato applicato un provvedimento analogo di divieto di accesso alle
manifestazioni sportive, dovendo per costoro applicarsi il divieto per un minimo
di 5 anni senza la possibilità di considerare le loro esigenze lavorative.

3. Il Pubblico Ministero nella sua requisitoria scritta ha concluso per il rigetto
del ricorso, evidenziando il rispetto del termine di 48 ore stabilito come congruo
per le esigenze difensive e l’irrilevanza della presenza di giorni festivi e
l’adeguatezza della motivazione della ordinanza impugnata, sia quanto alla

pericolosità sia quanto alla necessità ed urgenza della misura. Ha inoltre rilevato
la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale proposta in
relazione alla normativa di contrasto alla violenza nelle manifestazioni sportive,
conforme ai criteri stabiliti dall’art. 13 Cost.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è infondato.

1. Per quanto riguarda il primo motivo, mediante il quale sono state
denunciate violazione di legge processuale e vizio di motivazione, deve ribadirsi

2

C);

l’irrilevanza della scadenza del termine di 48 ore stabilito per la convalida in
giorno festivo, che non ne comporta la proroga (cfr. Sez. 3, n. 17288 del
20/02/2014, Troise, Rv. 261502), ed anche della eventuale presenza di giorni
festivi nell’arco delle 48 ore assegnate al sottoposto per approntare le proprie
difese, in quanto alla eventuale chiusura al pubblico della segreteria del pubblico
ministero e della cancelleria del giudice per le indagini preliminari l’interessato
può ovviare accedendo agli atti che lo riguardano presso la Questura, laddove ve
ne è copia (non avendo il ricorrente prospettato difficoltà di accesso agli uffici
della Questura e la mancanza in tale luogo di copia degli atti del procedimento),

convalida, in tal modo procurandosi le informazioni e gli atti necessari per far
valere le sue ragioni nella forma del contraddittorio cartolare, attraverso il quale
viene salvaguardato il diritto di difesa in tale genere di procedimenti.
Quanto al dedotto vizio di motivazione va ricordato che secondo la
giurisprudenza di questa Corte è legittima anche la motivazione della convalida
per relationem, attraverso il richiamo all’atto del Questore e alla richiesta del
pubblico ministero (Sez. 3, n. 23958 del 04/03/2014, Valeri, Rv. 259657; conf.
Sez. 1, 18 marzo 2003, n. 12719; Sez. 1, 18 luglio 2003, n. 30306; Sez. 1, 20
gennaio 2004, n. 1338; Sez. 6, 12 marzo 2004, n. 12110; Sez. 3, 17 dicembre
2008, n. 3437; Sez. 3, 18 dicembre 2008, n. 3830/2009).
Nella specie l’ordinanza di convalida impugnata rinvia per la sussistenza dei
presupposti della convalida al provvedimento del Questore, nel quale sono
indicati gli elementi da cui sono stati ricavate la pericolosità del Mazzinghi
(consistenti nella aggressione da parte del sottoposto ad un altro gruppo di
sostenitori della medesima squadra di pallacanestro e nelle precedenti turbative
poste in essere dallo stesso Mazzinghi in altre analoghe occasioni) e le ragioni
della necessità di provvedere con urgenza (per essere ancora in corso il
campionato e prevista per il 29 dicembre 2014 un’altra partita presso il
medesimo impianto sportivo), in tal modo soddisfacendo adeguatamente
all’obbligo di motivata verifica imposto al giudice per le indagini preliminari.

trattandosi dell’ente che ha emesso il provvedimento oggetto della richiesta di

Attraverso il richiamo ai precedenti di polizia per fatti commessi dal Mazzinghi in
occasione di manifestazioni sportive, ed anche ad una aggressione a personale
dell’Arma dei Carabinieri in occasione di altro incontro di pallacanestro, il
Questore ed il giudice per le indagini preliminari hanno, sia pure implicitamente,
dato atto della pericolosità dello stesso e della, conseguente, opportunità di
estendere il divieto anche alle competizioni calcistiche, notoria occasione di
disordini e comportamenti violenti, in tal modo soddisfacendo all’obbligo di
motivazione anche in relazione a tale estensione del divieto imposto al
Mazzing hi.

3

,a1;

2. Il secondo motivo, mediante il quale è stata denunciata violazione di
legge con riferimento agli artt. 3, 4 e 13 Cost. e proposta questione di
costituzionalità dell’art. 4, comma 8, di. 119/2014 e, in subordine, dell’art. 6,
comma 5 e 8, I. 401/89, risulta manifestamente infondato, rientrando nella
discrezionalità del legislatore la determinazione della durata minima dei divieti e
degli obblighi conseguenti alla commissione di episodi di violenza in occasione o
nel corso di manifestazioni sportive da parte di soggetti già in precedenza
sottoposti ad analoghi provvedimenti, e non ravvisandosi contraddittorietà od

determinazione della durata delle misure di prevenzione, in considerazione della
diversità di ambiti, presupposti e conseguenze delle misure applicate ai sensi
della I. 401 del 1989.
Neppure sembra ravvisabile alcuna violazione dell’art. 4 Cost., non avendo il
ricorrente prospettato in quale modo l’imposizione dei divieti e degli obblighi
oggetto del provvedimento del Questore possano incidere sulla sua attività
lavorativa, pregiudicandola od impedendone il pieno e corretto svolgimento,
avendo il Mazzinghi allegato di essere presidente del consiglio di amministrazione
e legale rappresentante di una società di capitali avente come oggetto sociale lo
svolgimento di lavori edili (come si ricava dallo statuto della società e dalla
visura camerale allegati al ricorso), senza precisare come ed in quale misura tale
attività professionale possa essere compromessa dalla imposizione dei divieti e
degli obblighi in questione, che non limitano permanentemente la libertà di
movimento del sottoposto, con la conseguente manifesta infondatezza della
censura ed anche delle questioni di legittimità prospettate.
In conclusione il ricorso deve essere respinto ed il ricorrente condannato al
pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali.
Così deciso il 7/4/2016

illogicità di tale disciplina rispetto a quella generale stabilita per la

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