Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2824 del 26/11/2013


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 2824 Anno 2014
Presidente: SAVANI PIERO
Relatore: SETTEMBRE ANTONIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
GIANNOTTI ALBERTO N. IL 31/10/1933
avverso la sentenza n. 1747/2012 CORTE APPELLO di ROMA, del
31/01/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 26/11/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. ANTONIO SETTEMBRE
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per

Udito, per la parte civile, l’Avv
Uditi difensor Avv.

Data Udienza: 26/11/2013

- Udito il Procuratore generale della repubblica presso la Corte di Cassazione, dr.
Giovanni D’Angelo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
– Udito, per la parte civile Badino Rito Maria, l’avv. Tuorto Gerardo, che ha
chiesto il rigetto del ricorso.
– Udito, per l’imputato, l’avv. Michele Cuppone, che si è riportato al ricorso e ne
ha chiesto l’accoglimento.

1. La Corte d’appello di Roma, con sentenza del 31/1/2013, a conferma di quella
emessa dal locale Tribunale, ha condannato Giannotti Alberto a pena di giustizia
per violazione della corrispondenza diretta a Badino Rita Maria, di cui prendeva
abusivamente cognizione, oltre al risarcimento dei danni in favore di
quest’ultima.

2. Contro la sentenza suddetta ha proposto ricorso per Cassazione, nell’interesse
dell’imputato, l’avv. Michele Cuppone, il quale, con unico motivo, censura la
sentenza per erronea applicazione dell’art. 616 cod. pen. e illogicità della
motivazione. Lamenta che la responsabilità dell’imputato sia stata affermata
sulla base delle dichiarazioni di un solo testimone, interessato all’esito del
giudizio, e senza tener conto dei rilievi difensivi formulati nell’atto d’appello.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è inammissibile.
Il ricorrente, con l’unico motivo proposto, contesta la ricostruzione dei fatti
operata dai giudici di merito e tende ad accreditare una differente versione
dell’occorso, negando di essere stato l’autore della violazione, e contesta la

RITENUTO IN FATTO

completezza della motivazione resa dal giudice di secondo grado.
E’ opportuno fare allora due premesse:
1) compito del giudice di legittimità non è quello di operare una nuova lettura
delle risultanze processuali, ma di vagliare il ragionamento critico operato dal
giudice del merito per scrutinarne la congruenza logica e l’aderenza alle massime
di esperienza, al fine di accertare che il percorso motivazionale non sia inficiato
da aporie o apriorismi e non sia il frutto di una lettura parziale o distorta delle
risultanze probatorie;
2) allorché sentenze di primo e secondo grado concordino nell’analisi e nella
valutazione degli elementi di prova posti a fondamento delle rispettive decisioni,
la struttura motivazionale della sentenza di appello si salda con quella
2

P

precedente per formare un unico complessivo corpo argomentativo (Così, tra le
altre, Sez. 2, n. 5606 dell’8/2/2007, Conversa e altro, Rv. 236181; Sez 1, n.
8868 dell’8/8/2000, Sangiorgi, Rv.216906; Sez. 2, n. 11220 del 5/12/1997,
Ambrosino, Rv. 209145).
Così delimitato il campo di indagine, deve rilevarsi che nel caso concreto il
percorso argomentativo della Corte territoriale, conforme a quello del Tribunale,
non presenta alcuno dei vizi logici lamentati, in quanto fondato sulle chiare e
congruenti dichiarazioni della teste oculare Tiziana Petresemolo, consulente del

che svolge la professione di amministratrice di condominii. La teste – si legge in
sentenza – essendosi recata il 29/3/2006 nel condominio in cui abitava la
Badino, dopo aver depositato nella cassetta delle lettere di quest’ultima un plico
sigillato ed essersi allontanata di alcuni metri, intravide l’imputato che prelevava
il plico suddetto dalla cassetta postale, in cui l’aveva appena depositato. Tornata
precipitosamente indietro, sorprendeva Giannotti intento a leggere il contenuto
del plico. Il Tribunale, e poi la Corte, hanno dato atto di aver preso visione dello
stato dei luoghi attraverso la documentazione fotografica depositata nel processo
dalla parte civile e di aver riscontrato la corrispondenza tra la situazione descritta
dalla teste e quella verificata documentalmente.
Consegue a tanto la manifesta infondatezza del ricorso. In ossequio ai
principi sopra esposti, va dato atto che i giudici hanno vagliato attentamente la
testimonianza della Petresemolo, di cui hanno apprezzato la linearità e la
congruenza, nonché il disinteresse della teste rispetto alle parti in causa e
l’assenza, in essa, di motivi di astio o di avversione verso l’imputato. Hanno
tenuto conto della relazione intercorrente, per motivi di lavoro, tra la teste e la
parte civile ed hanno escluso che le prestazioni lavorative eseguite dalla prima
per conto della seconda avessero natura e intensità tale da indurla ad una
testimonianza compiacente. Hanno anche verificato, sulla base della
documentazione acquisita, che il racconto reso dalla Petresemolo era “adeguato”
rispetto alla situazione dei luoghi. Per contro, l’imputato non fa che riproporre
questioni già sottoposte al vaglio dei giudici di primo e secondo grado e da questi
motivatamente disattese – quali la credibilità del testimone, la natura dei
rapporti esistenti tra questi e la persona offesa, l’inverosimiglianza del racconto e si duole della mancanza di risposta, da parte del giudice d’appello, a censure e
interrogativi che sono incompatibili con la ricostruzione operata dai giudici di
merito, e quindi da ritenere superati nella complessiva valutazione dell’episodio
da parte del giudicante (tali le doglianze afferenti la distanza tra le cassette
postali e la scala d’ingresso del palazzo, il tempo necessario per l’apertura del
plico, la prova dell’apertura).

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lavoro incaricata di preparare le buste paga destinate ai dipendenti della Badino,

Non può farsi a meno di rilevare, poi, che la valutazione della prova e della
credibilità di un testimone è compito specifico del giudice di merito, che, ove
effettuata nel rispetto dei canoni della logica e nel raffronto con le altre
emergenze processuali, non può costituire motivo di ricorso in cassazione. Nella
specie, il Tribunale e la Corte d’appello hanno congruamente dato conto della
ritenuta credibilità del testimone, avendo indicato le specifiche ragioni di tale
convincimento, seguendo un percorso motivazionale ancorato al compendio
probatorio e supportato da deduzioni logiche; di tal che, l’impugnata sentenza

giurisprudenza di questa Corte in materia di valutazione delle prove testimoniali:
“in tema di valutazione della prova testimoniale, il giudice, pur essendo
indubbiamente tenuto a valutare criticamente, verificandone l’attendibilità, il
contenuto della testimonianza, non è però certamente tenuto ad assumere come
base del proprio convincimento l’ipotesi che il teste riferisca scientemente il
falso, salvo che sussistano specifici e riconoscibili elementi atti a rendere fondato
un sospetto di tal genere. In assenza, quindi, di siffatti elementi, il giudice deve
presumere che il teste, fino a prova contraria, riferisca correttamente quanto a
sua effettiva conoscenza e deve perciò limitarsi a verificare se sussista o meno
incompatibilità fra quello che il teste riporta come vero, per sua diretta
conoscenza, e quello che emerge da altre fonti di prova di eguale valenza” (in
termini, “ex plurimis”, Sez. 4, n. 35984 del 10/10/2006 Ud. – dep. 27/10/2006 Rv. 234830).
Il ricorso è pertanto inammissibile. Consegue, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma a
favore della Cassa delle ammende, che si reputa equo quantificare in C 1.000,
nonché alle spese sostenute dalla parte civile per questo giudizio di Cassazione,
che si liquidano in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 1.000 a favore della Cassa delle ammende,
oltre alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile Badino Rita Maria, che
si liquidano in C 1.200, oltre accessori di legge.
Così deciso il 26/11/2013

appare del tutto in sintonia con l’indirizzo interpretativo affermatosi nella

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