Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 28238 del 28/05/2014


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 28238 Anno 2014
Presidente: GIORDANO UMBERTO
Relatore: LOCATELLI GIUSEPPE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
AGOSTONI ERNESTO LEOPOLDO N. IL 24/03/1935
avverso l’ordinanza n. 3697/2011 TRIBUNALE di MILANO, del
17/07/2013
,
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIUSEPPE
LOCATELLI;
lette/sentite-le conclusioni del PG Dott. (OkA/TIN2 (VkL getirl ‘ee
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Uditi difensor Avv.;

Data Udienza: 28/05/2014

RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 9.2.2012 il Tribunale di Milano, in funzione di giudice
dell’esecuzione, rigettava la richiesta presentata da Agostoni Ernesto di
dichiarare estinte per prescrizione ai sensi dell’art.172 cod.pen. le pene inflitte
con nove sentenze di condanna elencate nel provvedimento di rigetto.
A seguito di ricorso per cassazione, qualificato come opposizione, il
Tribunale di Milano, con ordinanza del 17.7.2013, rigettava l’opposizione
proposta avverso il rigetto della richiesta di dichiarare estinte le pene.

propone ricorso per cassazione per i seguenti motivi:1) violazione di legge nella
parte in cui l’ordinanza indica come elemento ostativo all’accoglimento della
istanza la dichiarazione di abitualità nel reato emessa a carico di Agostoni con
provvedimento del Magistrato di sorveglianza del 26.6.2012, trattandosi di
elemento sopravvenuto; 2) erronea applicazione dell’art.172 cod.pen. nella
parte in cui ha ritenuto sussistente la condizione ostativa della intervenuta
commissione di reati durante il tempo necessario per la prescrizione della pena
considerando la data di irrevocabilità della sentenza di condanna nonostante i
reati relativi a tali condanne risultassero commessi anteriormente; 3)
contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione nella parte in cui ha
ritenuto sussistente la causa ostativa della recidiva reiterata nonostante
l’intervenuto giudizio di equivalenza con le attenuanti generiche concesse dal
giudice di appello;erronea applicazione della legge, dovendosi ritenere che la
recidiva esprime i suoi effetti preclusivi a norma dell’art.172 cod.pen. soltanto in
stretta relazione con la sentenza che l’ha applicata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato.
1.In materia di estinzione della pena per decorso del tempo questa Corte ha
affermato il principio che la recidiva qualificata, ostativa alla declaratoria di
estinzione della pena ai sensi dell’art.172 ult.comma cod.pen., non può essere
rilevata in sede esecutiva sulla base del certificato penale, ma deve essere
dichiarata dal giudice della cognizione (Sez. 1, n. 44061 del 21/10/2008, Cirillo,
Rv. 241836).
Nel caso in esame il giudice dell’esecuzione ha correttamente rilevato che la
recidiva prevista dall’art.99 comma 2 cod.pen., contestata e ritenuta dal
Tribunale con la sentenza indicata al n.2), è stata confermata dalla Corte di
appello che, concedendo le attenuanti generiche con giudizio di equivalenza
rispetto alle aggravanti, non ha certamente inteso escludere la ritenuta recidiva.
2.La tesi del ricorrente, secondo cui la recidiva preclude l’estinzione della
pena per decorso del tempo in riferimento alla sola sentenza che l’ha applicata,
1

Avverso l’ordinanza di rigetto dell’opposizione il difensore di Agostoni

non trova alcun fondamento nel disposto dell’art.172 ult.comma cod.pen. La
giurisprudenza di questa Corte ha più volte ribadito che, affinché la estinzione
della pena per decorso del tempo non abbia luogo, è sufficiente che la
dichiarazione di recidiva qualificata ad opera del giudice di merito intervenga in
un momento che sia antecedente alla maturazione del termine di prescrizione
delle pene previsto dall’art.172 comma 1 cod.pen. (Sez. 1, n. 13398 del
19/02/2013 Milacic, Rv. 256022; conforme Sez. 1, n. 44612 del 03/10/2013,
Mari, Rv. 257896).

cod.pen., ritenuta a carico del ricorrente con la sentenza indicata al n.2), sia
intervenuta in data anteriore alla maturazione del termine di prescrizione per
decorso del tempo in riferimento a tutte le pene irrogate con le sentenze di
condanna elencate nell’ordinanza impugnata.
La correttezza giuridica del provvedimento di rigetto, motivato con la
sussistenza della causa ostativa della recidiva qualificata, rende superfluo
l’esame degli altri motivi di ricorso.
A norma dell’art.616 cod.proc.pen. il ricorrente deve essere condannato al
pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente
processuali.
Così deciso il 28.5.2014.

al pagamento delle spese

Nel caso in esame non è in contestazione che la recidiva di cui all’art.99 cpv

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