Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 28237 del 28/05/2014


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 28237 Anno 2014
Presidente: GIORDANO UMBERTO
Relatore: LOCATELLI GIUSEPPE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
BUCCIARELLI VALTER N. IL 02/01/1963
avverso l’ordinanza n. 5/2013 CORTE ASSISE APPELLO di
FIRENZE, del 16/09/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIUSEPPE
LOCATELLI;
lette/sefitite le conclusioni del PG Dott. 9,1-A.st_ tromo(k_
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Uditi difensor Avv.;

Data Udienza: 28/05/2014

RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 16.9.2013 la Corte di assise di appello di Firenze , in
funzione di giudice dell’esecuzione, rigettava la richiesta presentata da
Bucciarelli Valter di procedere allo “scorporo” delle pene comprese nel
provvedimento di cumulo pene concorrenti emesso il 14.2.2006 dal Procuratore
della Repubblica presso il Tribunale di Roma, valutandole quale periodo di
espiazione della pena dell’ergastolo inflitta con sentenza della Corte di assise di
appello di Firenze del 26.10.2006, irrevocabile il 11.7.2007, posta in esecuzione

16.7.2007.
Avverso l’ordinanza il difensore propone ricorso per cassazione denunciando
l’erronea applicazione dell’art.663 cod.proc.pen. e ribadendo la fondatezza
giuridica della istanza proposta con l’incidente di esecuzione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso deve ritenersi inammissibile per le ragioni di seguito indicate.
Con l’incidente di esecuzione proposto davanti alla Corte di assise di appello
di Firenze il condannato ha richiesto di considerare il periodo di espiazione della
pena sofferto dal 28.3.20002 sino al 2.8.2006, in esecuzione del provvedimento
di cumulo pene concorrenti emesso dal Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Roma il 14.2.2006, quale periodo di presofferto computabile a titolo
di espiazione della pena dell’ergastolo posta in esecuzione dal Procuratore
generale di Firenze con l’ordine di carcerazione 16.7.2007, avente decorrenza dal
3.8.2006. La richiesta era formulata al fine di usufruire della facoltà di accesso ai
benefici penitenziari ( in particolare permessi premio ai sensi dell’art.30 ter
Ord.pen.) da parte dei detenuto condannato all’ergastolo.
La richiesta del ricorrente presuppone che si proceda alla formazione di un
nuovo provvedimento di cumulo, comprensivo non solo della pena espianda
dell’ergastolo ma anche di quelle già espiate che possono comunque avere un
riflesso sul criterio moderatore previsto dall’art. 78 cod. pen. e sul cumulo
materiale, in vista della maturazione dei requisiti temporali per l’ammissione ad
eventuali benefici penitenziari. (Sez. 1, n. 7345 del 05/12/2006 – dep.
22/02/2007, Cozzolino, Rv. 236235). A tali fini l’interessato non può adire
direttamente il giudice dell’esecuzione competente con riguardo all’ordine di
carcerazione emesso per l’esecuzione dell’ergastolo, chiedendo allo stesso di
computare la pena espiata in relazione ad un fascicolo di esecuzione in carico ad
altro Ufficio del pubblico ministero, ma deve seguire una diversa procedura,
presentando preliminarmente

all’Ufficio del pubblico ministero ritenuto

competente ai sensi dell’art.663 comma 2 cod.proc.pen.

la richiesta di

procedere, quale organo deputato alla esecuzione delle pene detentive, alla
1

con ordine di carcerazione emesso dal Procuratore generale di Firenze in data

emissione di nuovo provvedimento di cumulo comprensivo della pena
dell’ergastolo nonché delle pene espiate di cui al menzionato provvedimento di
esecuzione pene concorrenti del Procuratore della Repubblica di Roma,
rideterminando la data di inizio della esecuzione delle pena dell’ergastolo, con
facoltà di impugnare davanti al giudice dell’esecuzione l’eventuale
provvedimento di diniego adottato dal pubblico ministero.
A

norma dell’art.616 cod.proc.pen. il ricorrente deve essere

condannato al pagamento delle spese processuali. Non si ritiene

pagamento dell’ammenda.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali.
Così deciso in Roma il 28.5.2014

sussistente il presupposto soggettivo necessario per la condanna al

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